Lavoro: in due decreti le nuove regole in materia congedo di paternità e condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili

Importanti novità introdotte da due decreti che riguardano le nuove norme relative al congedo di paternità e conciliazione vita lavoro e le condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Vediamo le principali novità introdotte:

Nuove regole in materia congedo di paternità e conciliazione vita lavoro

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 105/2022 che introduce nuove tutele in materia di congedo di paternità obbligatorio. Nuove regole anche per il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio. Viene incrementata di un mese la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo. Anche lo smart working acquisisce nuove regole di accesso prioritario per le lavoratrici e i lavoratori con figli di età inferiore a 12 anni.

Congedo obbligatorio di paternità

Resta confermata la durata massima del congedo obbligatorio fissata in 10 giorni lavorativi fruibili dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. Il congedo spetta al padre che lavora anche in aggiunta al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.

Congedo facoltativo

La durata complessiva del congedo viene fissata in 11 mesi in caso di nucleo familiare monoparentale composto da un genitore solo, ovvero in caso di decesso o inabilità dell’altro genitore ovvero di mancato riconoscimento del bambino. Aumenta a 9 mesi il periodo di congedo parentale indennizzabile a carico dell’INPS nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori, pari a 6 mesi ciascuno (7 in caso di padre che fruisce del congedo per almeno due mesi continuativi). Il decreto porta, inoltre, da 6 a 12 anni l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato in tale misura.

Maternità anticipata lavoratrici autonome

Si introduce uno specifico diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.

Priorità di accesso allo smart working

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.

In GU il Decreto sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29/07/2022 il decreto legislativo n. 104/2022 con cui vengono recepite le novità contenute nella direttiva UE n. 2019/1152, in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, che
introduce nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro al momento della stipula di un contratto.
Le novità principali introdotte dal decreto riguardano i nuovi obblighi a carico del datore di lavoro che dovrà comunicare ai lavoratori, per iscritto in formato cartaceo oppure elettronico, una serie di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro.

Questi i Rapporti di lavoro interessati dalle nuove regole

Le nuove regole si applicano alle seguenti tipologie contrattuali:
– contratto dì lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato anche a tempo parziale;
– contratto di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
– contratto di lavoro intermittente;
– rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;
– contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
– contratto di prestazione occasionale;
– ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
– ai lavoratori domestici;
– ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici.

Per quanto riguarda gli obblighi comunicativi, questi, a seconda delle informazioni da comunicare al dipendente, dovranno essere assolti all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa o in ogni caso entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa (per uno specifico elenco di informazioni indicate nel decreto l’obbligo potrà essere assolto entro trenta giorni).

In particolare il rispetto dei nuovi obblighi di informazione avviene tramite la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:

a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Tutte le ulteriori informazioni obbligatorie dovranno essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa. La comunicazione può essere effettuata in formato cartaceo oppure elettronico e conservata a comprova in caso di controlli.
La comunicazione dovrà contenere una serie di informazioni aggiuntive:

– la durata del periodo di prova, se previsto;
– il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
– la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
– la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
– l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
– la programmazione dell’orario normale di lavoro (es. lun – ven dalle 09,00 alle 18,00) e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
– gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Si precisa che le disposizioni previste dal decreto in questione si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. A tal proposito il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni.
Per i rapporti di lavoro non ancora instaurati gli obblighi in questione si applicheranno a partire dal prossimo 13 agosto 2022. Su questo punto in particolare è stato richiesto al Ministro Orlando un differimento di tale data anche i ragione delle esigenze delle PMI del Terziario e del Turismo che sono nel pieno delle attività stagionali.

Si evidenziano ulteriori novità in tema di:

– lavoro intermittente
– durata massima del periodo di prova anche con riferimento al tempo determinato
– ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati
– prestazioni di lavoro all’estero

Si evidenzia che in caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, sono previste sanzioni da 250 a 1500 euro.