I corrispettivi elettronici

Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici.
Nel 2020 scontrini e ricevute verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia
delle entrate.
Questo obbligo è già scattato per chi nel 2018 ha realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Per gli altri operatori economici decorrerà a partire dal 1° gennaio 2020. Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, rientrano quelli che attualmente emettono
ricevute fiscali (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, eccetera.
Sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni individuate dal Dm 10 maggio 2019.
Tra queste, tutte le operazioni per le quali anche in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (per esempio le corse dei taxi, tabacchi, carburanti/lubrificanti per autotrazione le vendite di giornali, ecc.).
GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE
Le operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Tali strumenti sono:
• il REGISTRATORE TELEMATICO (RT), che, in sintesi, consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi a internet.
Ci sono diversi modelli di RT a seconda dell’operatività dell’esercente o dell’artigiano (ad esempio RT fisso, RT portatile). In alternativa, se tecnicamente possibile, si può anche scegliere di adattare il registratore di  cassa già in uso. Il registratore telematico consente di memorizzare la singola operazione e, al contempo, emettere il documento commerciale esattamente come avveniva con il registratore di cassa tradizionale. A differenza di quest’ultimo, però, al momento della chiusura di cassa l’RT, in automatico (quindi senza alcun intervento dell’esercente), predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell’Agenzia delle entrate in modo sicuro. Pertanto, è anche possibile utilizzare l’RT senza connessione alla rete internet nella fase di memorizzazione e generazione dei documenti commerciali delle singole operazioni e connettere l’apparecchio alla rete internet al momento della chiusura di cassa finché non
abbia completato la trasmissione.
• la PROCEDURA WEB “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia e utilizzabile anche su dispositivi mobili. La procedura è messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
QUALI VANTAGGI
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono infatti gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno.
Inoltre, non sarà più necessaria la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti (come avveniva, per esempio, con le copie delle ricevute fiscali), Chi si doterà di Registratore Telematico non dovrà più conservare il libretto di servizio, perché tutte le informazioni sulla verificazione periodica saranno memorizzate e trasmesse
telematicamente all’Agenzia dall’apparecchio e potranno in qualsiasi momento essere consultate nel portale Fatture e Corrispettivi.
La verificazione periodica passa da una annuale a una biennale. Inoltre, per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio registratore di cassa è concesso, solo per anni 2019 e 2020, un contributo sotto forma di credito d’imposta.
Il credito d’imposta spetta nella misura complessivamente pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
TERMINI E MODALITÀ DITRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI
Chi usa un Registratore Telematico deve preoccuparsi solo di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa, poiché dopo questa operazione sarà l’RT in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere
all’Agenzia delle entrate. L’RT, infatti, dopo la chiusura di cassa proverà a collegarsi con i server dell’Agenzia e, non appena il canale di colloquio sarà attivo, trasmetterà il file. Se al momento di chiusura di cassa si dovessero avere problemi di connettività alla rete
internet, ci saranno 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo l’RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale
Fatture e Corrispettivi. Tale procedura di “emergenza”, quindi, è stata prevista in tutti quei casi in cui l’esercente ha problemi di connessione internet del suo RT.
In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non dovrà effettuare alcuna registrazione sull’RT: sarà quest’ultimo che, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunicherà le giornate di chiusura.
SE NON SI RISPETTA L’OBBLIGO
La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12,
comma 2).
In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro. È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi
più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).
ERRORI
La normativa prevede la possibilità di effettuare:
– Uno storno parziale dello scontrino
– Oppure l’annullo totale.
Per effettuare tali operazioni è necessario avere il documento commerciale originario dal quale estrapolare i dati necessari alla procedura.
DOCUMENTO COMMERCIALE
Il documento commerciale emesso dai Registratori Telematici deve contenere i seguenti elementi:
– Dicitura “Documento commerciale di vendita e prestazione”
– La descrizione dettagliata dei beni ceduti e dei servizi resi
– L’aliquota IVA in percentuale o con codici natura in caso esclusione/esenzione/non imponibilità
– Il numero del RT
– Le forme di pagamento.
ATTENZIONE: per chi non è riuscito a dotarsi in tempo di un registratore telematico, la legge ha previsto una moratoria delle sanzioni che durerà massimo per sei mesi: pertanto, gli operatori con volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno necessariamente dotarsi di RT (o usare la procedura web dell’Agenzia delle entrate) entro il 1° gennaio 2020. Tutti gli altri operatori al massimo entro il 1° luglio 2020. È molto importante, quindi, attivarsi sin da subito per verificare e acquistare – presso i rivenditori autorizzati -il registratore telematico ovvero adattare, se tecnicamente possibile, il registratore di cassa già in uso.
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
Strumenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica – Entro il 31 dicembre 2019 tutti i modelli di registratori telematici e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono configurati per consentire la trasmissione dei dati necessari per
la lotteria degli scontrini (Legge n. 232/2016). In particolare, nel momento in cui viene effettuata l’operazione, tali strumenti permetteranno di acquisire, anche tramite lettura ottica, il “codice lotteria” del cliente. Quest’ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale
della lotteria”. Fino al 30 giugno 2020 non possono “partecipare” alla lotteria i corrispettivi certificati tramite i registratori telematici dei soggetti già tenuti a inviare i dati al Sistema tessera sanitaria.
“Scontrini” validi per la lotteria – I documenti commerciali interessati dalla trasmissione sono solo quelli utili alla lotteria. Infatti, per poter partecipare all’estrazione, è necessario che i consumatori, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio “codice lotteria” all’esercente, esprimendo così la volontà di partecipare al concorso. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i registratori telematici generano il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti per poi trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate.
Per info e approfondimenti contattare il proprio consulente fiscale.
Informativa a cura di:
Resp. Fiscale Confesercenti
Dott.ssa Evi Pizzetti
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