Obbligo di denuncia di esercizio per la vendita e la somministrazione al minuto di bevande alcoliche

Nella nota del Segretario Generale prot. n. 220.sg/19 MB/pc, del 3 luglio 2019, avente ad oggetto il “Decreto Crescita” (DL n. 34/2019 – “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”), si avvisava, all’interno del documento di sintesi allegato, che l’art. 13-bis della legge 28 giugno 2019, n. 58, con cui il DL n. 34 è stato convertito in legge, ha reintrodotto la denuncia fiscale per la vendita al minuto di alcolici.
Come si ricorderà, l’art. 29, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevedeva, fino all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124, l’obbligo, anche per gli esercizi di vendita di bevande alcoliche assoggettate ad accisa[1], di fare denuncia dell’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio.
La legge 124/2017 aveva poi escluso dall’obbligo gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.
L’Agenzia delle Dogane, con nota RU 113015, del 9 ottobre 2017, aveva in proposito evidenziato chela disciplina delle accise conosce una nozione omnicomprensiva di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad imposta, all’interno della quale gli esercenti la vendita al minuto si differenziano, per la particolare regolamentazione tributaria ad essi riservata, dagli esercenti la vendita all’ingrosso. Per quanto qui interessa, la vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale, inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento. Nel predetto regime fiscale ricadono quegli esercizi di vendita che nel modificato art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504/95 costituiscono eccezione al generale obbligo di denuncia. Sulla base di tale criterio parametrato sul destinatario acquirente, non è soggetta a denuncia di attivazione la vendita di prodotti alcolici effettuata direttamente nei confronti del consumatore finale, nelle varie forme previste dalle discipline di ciascun settore economico, svolta all’interno di esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini. Ad una prima ricognizione volta a facilitare la concreta attuazione della nuova disposizione, seppur non esaustiva, non sono soggetti a denuncia ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504/95:
gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art.86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.504/95 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.
Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, è da ritenersi parimenti esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati”.
 
Ora, come si diceva, gli esercizi per la vendita al minuto di alcolici esclusi dal menzionato art. 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono stati nuovamente assoggettati dal “Decreto Crescita” all’obbligo di denuncia.
Tale obbligo concerne non solo gli esercizi avviati dopo l’entrata in vigore dello stesso “Decreto Crescita”, ma anche quelli aperti durante il periodo in cui l’obbligo non vigeva, per effetto della legge n. 124/2017.
Quanto alla procedura per la denuncia di esercizio, l’Agenzia delle Dogane aveva originariamente predisposto un’apposita modulistica.
Successivamente, il D.Lgs. 25.11.2016, n. 222 (c.d. “Decreto Madia”), recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, aveva previsto una forma di semplificazione, disponendo l’equipollenza della comunicazione presentata al SUAP in sede di avvio dell’esercizio o anche successivamente, se l’attività commerciale fosse stata già avviata, alla denuncia di esercizio.
 
D.Lgs. 25.11.2016, n. 222 (Allegato)
    1.10. Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

ATTIVITA’ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
29. Vendita al minuto di alcolici in: D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63
a) esercizio di vicinato; a) SCIA unica a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici; D.Lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9
b) media o grande struttura di vendita; b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;
c) in caso di attività commerciale già avviata. c) Comunicazione c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.
La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:
a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;
b) contestualmente alla presentazione dell’istanza;
c) all’avvio della vendita al minuto di alcolici — (successivo a quello dell’attività).

 
Ovviamente, a seguito della soppressione dell’obbligo di presentazione della denuncia di esercizio, la predetta comunicazione al SUAP, come anche spiegato dalla menzionata nota dell’Agenzia delle Dogane RU 113015, del 9 ottobre 2017, non aveva più valore giuridico ai fini tributari.
 
    Oggi, con il ripristino della denuncia di esercizio, le vie per le quali va presentata detta denuncia dovrebbero alternativamente essere la presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’apposito modulo all’uopo predisposto, ovvero la comunicazione al SUAP, avente nuovamente valore giuridico ai fini tributari.
    Il condizionale è d’obbligo, in quanto, come ci è stato risposto per le vie brevi dai Funzionari Responsabili dell’Agenzia delle Dogane in sede centrale, sta per essere predisposta una Direttiva che dovrebbe chiarire definitivamente come si procede per la presentazione della denuncia.
    Per i soggetti che abbiano avviato l’attività durante il periodo di “buco” dovrebbe esserci tolleranza da parte degli Organi di Vigilanza, finché non verrà chiaramente indicata la procedura per la denuncia. Ciò non toglie che, qualora le strutture periferiche dell’Amministrazione abbiano già indicato localmente quale sia la modalità suggerita, i soggetti interessati possano già provvedere.
[1] Oltre che per gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.