Rinnovo concessioni per il commercio su aree pubbliche: emanate le “linee guida”, attesa per i provvedimenti attuativi

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito con Decreto del 25 novembre scorso le linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020.
Quanto previsto dalle linee guida si riferisce al rinnovo delle concessioni inerenti il commercio su aree pubbliche in mercati, posteggi isolati e fiere, ma anche al rinnovo delle concessioni, in scadenza il 31 dicembre 2020, relative allo svolgimento su aree pubbliche della rivendita di quotidiani e periodici, della somministrazione di alimenti e bevande, di attività artigianali o di
attività commerciali esercitate da parte dei produttori agricoli.
In ottemperanza al DL “Rilancio” del maggio scorso, il Ministero ha quindi emanato le linee guida per il rinnovo per 12 anni delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che dovranno essere applicate con modalità stabilite dalle regioni. Il provvedimento ministeriale arriva in ritardo, poichè la norma imponeva alle Regioni di definire i propri provvedimenti attuativi per definire le modalità di rinnovo delle concessioni, secondo quanto previsto dalle medesime linee guida e sentite le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale e l’ANCI regionale, entro il 30 settembre.
Nei prossimi giorni la Regione Emilia Romagna dovrebbe convocare le Associazioni come previsto dalla norma per arrivare poi all’emanazione dei relativi provvedimenti.
In virtù del ritardo nell’emanazione delle linee guida e in ragione dello stato di emergenza sanitaria, le Regioni e i Comuni possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti di propria spettanza per un periodo massimo di sei mesi finalizzato al rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l’attività, in scadenza il 31 dicembre 2020, nelle more della conclusione delle procedure amministrative.
Analizzando le Linee Guida evidenziamo alcune importanti norme:
In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria della concessione da parte del titolare, il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021. Dal 1° luglio 2021, in tali situazioni, i Comuni sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso le Camere di commercio e, in caso di esito negativo della verifica, a revocare la concessione ottenuta in carenza del requisito.
Di fondamentale importanza la sottolineatura, al punto 10, che, trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, non è necessario l’espletamento di procedure selettive, purché sia verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle linee guida.
L’esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato, nelle Regioni che lo prevedano con proprie disposizioni, alla verifica della sussistenza e della regolarità del DURC o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva al 30 giugno 2021; ovviamente la regolarità sussiste anche qualora gli interessati abbiano ottenuto la rateizzazione del debito dall’INPS.
Il punto 12 delle linee guida ristabilisce il limite relativo al numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare o possessore in uno stesso mercato o fiera per ciascun settore merceologico.
I soci possono contattare l’Associazione per informazioni e approfondimenti.
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
Allegato A “Linee guida”