Legge di stabilità 2018, breve analisi dei punti principali

LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 (G.U. 29 DICEMBRE 2017). LEGGE DI STABILITA’ 2018.
La legge di stabilità 2018 o legge finanziaria, salvo disposizioni specifiche, è in vigore dal 1° gennaio 2018. La titolazione degli articoli è stata fatta a titolo di semplificazione nella lettura da parte dei responsabili del servizio fiscale Confesercenti Parma.
Art. 1
c. 2 Clausola di salvaguardia
Come ogni legge di stabilità che si rispetti, anche questa contiene quella che viene definita “clausola di salvaguardia” cioè quella che prevede l’innalzamento delle aliquote iva qualora non si raggiungano gli obiettivi di bilancio dello Stato.
Viene ritoccato quanto disposto dal c. 718, dell’art. 1 della L. 190/14 (finanziaria 2015), già peraltro ritoccato lo scorso anno. Ora così dispone:
a) l’aliquota iva del 10% è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali dal 2020;
b) l’aliquota iva del 22% è incrementata di 2,2 punti percentuali dal 2019, di 0,7 punti percentuali dal 2020 e di 0,1 punti percentuali dal 2021;
c. 3 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
Viene prorogata al 31.12.2018 la detrazione del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica.
Vi è poi una novità riguardante le finestre (e posa in opera), la cui spesa, è ridotta al 50% (non più 65%), dall’1.1.2018, anche se comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE.
Inoltre, è al 65% la spesa per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
E’ stato aggiunto (spese al 65%) acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori, sostenute dall’1.1.2018 fino al 31.12.2018, fino ad un valore massimo di 100mila euro. Deve aversi un risparmio di energia primaria almeno pari al 20% e modificato, portando la detrazione al 50% (era 65%) per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati a biomasse, fino a un valore di 30.000 €.;
c. 12-15 Detrazione per giardini: NOVITA’
Per il 2018, spetta una detrazione de 36% delle spese documentate, fino ad un massimo di 5.000 euro (quindi 1.800 euro, max di detrazione) per unità immobiliare ad uso abitativo, per interventi di:
– “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
c. 17 – 18 Credito d’imposta per le strutture alberghiere, agrituristiche e termali
Il credito d’imposta previsto dall’art. 10 del DL 83/14, convertito in L. 106/14, riconosciuto anche per gli anni 2017 e 2018, per le strutture alberghiere che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di eliminazione delle barriere architettoniche o di incremento dell’efficienza energetica e, se effettuano interventi di ristrutturazione, anche per i mobili e gli arredi, è concesso nella misura del 65%.
c. 23-24 Detrazione per oneri di affitto degli studenti fuori sede (art. 15, lett. i-sexies, DPR 917/86)
La detrazione del 19% sui canoni di locazione, i canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari, ecc., con gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100km e comunque in una provincia diversa”.
c. 28 Detrazione per abbonamenti trasporto pubblico
Si ammettono in detrazione al 19% le spese per gli abbonamenti ai trasporti pubblici locali, regionali e interregionali, per un importo di spesa non > a 250 euro (max detrazione 47 euro).
Questa detrazione spetta anche se l’onere è stato sostenuto nell’interesse di familiari a carico, fermo restando, se sono più persone della famiglia, il limite complessivo di spesa sopra stabilito.
c. 29 Super ammortamento.
Viene riproposto il super ammortamento, con 2 novità, dall’1.1.2018:
– la percentuale della maggiorazione si riduce al 30% (era il 40%);
– non è più possibile applicarlo ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, anche quando questi beni sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali, dati in uso ai dipendenti, ecc.
Restano valide le altre condizioni:
– devono essere beni strumentali nuovi;
– si applica dall’1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019, a condizione, in questo ultimo caso, che entro la data del 31.12.2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e si sia pagato un acconto almeno pari a 20% del costo di acquisizione.
c. 30-36 Iper ammortamento
Viene invece riproposto così come era nel 2017, l’iper ammortamento (maggiorazione del 150%), per i beni strumentali materiali nuovi dell’industria 4.0.
c. 46-56 Credito d’imposta per attività di formazione
A tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, dal periodo d’imposta 2018, è attribuito un credito d’imposta del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare conoscenze tecnologiche previste dal Piano industria 4.0, quali:
– big data e analisi dei dati;
– cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo macchina;
– manifattura additiva;
– internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali,
applicate negli ambiti elencati nell’allegato A (è un allegato alla legge di stabilità in cui ci sono vari settori di attività e ambiti).
