DPCM 24 Ottobre 2020: le nuove regole in vigore fino al 24 novembre 2020

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il DPCM 24 ottobre 2020 con le nuove disposizioni decise dal Governo per limitare la diffusione del  Covid-19. Una serie di decisioni scaturite dalle indicazioni del comitato tecnico scientifico e che purtroppo impattano in maniera incisiva sull’attività dei pubblici esercizi costretti ad ulteriori limitazioni negli orari di apertura.
In attesa di una lettura più specifica da parte degli specialisti Confesercenti, di seguito pubblichiamo in un elenco schematico le principali novità e obblighi introdotti dal nuovo DPCM:

Negozi

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Bar e ristoranti

Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; restano consentiti sempre i servizi di ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Giochi, cinema, teatri

Sono sospese tutte le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

Piscine e palestre

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Spostamenti liberi tra le Regioni

La raccomandazione sugli spostamenti rimane generica, è stato eliminato il riferimento ai movimenti fuori dal Comune di residenza e dunque è sempre consentito anche lo spostamento tra Regioni. Nel Dpcm è scritto: «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

Scuola

L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza. Per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.

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