Nuove disposizioni in materia di Autoservizi non di linea, con particolare riferimento ai titolari dell’autorizzazione per il servizio NCC (Noleggio Con Conducente)

Si informa che il Decreto – Legge n. 135/2018 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), già in vigore a decorrere dal 15 dicembre 2018, è stato convertito in Legge ordinaria n. 12/2019, pubblicata in GU n. 36 del 12-2-19, con modificazioni efficaci a partire da mercoledì 13 febbraio u.s. e concernenti tra l’altro il settore in indirizzo.
A tal proposito, tra le variazioni di interesse in merito all’oggetto, è appena il caso di segnalare l’inserimento nel testo originario del nuovo art. 10-bis, recante alcune “Misure urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea” con particolare attenzione alla revisione ed aggiornamento degli artt. 3, 10 e 11 Legge quadro n. 21/1992 e ss. (Taxi e Noleggio Con Conducente). [1]
Riepiloghiamo di seguito in sintesi, per opportuna conoscenza del medesimo settore, il contenuto delle principali novità introdotte in sede di conversione del citato DL 135/18:
* in primo luogo, l’art. 3 comma 3 vigente Legge quadro 21/92 e ss. (Servizio NCC) è stato integrato nel senso di prevedere la facoltà per il vettore di utilizzare ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni, distinti dal Comune che abbia rilasciato l’autorizzazione, ma situati necessariamente nell’ambito della medesima Provincia od Area metropolitana, previa apposita comunicazione da trasmettere agli Enti locali interessati e salva ogni successiva diversa Intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio p.v.
NB: per le sole Regioni Sicilia e Sardegna, considerate le rispettive specificità territoriali e carenze infrastrutturali, si prevede in via d’eccezione che l’autorizzazione all’esercizio del servizio NCC, rilasciata in un singolo Comune di ciascuna di dette Regioni, avrà efficacia sull’intero territorio regionale, entro il quale si intende che l’operatore interessato potrà ubicare la propria sede operativa ed almeno una rimessa;
* in secondo luogo, all’art. 10 vigente Legge quadro 21/92 e ss. (Sostituzione alla guida di veicoli o alla conduzione di natanti) è stato inserito il nuovo comma 2-bis ove è contemplata tra l’altro la possibilità per i titolari di autorizzazione all’esercizio del Servizio NCC di conservare tale titolarità in ogni caso di malattia, di invalidità o di sospensione della patente che risultino essere intervenute in data successiva al rilascio dell’autorizzazione medesima.
 NB: detta facoltà è subordinata alla condizione indispensabile che gli operatori autorizzati vengano sostituiti alla guida, per l’intera durata delle sopra richiamate cause di impedimento, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali prescritti dalla vigente normativa in materia, il cui rapporto di lavoro sarà regolato con contratto stipulato a norma di legge o altrimenti in base ad un “contratto di gestione” (v. successivo comma 3);
* in terzo luogo, l’art. 11 comma 4 vigente Legge quadro 21/92 e ss. (Obblighi del titolare di autorizzazione) è stato anzitutto implementato nel senso di prevedere modalità di prenotazione del trasporto per il servizio NCC anche tramite “strumenti tecnologici”, nonché l’onere per il conducente di compilare e custodire un apposito “foglio di servizio in formato elettronico” recante tra l’altro anche i “dati del fruitore del servizio”, le cui specifiche tecniche saranno stabilite con successivo Decreto interministeriale ad hoc da adottare a cura del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno entro il 30 giugno 2019.
 NB: si intende che nelle more dell’approvazione di tali specifiche interministeriali, il predetto foglio elettronico sarà utilizzabile in una provvisoria versione in formato cartaceo, impaginata con numerazione progressiva, da tenere per almeno quindici giorni a bordo del veicolo (originale) ed in rimessa (copia conforme) a disposizione degli organi di vigilanza.
