Vendita diretta dei prodotti agricoli ed alimentari della propria o altra azienda. Integrazione legge di bilancio 2019

Si dà seguito alle precedenti comunicazioni dello scrivente Ufficio in merito all’oggetto per ricordare che l’art. 4 comma 1 vigente D. Lgs n. 228/2001 e ss. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 700 della già illustrata Legge n. 145/2018 (Bilancio 2019), è stato integrato tramite l’introduzione del seguente comma:

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.”.

Pertanto, è prevista dal legislatore la facoltà di vendere al dettaglio non solo i prodotti agricoli della propria azienda, ma anche diversi prodotti acquistati da altri imprenditori, all’unica condizione che il fatturato generato dalla cessione delle proprie produzioni risulti in ogni caso ‘prevalente’ rispetto al fatturato relativo all’acquisto di altri prodotti agroalimentari.

Si intende che a tal fine sarà cura delle Regioni e delle Province autonome, così come previsto dal successivo comma 701 dell’art. 1 medesima Legge 145/18 (Bilancio ‘19), avviare a decorrere dall’anno in corso campagne promozionali ad hoc tese alla ‘valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali’, entro un limite annuale di spesa complessiva pari a € 500.000.

Riepilogando di seguito in sintesi, per ogni eventuale ulteriore aggiornamento del settore in indirizzo, si conferma che a norma dell’art. 4 citato D. Lgs 228/2001 e ss., così come appena integrato dall’art. 1 comma 700 Legge di Bilancio ’19:

– è facoltà degli imprenditori agricoli singoli od associati, iscritti nel Registro delle imprese presso le rispettive Camere di commercio, vendere direttamente al dettaglio nell’intero territorio italiano i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, nonché cedere anche i prodotti diversi dai propri ed acquistati da altri imprenditori, salvo restando l’anzidetto criterio del ‘fatturato prevalente’ (commi 1 e 1-bis);

– continueranno a non applicarsi alla vendita diretta in oggetto le disposizioni di cui al vigente D. Lgs Bersani n. 114/1998 e ss. (Riforma del commercio), eccezion fatta per i soli casi in cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende, nell’anno solare precedente, risulti superiore a € 160.000 qualora si tratti di imprenditori individuali, oppure a € 4 milioni qualora si tratti di società (commi 7 e 8);

– nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è altresì facoltà degli imprenditori, in base all’art. 34 DL n. 201/2011 e ss. cedere anche in modalità itinerante, su aree pubbliche o private, prodotti agricoli ancorché manipolati o trasformati che risultino ‘già pronti per il consumo ’, avvalendosi a tal fine di strutture mobili rientranti nella disponibilità dell’azienda agricola, nonché permettere il consumo immediato sul posto dei prodotti oggetto di vendita, usando per la clientela i locali e gli arredi disponibili ed escludendo come è noto il servizio assistito di somministrazione, ferma restando l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario (comma 8-bis);

– la vendita diretta dei prodotti in oggetto, che non implica come è noto alcun cambio di destinazione d’uso dei locali di esercizio, può svolgersi sull’intero territorio del competente Comune indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area in cui detti locali risultino ubicati (comma 8-ter);

– è ribadito che la prevista ‘comunicazione di inizio attività’, da indirizzare come è noto al Comune del luogo ove abbia sede l’azienda di produzione e recante tra l’altro l’indicazione dei prodotti specifici oggetto di cessione e la descrizione delle relative modalità (es. in forma itinerante o mediante e-commerce), non sarà necessaria per la vendita al dettaglio svolta su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, né per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali (comma 2);

– per quanto attiene infine alla comunicazione iniziale per l’esercizio di vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, da indirizzare come è noto al Sindaco del Comune ove si intenda svolgere l’attività, si intende che l’operatore interessato dovrà richiedere contestualmente l’assegnazione del connesso posteggio qualora ne sia previsto l’uso, a norma dell’art. 28 sopra citato D. Lgs 114/98 e ss. (comma 4).

SCARICA QUI IL DOCUMENTO