Corrispettivi slot e videolottery: no all’obbligo di trasmissione telematica e memorizzazione elettronica

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto alla fine dell’anno 2019 e con Decreto Ministeriale 24 dicembre 2019 pubblicato in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2019 ed ha modificato il Decreto Ministeriale 10 maggio 2019, in merito a specifici esoneri dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il D.M. 24 dicembre 2019 oltre ad individuare un’altra categoria beneficiaria dell’esclusione, inserendo la lett. b-bis (servizio gestione lampade votive nei cimiteri), eliminando la locuzione “fino al 31 dicembre 2019” ha fatto salvo l’esonero, a suo tempo previsto D.M. 10 maggio 2019, dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri; conseguentemente in attesa di prossime disposizioni l’invio telematico dei corrispettivi dall’1 gennaio 2020 non è obbligatorio bensì facoltativo.

I corrispettivi introitati con apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l’obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del decreto IVA. Questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con risposta n. 9 del 21 gennaio 2020.

L’Agenzia risponde al quesito di un gestore che opera in qualità di Service per l’esecuzione della raccolta del gioco lecito mediante gli apparecchi da intrattenimento, in forza di un contratto stipulato con un concessionario. Tale attività è svolta sulla base di un mandato senza rappresentanza e quindi per conto del concessionario stesso: in particolare, il gestore provvede alla raccolta delle somme di denaro giocate, comprensive di prelievo erariale unico (PREU) e di canone di concessione, relativamente agli apparecchi che si considerano idonei per il gioco lecito ai sensi dell’articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,con cui è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), ovvero slot e videolotterie.

Tali apparecchi, di proprietà del concessionario, sono collocati presso i locali (bar, tabaccherie, sale da gioco dedicate, sale scommesse, sale bingo ecc.) degli esercenti che hanno sottoscritto, a loro volta, un contratto con il concessionario.

Il gestore riferisce che per tale attività percepisce compensi distinti per tipologia di apparecchio gestito, slot e videolottery ; il relativo compenso viene annotato nel proprio registro dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), per la quota spettante, tramite rendiconti ricevuti dal concessionario. Il gestore percepisce, anche corrispettivi dalla gestione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro (giochi per bambini, flipper, freccette, biliardini, photoplay, etc.) di cui all’articolo 110, comma 7, del TULPS di sua proprietà; in questo caso la verifica dell’introito incassato dagli apparecchi viene effettuata periodicamente e manualmente dai dipendenti dell’azienda di gestione che provvedono a prelevare, conteggiare e comunicare l’importo all’ufficio contabilità, che provvede ad annotare nel registro dei corrispettivi con aliquota al 22%. Il gestore chiede quindi se sia tenuto o meno alla memorizzazione e trasmissione telematica deicorrispettivi.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”. In base alla disposizione richiamata i soggetti che effettuano le operazioni individuate dall’articolo 22 del decreto IVA – fatta eccezione per le operazioni esonerate con il d.m. del 10 maggio 2019 – memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri, “[…] mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati […]” (cfr. comma 3 del predetto articolo 2). Tanto premesso, le somme percepite con riferimento agli apparecchi ex articolo110, comma 6, lettera a) del TULPS e VLT costituiscono il compenso per il servizio di raccolta delle giocate, esente da IVA ex articolo 10, primo comma, n. 6) del decreto IVA. L’articolo 22 del medesimo decreto consente di non emettere fattura con riferimento, tra l’altro, alle “[…] operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7),8), 9), 16) e 22) dell’art. 10”, con esclusione quindi delle operazioni ex articolo 10,  primo comma, n. 6), sicché detti compensi non sono riconducibili tra i corrispettivi i  cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015.

Inoltre, l’articolo 21, comma 6, lettera c) del decreto IVA esclude dall’obbligo di emissione della fattura per documentare le operazioni di cui all’articolo 10, primo comma, n. 6) e, quindi, detti compensi possono semplicemente essere annotati nel registro dei corrispettivi. Con riguardo, invece, agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del d.m. del 10maggio 2019 stabilisce che “1. In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, non si applica:a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell’economiae delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015”.L’articolo 2, comma 1, lettera g) del d.P.R. n. 696 del 1996 prevede a sua voltache “1. Non sono soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 1 le seguenti operazioni: […]g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico,ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie”. Pertanto, anche i corrispettivi introitati con apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblicio locali aperti al pubblico, sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l’obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del decreto IVA.

Quindi le somme percepite tramite le new slot e videolottery rappresentano il compenso per il servizio di raccolta delle giocate, esente da Iva, le quali non sono riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate, in base all’articolo 22 del decreto Iva, e possono semplicemente essere annotate nel registro dei corrispettivi (infatti l’articolo 21, comma 6, lettera c) del decreto Iva esclude per tali operazioni l’obbligo di emissione della fattura).

Anche i corrispettivi incassati attraverso apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici, sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l’obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi.

DECRETO del 24 dicembre 2019