Le nuove disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, verso una nuova fase della sicurezza alimentare

Si è svolto a Roma il 19 novembre us il seminario nazionale organizzato dalla Fiesa su “Le nuove disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, verso una nuova fase della sicurezza alimentare”.
Il seminario ha visto la partecipazione di una nutrita platea di operatori, dirigenti e tecnici delle Confesercenti territoriali che hanno seguito attivamente i lavori con interesse e attenzione.
I lavori si sono aperti con l’intervento del Direttore di Fiesa Dr. Gaetano Pergamo che ha brevemente introdotto il tema della giornata, parlando dell’etichettatura, della tracciabilità e della sicurezza alimentare, e illustrato il programma dell’iniziativa.
Ha proseguito i lavori il Dr. Giuseppe Dell’Aquila, dell’Ufficio Legislativo Confesercenti che ha tracciato il quadro di riferimento normativo tra le disposizioni del D. Lgs 109/92 e del Reg UE 1169/2011, delineando la nuova normativa e l’ ambito di applicazione.

Ha poi preso la parola il Dr. Alfonso Sellitto, responsabile Assicurazione Qualità e Normativa Alimentare SSICA, che ha trattato lungamente e in modo dettagliato la questione delle indicazioni obbligatorie e quelle complementari per singole merceologie, dalla panificazione alle conserve, alle carni al settore ittico e ortofrutticolo. Il Dr. Alessandro Tatafiore, dell’Ufficio legislativo Confesercenti, ha illustrato il tema “ Denominazione, elenco degli ingredienti e origine del prodotto” evidenziando le novità intervenute con il regolamento UE. La Dr.ssa. Rosaria Fragni, Ricercatore SSICA ha invece illustrato i “Metodi analitici per il riconoscimento dell’origine del prodotto” svolgendo un interessante analisi sui metodi scientifici adottati per costruire il percorso sull’origine dei prodotti. Infine è intervenuto il Dr. Antonio Trifirò, Capo Dipartimento SSICA, che si è concentrato sulla “dichiarazione nutrizionale” e sulle implicazioni che questa comporta per le MPMI.
Nelle conclusioni il direttore Fiesa Dr. Gaetano Pergamo ha ringraziato gli intervenuti e i partecipanti, oltre alla Stazione Sperimentale per l’industria conserviera per l’affiancamento prestato, segnalando la disponibilità della Federazione a replicare l’iniziativa sul territorio laddove si rendesse necessaria oltre alla messa a disposizione degli interessati dei materiali seminariali.
Dal seminario si è evidenziato che la normativa sull’etichettatura dei prodotti alimentari ha subito nel corso degli anni numerose trasformazioni, in corrispondenza con i processi di innovazione e di cambiamento che si sono registrati, nello stesso periodo, nella produzione, distribuzione e consumo degli alimenti.
Una trasformazione ancora in corso come testimoniato dal nuovo Regolamento Europeo 1169 del 25 ottobre 211 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che verrà applicato a partire dal 13 dicembre pv per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e dal 13 dicembre 2016 per l’etichettatura nutrizionale.
La Fiesa, come noto, nel corso degli anni si è occupata più volte della questione della tracciabilità e dell’etichettatura dei prodotti essendo questi alcuni dei capisaldi della questione più complessiva della sicurezza alimentare, editando anche un vademecum negli anni scorsi.
L’idea di aggiornare il volume è stata valutata positivamente dalla riunione di Giunta Fiesa, svoltasi nel pomeriggio della stessa giornata, in quanto l’etichettatura di un prodotto alimentare ha, per il consumatore, un’importante funzione di informazione e di tutela e gli consente di scegliere il prodotto più corrispondente alle proprie esigenze e per l’operatore commerciale una funzione di qualificazione e fidelizzazione della clientela, tenuto conto che in tutto il territorio comunitario le norme dell’etichettatura sono state armonizzate per consentire un’effettiva libertà di circolazione delle merci, senza alterazioni delle condizioni di concorrenza. Fornire, infatti, tutte le indicazioni possibili sul prodotto, sugli ingredienti, sulla conservazione, sull’origine, contribuisce a fornire elementi certi di tracciabilità e identificazione oltre che di confrontabilità delle qualità ed evita confusioni tra prodotti nei consumatori. Il consumatore con una chiara etichetta può più facilmente comporre il proprio paniere e allo stesso tempo operare con cognizione di causa scelte d’acquisto responsabili e mirate alla qualità desiderata e ad evitare di assumere prodotti con eventuali allergeni.
Riteniamo, infatti, che l’informazione sia un fondamento essenziale per una moderna politica di tutela del consumatore e di crescita commerciale per gli operatori della distribuzione.
Com’è noto, le norme di carattere generale prevedono che l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non debbono essere ingannevoli e non debbono trarre in inganno il consumatore. Le informazioni debbono essere chiare, facilmente comprensibili, leggibili e indelebili.
Per sommi capi, è emerso che:
l’etichettatura: è l’insieme delle menzioni e diciture, ivi comprese indicazioni, marchi di fabbrica o loghi che si riferiscono al prodotto riportati direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta appostavi o su cartelli, anelli o fascette legati sul prodotto medesimo o sui documenti di accompagnamento;
la presentazione: è la forma, compreso l’aspetto e la confezione, dei prodotti alimentari, il materiale utilizzato per il confezionamento, le modalità di esposizione al pubblico;
la pubblicità: è l’insieme delle regole sulla correttezza e non ingannevolezza circa le caratteristiche dei prodotti alimentari, alla loro natura e qualità, alla composizione e alle quantità, al modo di ottenimento o di fabbricazione, al luogo di origine o di provenienza, alla durabilità.