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Un apposito decreto, da approvare entro 90 gg. dall’entrata in vigore della legge di stabilità, sono approvate le disposizioni applicative e regolamentari.
c. 57-60 Credito d’imposta per imprese culturali e ricreative
Alle imprese culturali e creative, è riconosciuto un credito d’imposta del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti culturali e creativi. Sono imprese culturali e creative, le imprese o i soggetti che svolgono in Italia o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione, di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno, inerenti la letteratura, la musica, le arti figurative, le arti dello spettacolo dal vivo, la cinematografia e l’audiovisivo, le biblioteche, i musei, nonché il patrimonio culturale e i processi di innovazione ad esso collegato.
Sono preannunciati 2 decreti da adottare entro 90gg. dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

c. 96-99 Credito d’imposta imprese che acquistano prodotti derivanti da plastiche miste
E’ riconosciuto un credito d’imposta del 36%, per gli anni 2018, 2019 e 2020, fino ad un importo max annuale di 20.000 euro, alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggio in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.
Per il resto funziona come già visto, per gli altri crediti d’imposta.
L’unica peculiarità è che il mod. F24 con il quale si compensano debiti con questo credito d’imposta, è presentato esclusivamente con i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia, pena, il rifiuto dell’operazione di versamento. Un apposito decreto da adottare entro 90gg. dovrà regolamentare questo credito.
c. 116 Deducibilità IRAP lavoratori stagionali
Per l’anno 2018, è consentita la piena deducibilità (ora al 70%) per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120gg per due periodi d’imposta, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
c. 208 Cessioni gratuite di eccedenze alimentari e medicinali
La presunzione di cessione prevista dal regolamento di cui al DPR 441/97 non opera per le seguenti tipologie di beni, qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti vari:
a) eccedenze alimentari (art. 2, c. 1, lett. c));
b) medicinali;
c) articoli di medicazione;
d) prodotti destinati alla cura ed all’igiene della persona, ecc.
e) degli altri prodotti individuati con apposito DM
Devono però essere rispettate certe condizioni (documento di trasporto, comunicazione alla GdF, ecc.)
c. 252 Elevamento reddito carichi di famiglia per figli
Al c. 2 dell’art. 12 “Detrazione per carichi di famiglia”, viene aggiunto un periodo in cui si stabilisce che per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo è 4.000 euro (anziché 2.840). La disposizione è efficace dal 1° gennaio 2019.
c. 319 Credito d’imposta librerie
Dall’anno 2018 è riconosciuto un credito d’imposta (non si sa ancora di quanto, si sa solo lo stanziamento e il limite massimo) per le attività commerciali di vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco 47.79.1 (commercio di libri usati) o 47.61 (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati).Il credito è stabilito in 20.000 euro max per le librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e 10.000 euro max per gli altri esercizi.
Un apposito decreto, da adottare entro 60gg dal 1° gennaio 2018, deve stabilire le disposizioni applicative.
c. 353-361 Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro
Sono, diciamo così, istituite le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro, con uno statuto che contenga:
a) la denominazione o ragione sociale “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione, ecc.;
d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive la presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale , ecc.
L’IRES è ridotta alla metà nei confronti di queste società riconosciute dal CONI.
c. 363 Credito d’imposta per erogazioni liberali per interventi di restauro e risanamento di impianti sportivi pubblici
E’ istituito un credito d’imposta, per tutte le imprese, nei limiti del 3 x mille dei ricavi, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a € 40.000 effettuate nel 2018, per il restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai concessionari.
I beneficiari comunicano all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del consiglio dei ministri, le somme ricevute e la loro destinazione.
Anche qui con decreto, da adottare entro 120 gg dal 1° gennaio 2018, saranno definite le linee applicative.
c. 367 Elevamento tetto compensi sportivi dilettanti
Viene elevato a €. 10.000 il tetto dell’esenzione (era 7.500 €.) per le indennità, rimborsi forfetari e compensi, per gli sportivi dilettanti, direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni non professionali da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche.
c. 665 Detrazione per minori o maggiorenni con disturbi di apprendimento
Si dispone la detrazione del 19% per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato ».
Ovviamente la detrazione compete anche se questo onere è stato sostenuto nell’interesse di familiari a carico.
Queste disposizioni si applicano alle spese sostenute dal 2018.
Anche qui un apposito decreto, da emanare entro 60gg dal 1° gennaio 2018, dovrà regolamentare la norma.
