Meno tempo (fino al 15 novembre) per utilizzare i tax credit energia e gas

Nel pacchetto oggi all’esame del Cdm la stretta sui bonus del 1° e 2° trimestre 2023 Compensazione in F24 entro il 15 novembre anziché entro il 31 dicembre 2023

Stretta sui tempi di utilizzo dei tax credit energia e gas del primo e secondo trimestre 2023. Il decreto Proroghe, oggi all’esame del Consiglio dei ministri, anticipa di 45 giorni, dal 31 dicembre al 15 novembre, il termine ultimo per operare nel modello F24 la compensazione dei crediti energetici previsti dalla legge 197/2022 e dal Dl 34/2023. Si attende ora dalle Entrate una corrispondente anticipazione della data ultima per comunicare la cessione di questi crediti, attualmente fissata al 18 dicembre.

Tax credit del 1° e 2° trimestre
La legge di Bilancio 2023 e il Dl 34/2023 hanno replicato, per il primo e secondo trimestre 2023, i crediti di imposta già previsti nel 2022 per le imprese (energivore e non; gasivore e non) che consumano energia elettrica e gas e che hanno subito incrementi nei prezzi di acquisto.
La misura dei crediti di imposta è particolarmente elevata per il primo trimestre 2023, collocandosi sul 45% del costo sostenuto (in presenza dei requisiti di legge) tranne che per le imprese non gasivore, che usufruiscono di un bonus del 35%. Per il secondo trimestre di quest’anno, i crediti sono invece stati più che dimezzati: aliquota del 20% tranne che per il gas delle imprese non gasivore che ha un credito del 10%.
I tax credit energia e gas del 2023, come già quelli dello scorso anno, possono essere fruiti esclusivamente mediante compensazione con debiti fiscali e contributivi nel modello F24, senza scontare i limiti di importo annuale. In alternativa, l’impresa può cedere il credito a terzi effettuando una apposita comunicazione telematica alle Entrate. Il termine per la compensazione, che vale sia per il fruitore originario che per l’eventuale impresa cessionaria del credito, è attualmente fissato al 31 dicembre 2023.

Le cessioni, come da ultimo stabilito dal provvedimento delle Entrate del 27 giugno 2023, hanno come data ultima il 18 dicembre 2023. Il credito eventualmente non compensato o non ceduto entro la scadenza viene di fatto perso, non potendo essere riportato in avanti né chiesto a rimborso.

Compensazioni a rischio
L’articolo 6 del Dl Proroghe anticipa di 45 giorni il termine ultimo per le compensazioni di questi bonus. L’utilizzo dei crediti del primo e del secondo trimestre 2023 dovrà dunque essere effettuato in F24 a pena di decadenza entro il 15 novembre 2023. Restano dunque soltanto due scadenze di versamento fiscale (metà ottobre e metà novembre) per usufruire dei crediti maturati. La forte riduzione del periodo a disposizione per sfruttare i crediti maturati, mette a rischio, per chi non ha F24 mensili molto rilevanti, la possibilità stessa di avvalersi del bonus. Un rimedio potrebbe essere quello di anticipare alla nuova data ultima di compensazione la presentazione del modello riguardante l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, che normalmente scadrebbe a fine novembre. La risposta 8/2023 ha consentito di utilizzare i crediti energetici per versare un acconto previsionale di importo superiore a quello storico, escludendo però che tale modalità possa generare un effetto trascinamento del credito nell’anno successivo.
L’anticipazione della data ultima deve ora essere accompagnata da una corrispondente modifica del termine, attualmente fissato al 18 dicembre da un provvedimento delle Entrate, entro cui si può procedere a comunicare la cessione del
credito. La cessione deve essere effettuata solo per intero, quindi chi avesse già in parte utilizzato il credito non potrà avvalersene per l’importo residuo. Nessuna formalità è richiesta se il credito è ceduto all’interno del consolidato fiscale (risposta 536/2022).

Leggi qui l’articolo completo de Il Sole 34 Ore