Le principali misure fiscali della Legge di Bilancio 2019 – La c.d. “Flat Tax”

Tra le principali disposizioni in materia fiscale contenute nella Legge n.145 del 30 dicembre 2018, c.d. “Legge di Bilancio 2019”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018 ed
entrata in vigore il 1 gennaio 2019, merita particolare attenzione la previsione sul nuovo Regime Forfettario (c.d. “Flat Tax”).
Infatti, a partire dal 1 gennaio 2019 per i titolari di partita IVA vengono ampliate le modalità di accesso al nuovo Regime Forfettario (c.d. “Flat Tax”) prevedendo un’unica soglia di ricavi per l’accesso fissata a 65.000,00 € e l’eliminazione delle altre condizioni previste (beni strumentali non superiori a 20.000,00 €, spese per personale non superiore a 5.000,00 €). Per evitare che la “Flat Tax” porti all’aumento del fenomeno delle “false partite IVA” sono state definite precise cause di esclusione:
–  Esclusi esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ma anche quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni (quindi la mera partecipazione ad una S.r.l. di per sé non costituisce causa di esclusione dal regime);
– Esclusi chi esercita la propria attività nei confronti dei datori di lavoro con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei due precedenti periodi di imposta. Non costituisce più causa di esclusione la percezione nell’anno precedente di redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000,00 €.
Da ricordare che, come nella precedente previsione, non possono avvalersi del regime forfetario:
–  i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
–  i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
–  i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili oppure cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.
MODALITA’ DI ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO
(L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.64/E/2018 ha chiarito che non vi è alcun vincolo sul passaggio dal regime semplificato al forfettario per le Partite IVA)
Per i soggetti già in attività Essendo il regime forfettario un regime “naturale” non serve alcuna comunicazione
Per le nuove partite IVA Comunicazione nel modello AA9/12 per apertura P.IVA
MODALITA’ DI USCITA DAL REGIME FORFETTARIO
Per volontà
Compilazione quadro VO della dichiarazione IVA. Opzione per il regime ordinario (vincolo triennale). Valido comunque il comportamento concludente.
Per Legge
Mancanza di uno dei requisiti o per il verificarsi di una delle cause di esclusione.
Per accertamento definitivo
Che attesta il venir meno di una delle condizioni di accesso o l’esistenza di una delle cause di esclusione.
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