Art. 2 Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Dal 1° luglio 2018 la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei corrispettivi è obbligatoria per le cessioni di carburante per motori. Un Provvedimento del direttore dell’Agenzia dovrà definire l’adempimento anche prevedendo gradualità.
c. 910-914 Pagamento salari e stipendi
A partire dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro pagano le retribuzioni o anticipi (compresi co.co.co e cooperative), in banca o posta, con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico su conto che gli ha dato lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento è comprovato quando il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare in linea retta o collaterale di età non < a 16 anni.
Insomma non si può più pagare in contanti e la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova del pagamento.
Queste disposizioni non si applicano alle P.A., né agli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.
Al datore di lavoro che viola queste disposizioni si applica la sanzione da € 1.000 a €. 5.000
Dovranno essere stipulate convenzioni fra ABI e sindacati (entro 3 mesi). Quindi, questi obblighi e sanzioni si applicano dal 180° giorno successivo al 1° gennaio 2018.
c. 917 Partenza anticipata
Partono invece dal 1° luglio 2018 (fatturazione elettronica), le fatture emesse:
a) per le cessioni di benzina o di gasolio quale carburante per motori;
b) per le prestazioni rese da soggetti sub appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica
(c. 920-922 Superamento carta carburante
Il commercio di carburanti è preso di mira. Oltre a prevedere un piano di controlli da parte dell’AE si aggiunge che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali, da parte dei soggetti passivi iva, devono essere documentati con fattura elettronica.
Le spese di carburante sono deducibili, se effettuate esclusivamente con carte di credito, carte di debito o prepagate emesse da operatori finanziari.
Vengono abrogata a partire dal 1° luglio 2018, tutte le disposizioni sulla carta carburante.
924 -925 Credito d’imposta esercenti distributori di carburante
Agli esercenti impianti di distribuzione carburante spetta un credito d’imposta del 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
c. 931 Indici sintetici di affidabilità (ISA)
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, cioè quelli che, seppur gradualmente, devono sostituire gli studi di settore, entrano in vigore dal periodo d’imposta 2018 (dovevano partire, anche se solo alcuni, dal 2017).
c. 932-933 Scadenze adempimenti
Il termine di trasmissione delle dichiarazioni redditi e IRAP, è fissato al 31 ottobre 2018.
Il termine di presentazione del mod. 770/2018 è spostato al 31 ottobre 2018
Viene sancito per legge che la trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (mod. 730), può avvenire entro il termine della dichiarazione dei sostituti d’imposta (31 ottobre).
c. 934 Scadenze mod.730
Cambiano anche le scadenze per il mod. 730:
– la presentazione al CAF va effettuata entro il 23 luglio (non più entro il 7 luglio);
– vengono coerentemente modificati gli artt. 16, c. 1, lette a), b) e c) (tolto 7 luglio)
– per i CAF dipendenti e professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le attività, entro:
a) il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
b) il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
c) il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.
c. 997-998 Riapertura termini rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni
Non poteva mancare la riapertura della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni.
Il possesso deve esservi alla data dell’1.1.2018.
Le imposte sostitutive possono essere rateizzate in 3 rate annuali, a partire dal 30 giugno 2018.
La redazione ed il giuramento della perizia devono essere fatte entro il 30 giugno 2018.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono all’8%.
c. 999-1006 Modifica al regime di tassazione delle cessioni di partecipazioni qualificate e dei dividendi delle stesse partecipazioni
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L’aliquota della ritenuta del 26% si applica anche sulle cessioni di partecipazioni qualificate, ecc.., per i depositi amministrati e gestiti, salvo opzione
La ritenuta, sia sui dividendi di partecipazioni non qualificate che quelle qualificate, si applica la ritenuta del 26%.
c. 1011- 1017 Web Tax
E’ istituita l’imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato, diversi dai minimi e dai forfetari. Le prestazioni devono essere individuate con apposito DM da emanare entro il 30.04.2018, che dovrà anche individuare gli obblighi dichiarativi e di versamento, ecc..
Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, con un intervento umano minimo.
L’imposta è pari al 3% della singola transazione = corrispettivo dovuto, al netto iva.
L’imposta si applica nei confronti di coloro che effettuano transazioni, in un anno, superiori alle 3.000 unità.
L’imposta è prelevata dai committenti, con obbligo di rivalsa sui prestatori, salvo che i prestatori stessi indichino, sulla fattura o in altro documento, di non superare i limiti sora detti.
I committenti versano l’imposta entro il 16 del mese successivo al pagamento.
E’ simile ad una ritenuta d’acconto.
Queste disposizioni si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella GU del decreto sopra visto.
c. 1063 Rinvio dell’IRI.
L’imposta sul reddito d’impresa prevista dalla legge finanziaria 2017) si applica dall’1.1.2018 (anziché dall’1.1.2017).