Inoltre, si segnala che all’art. 11 comma 4 L 21/92 sono stati aggiunti:
il nuovo comma 4-bis, ove è prevista in via d’eccezione la facoltà per gli operatori del settore di iniziare un nuovo servizio ‘senza il rientro in rimessa’ qualora il foglio di servizio registri più prenotazioni oltre la prima, con partenza o destinazione all’interno della Provincia o dell’Area metropolitana in cui ricada il territorio del Comune autorizzante, fermo restando che per quanto attiene alle Regioni Sicilia e Sardegna (v. anche precedente art. 3 comma 3) le partenze e le destinazioni potranno aver luogo entro l’intero territorio regionale;
il nuovo comma 4-ter, ove è contemplata in ogni caso la possibilità di ‘fermare il veicolo su suolo pubblico ’ in attesa del cliente che abbia regolarmente prenotato il servizio di trasporto NCC e nel corso dell’effettiva prestazione del servizio stesso.
Infine, è appena il caso di ricordare che l’art. 10-bis DL n. 135/2018 e ss., oltre alle appena descritte integrazioni alla Legge quadro n. 21/1992 e ss. (Taxi e NCC), contiene anche le seguenti previsioni:
– entro il 15 dicembre 2019 sarà istituito, presso il Centro elaborazione dati del MIT, un Registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio NCC, salvo restando che anche in tal caso le specifiche tecniche per le modalità di registrazione saranno individuate con apposito Decreto dal predetto dicastero;
– resteranno sospese sino al 15 marzo 2019 sia le sanzioni disciplinari di cui all’art. 11-bis vigente Legge quadro n. 21/1992 e ss., per ogni eventuale inosservanza da parte dei titolari di licenza taxi e dei titolari di autorizzazione NCC rispetto agli artt. 3 e 11 integrati come sopra evidenziato, sia le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all’art. 85 commi 4 e 4-bis D. Lgs n. 285/1992 e ss. (Codice della strada), relative come è noto ad inottemperanze dei soli titolari di autorizzazione al servizio NCC per il trasporto di persone. Pertanto, tali sanzioni sospese potranno avere applicazione soltanto a partire dal 16 marzo 2019 p.v.;
– a decorrere dal 1° gennaio u.s. si reputa abrogato l’art. 2 comma 3 DL n. 40/2010 e ss. recante la previsione di disposizioni ministeriali attuative, tese a prevenire l’esercizio abusivo del servizio in oggetto, la cui adozione è stata rinviata come è noto con cadenza annuale tramite apposite proroghe di termini;
– a partire dal 15 dicembre 2018 u.s. e sino alla piena operatività del previsto Archivio informatico nazionale delle imprese, non sarà permesso il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio NCC;
– a decorrere dal 1° gennaio u.s. si ritiene abrogato l’art. 7-bis DL n. 5/2009 e ss. contenente come è noto la parimenti prorogata sospensione di efficacia delle norme già contemplate in materia ai sensi del precedente DL n. 207/2008 ss.;
– le piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda ed offerta di autoservizi pubblici non di linea, saranno disciplinate con apposito DPCM che il Governo adotterà su proposta del MIT e del MSE;
– sino ad ogni eventuale Intesa da raggiungere in Conferenza Unificata entro il 28 febbraio 2019 – e comunque non oltre il 15 dicembre 2020 – ogni singolo servizio, salvo restando l’obbligo di prenotazione, può iniziare da luogo diverso dalla rimessa qualora sia svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino al 30 novembre 2018 e regolarmente registrato. Si intende che tale contratto dovrà essere custodito a bordo delle vetture o presso la sede – in originale o copia conforme – ed esibito in caso di controllo.
 
[1] Ne deriva che è stato espressamente abrogato il D.L. di pari contenuto n. 143/2018, il cui testo è confluito in toto nel nuovo art. 10-bis DL n. 135/2018 come convertito in Legge n. 12/2019. Restano tuttavia validi gli atti adottati, salvi gli effetti generati e legittimi i rapporti giuridici sorti nel frattempo in base all’abrogato DL 143/18.