Registratori Telematici da aggiornare obbligatoriamente entro il 2 ottobre 2023

Vista la scadenza ormai ravvicinata, si invia la presente informativa per ricordare che a seguito di quanto disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 15943/2023 del gennaio 2023, gli esercenti dovranno aggiornare entro il 2 ottobre 2023 i Registratori Telematici alle ultime specifiche tecniche versione n. 11

Detto aggiornamento si rende necessario al fine di predisporre i RT alla gestione della nuova lotteria istantanea dei corrispettivi.

E’ previsto il riconoscimento di un credito di imposta a titolo di parziale ristoro delle spese che l’esercente dovrà sostenere (vedi DL.n.36 del 30/4/2022, articolo 18, c.4-bis, e Provvedimento ADE prot.231943 del 23/6/2023). Tale credito è pari al 100% della spesa sostenuta, per un importo massimo di 50€ per ogni apparecchio sul quale verrà effettuato l’aggiornamento al nuovo tracciato, Nulla invece spetta in caso di acquisto di nuovo RT già aggiornato, o per altre diverse modifiche o implementazioni eventualmente effettuate.

Inizio del nuovo obbligo comunicativo derivante dall’avvenuto allineamento del RT alle specifiche tecniche versione 11:

– le nuove specifiche tecniche impongono di inviare una comunicazione di chiusura preventiva, nel caso in cui la mancata chiusura giornaliera dei corrispettivi si dovesse protrarre per più di 12 giorni (esempio nei periodi prolungati di ferie, malattia, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc..). Tale comunicazione dovrà essere effettuata prima del periodo di inattività tramite il RT utilizzando l’apposito codice 608 (che prenderà la denominazione aggiornata di “magazzino / periodo di inattività”). Il RT rientrerà automaticamente in servizio alla ripresa dell’attività. Pertanto è importante che l’esercente riceva opportuna informazione sulla procedura da adottare, da parte del tecnico, all’atto dell’aggiornamento, a seconda della tipologia di apparecchio RT in uso. Questa comunicazione può eventualmente anche essere effettuata dall’area riservata ADE (eventualmente anche tramite intermediario delegato all’accesso all’area “Fatture e corrispettivi”).

– con il vecchio tracciato invece, in caso di mancata chiusura di cassa per oltre 24 ore (es. fine settimana, ferie ecc.) era l’apparecchio RT che automaticamente, all’atto della successiva riapertura della cassa, inviava all’ADE un flusso di “assenza di corrispettivi dalla data alla data”

La lotteria dei corrispettivi: 2 modalità Per poter permettere la partecipazione alla nuova “lotteria istantanea” il Registratore Telematico/Server RT dovrà essere in grado di produrre e riportare sul documento commerciale un codice bidimensionale (CB) i cui requisiti tecnici sono stabiliti dalle nuove Specifiche tecniche.

Detto codice bidimensionale è memorizzato nella memoria permanente dell’apparecchio RT insieme al documento commerciale a cui si riferisce.

Il codice bidimensionale è un QRCODE che potrà essere scansionato tramite l’APP “Gioco legale”, previa autentificazione tramite le proprie credenziali SPID o CIE, per ottenere un codice lotteria, tramite il quale verificare l’eventuale vincita di premi. Nel caso di vincita, l’APP “Gioco legale” avviserà il contribuente con apposita notifica e istruzioni per potere riscuotere il premio entro 30 gg.
Come accade per la lotteria tradizionale, anche la lotteria istantanea consentirà al consumatore di partecipare al gioco solo se i pagamenti saranno effettuati con modalità elettroniche e se gli acquisti saranno di importo pari o superiore ad 1 euro.
Con l’estrazione istantanea si avrà una vincita in tempo reale e la partecipazione sarà consentita entro un intervallo temporale prestabilito rispetto all’emissione dello scontrino, mentre con la lotteria nazionale verranno come sempre effettuate delle estrazioni differite (settimanali mensili o annuali), in base ad un preciso calendario.

Il consumatore acquirente (persona fisica “privata”) potrà quindi partecipare:
– alla lotteria tradizionale esibendo il codice lotteria all’esercente;
– alla nuova lotteria istantanea tramite l’emissione del documento commerciale contenente il codice bidimensionale.

La lotteria istantanea non sostituisce la lotteria differita con estrazioni periodiche, ma si aggiunge alla stessa. Ne consegue che su uno stesso documento commerciale si potrà trovare:
– il codice lotteria (lotteria differita) qualora sia stato fornito dall’acquirente all’esercente;
– il codice bidimensionale (lotteria istantanea) che sarà sempre esposto dall’RT dell’esercente.

Particolarità per le spese sanitarie:
– nel caso in cui il consumatore che effettua spese sanitarie richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale, il Registratore Telematico/Server RT non può generare e riportare sul documento commerciale anche il codice bidimensionale.

Ricordiamo che anche per la lotteria degli scontrini tradizionale i consumatori possono scegliere di partecipare al gioco esponendo all’esercente il proprio codice lotteria oppure di detrarre le spese sanitarie mediante l’esibizione del proprio codice fiscale.

Quindi detrazione della spesa sanitaria in dichiarazione redditi, oppure partecipazione alla lotteria (istantanea e tradizionale) sono in questo caso tra di loro alternative.