Gli alimenti immessi sul mercato od etichettati prima del 13 dicembre, ancorché in difformità rispetto ai criteri ed ai requisiti di cui al predetto Regolamento, potranno essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte disponibili (v. artt. 54 e 55 Reg. 1169/11).
Riepiloghiamo di seguito in sintesi la nuova disciplina comunitaria dettata dal Regolamento in tema di etichettatura
Alimenti preconfezionati – Indicazioni minime obbligatorie (v. art. 9 Reg. 1169/11)
– a) la denominazione dell’alimento;
– b) l’elenco degli ingredienti;
– c) gli eventuali allergeni – qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II del reg. 1169/2011/UE o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
– d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID);
– e) la quantità netta dell’alimento;
– f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
– h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’art. 8, paragrafo 1;
– i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’art. 26;
– j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
– k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
– l) una dichiarazione nutrizionale.
– altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.
Alimenti venduti sfusi – Apposizione di un cartello con le seguenti indicazioni:
– la denominazione di vendita, corrispondente alla definizione del legislatore o in alternativa dal nome del prodotto così come consacrato e codificato in base ad usi consolidati e radicate consuetudini, da non confondere con la denominazione commerciale adottata dai produttori;
– l’elenco degli ingredienti
, preceduto dalla parola “ingredienti” e recante la lista degli stessi in ordine decrescente di peso;
– Allergeni (v. sopra);
– le modalità di conservazione e di utilizzazione, qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
– la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
– il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
– la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
– altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.
Riassumiamo di seguito le principali novità
relative alla presentazione ed al marketing del prodotto alimentare
– Dichiarazione nutrizionale – Riforma della dichiarazione nutrizionale, che sarà obbligatoria per gran parte dei prodotti preconfezionati a partire dal 13.12.2016;
– Origine – Informazioni aggiuntive obbligatorie sul paese d’origine o sul luogo di provenienza (Vedi art. 26 “Paese d’origine e luogo di provenienza”);
– Lingua – Il nuovo regolamento indica anche i requisiti linguistici delle etichette di prodotti alimentari. L’etichetta deve in primo luogo informare il consumatore finale e pertanto essere redatta in una lingua a lui comprensibile. Spetterà ai singoli Stati membri decidere quali e quante lingue ufficiali utilizzare sulle etichette (Vedi art. 15 “Requisiti linguistici”)
– Vendita a distanza e tramite internet – L’obbligo di etichettatura si applica anche ai canali di vendita quali internet (Vedi art. 14 “Vendita a distanza”) Restano comunque in vigore le disposizioni sui contratti a distanza tra consumatore e imprenditore.
Riportiamo infine due precisazioni
concernenti l’aspetto grafico dell’etichetta del prodotto alimentare
– Allergeni – Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (Vedi art. 9 § 1 c) “Elenco delle indicazioni obbligatorie”; art. 21 “Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”; – allegato II “Sostanze e prodotti che provocano allergie”);
– Leggibilità – Nel caso di imballaggi la cui superficie maggiore misura > 80 cm², l’altezza minima (altezza “x”) delle LETTERE MINUSCOLE è di 1,2 mm; < 79,9 cm², l’altezza minima delle LETTERE MINUSCOLE è di 0,9 mm; (Vedi art. 13 § 2 “Presentazione delle indicazioni obbligatorie”; – allegato IV “Definizione di altezza della x”). Restano comunque in vigore le disposizioni sulla grandezza minima dei caratteri per alimenti soggetti al precondizionamento in massa o in volume. Applicando la grandezza di 6 mm per l’indicazione delle CIFRE del peso o del volume, quali “1 kg” o “1 l”, si rispetta sempre la normativa.
Gli interessati a ricevere le relazioni tecniche presentate dai relatori possono richiederli alla segreteria Fiesa all’indirizzo mail fiesa@confesercenti.it.