Obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico

E’ entrata in vigore ieri, lunedì 22/08/2022, e avrà validità fino al 31/03/2023. l’ordinanza sindacale del Comune di Parma che riprende l’obbligo già previsto da alcuni anni nel PAIR2020 (Piano Aria Integrato della Regione) e dispone la chiusura delle porte esterne quando nei locali sono in funzione impianti di raffrescamento estivo o riscaldamento invernale.
La disposizione si pone l’obiettivo di contenere i consumi energetici e di limitare, di conseguenza, le emissioni inquinanti in atmosfera e non comporta alcun onere per le attività, anzi, l’osservanza di questa buona pratica potrà contribuire a contenere i costi energetici che gravano sulle utenze.

Riportiamo di seguito alcuni passi significativi dell’ordinanza, che potete consultare in versione integrale nel link a fondo pagina.

“… ove sono in funzione impianti di raffrescamento/riscaldamento degli ambienti, vengano mantenute chiuse tutte le porte di accesso al pubblico da parte degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico, ad eccezione del tempo strettamente necessario all’entrata e all’uscita delle persone e alle operazioni funzionali all’esercizio (carico/scarico merci e simili) o nel caso in cui l’eccessivo affollamento richieda idoneo ricambio d’aria o renda impossibile la chiusura delle porte.
Sono esclusi gli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande che hanno spazi all’aperto di pertinenza dell’attività per cui è indispensabile il passaggio continuativo del personale dall’interno all’esterno oltre agli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande le cui porte di accesso al pubblico non si affacciano direttamente verso l’esterno (ad esempio negozi all’interno di centri commerciali) oppure dotati di dispositivi idonei ad evitare la dispersione termica dall’interno dell’esercizio commerciale (ad esempio lame d’aria)…”

“… la violazione alla presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) a carico del titolare dell’esercizio commerciale, o dell’esercizio di somministrazione alimenti e bevande, o del responsabile dell’attività diretta al pubblico..”

Clicca qui per consultare l’ordinanza