Fiesa, aggiornamento normativo febbraio 2018: etichettatura alimentare e prodotti da forno

L’Avv. Roberto Gullini chiarisce in una nota sintetica alcuni punti in merito all’aggiornamento normativo sul diritto alimentare, riferito al bimestre gennaio-febbraio 2018.
L’aggiornamento segnala le principali novità normative intervenute in materia di diritto alimentare e rientra nell’ambito della collaborazione con lo studio dell’avv. Gullini di Ferrara, componente dell’osservatorio sulla sicurezza alimentare di Confesercenti.

ETICHETTATURA e SANZIONI

D. LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Le nuove norme entreranno in vigore il 9 maggio 2018 (90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta); fino a quella data resteranno in vigore le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Interessante è l’identificazione, da parte della nuova disciplina, del cd. “soggetto responsabile”: a) l’operatore del settore alimentare (di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento) con il cui nome o con la cui ragione sociale viene commercializzato il prodotto; b) qualora tale operatore non sia stabilito nell’Unione, l’importatore che ha sede nel territorio dell’Unione; c) l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.

Ulteriore novità di rilievo riguarda la disciplina sanzionatoria per la violazione delle pratiche leali di informazione (di cui all’articolo 7 del regolamento): salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d’informazione comporta, per l’operatore del settore alimentare, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

In sintesi, il decreto stabilisce le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi informativi riguardanti:

  • le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati (artt.5-7)

  • la denominazione dell’alimento (art. 8)

  • l’elenco degli ingredienti (art. 9)

  • i requisiti nell’indicazione degli allergeni (art. 10)

  • l’indicazione quantitativa degli ingredienti e l’indicazione della quantità netta (art. 11)

  • il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento (art. 12)

  • il paese di origine o luogo di provenienza (art. 13)

  • le dichiarazioni nutrizionali (art. 15).

Il decreto stabilisce infine ulteriori regole e sanzioni sui seguenti punti della disciplina della vendita di alimenti:

  • le indicazioni necessarie per identificare il lotto o partita a cui appartiene una derrata alimentare in base alla direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011;

  • le modalità di vendita di alimenti non preimballati e, in caso di vendita tramite distributori automatici o in locali automatizzati, le indicazioni da riportare sui distributori di alimenti e su ciascun prodotto;

  • le menzioni che devono essere riportate sui prodotti non destinati al consumatore;

  • indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività.

Per il procedimento sanzionatorio il decreto rinvia alle norme della Legge n. 689/1981 ed individua, quale autorità competente all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAF.

PRODOTTI DA FORNO FINI

REGOLAMENTO (UE) 2018/97 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2018

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso degli edulcoranti nei prodotti da forno fini.

La Commissione Europea, dal 12 febbraio 2018 ha disposto il divieto d’impiego nei prodotti da forno fini destinati a speciali usi nutrizionali, di nove specifici edulcoranti.

La Commissione Europea ha disposto la cancellazione nell’elenco degli additivi alimentari autorizzati e nelle relative condizioni d’uso, di nove edulcoranti che potevano essere utilizzati nei prodotti da forno fini destinati a speciali usi nutrizionali.

Il Regolamento in questione entra in vigore il 12 febbraio 2018.

La Commissione, nel modificare l’elenco degli additivi alimentari autorizzati e relative condizioni d’uso, ha revocato a partire dal 12 febbraio 2018, l’autorizzazione all’impiego nei prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali degli edulcoranti:

E 950 acesulfame K;

E 951 aspartame;

E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca;

E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca;

E 955 sucralosio;

E 959 neoesperidina DC;

E 961 neotame;

E 962 sale di aspartame-acesulfame;

E 969 advantame.

Ciò in quanto è stata abrogata la precedente normativa comunitaria che autorizzava l’uso di edulcoranti nei prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali, ma anche perché nella normativa comunitaria relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare era previsto che nel gruppo degli alimenti relativi ai prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali vi fossero anche ricompresi gli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete), per i quali la Commissione ha concluso che non vi sono le basi scientifiche per la definizione di specifici requisiti di composizione per tali alimenti.

Disposizioni transitorie

Il Regolamento in questione dispone che i prodotti da forno fini destinati a speciali usi nutrizionali contenenti gli edulcoranti in questione immessi legalmente sul mercato prima del 12 febbraio 2018, possono continuare ad essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

ETICHETTATURA DI ORIGINE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 novembre 2017

Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro.

Gli obblighi di indicazione dell’origine di cui all’art. 26 del Reg. UE 119/2011 si applicano ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:

a) derivati del pomodoro di cui all’art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016;

b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a).

L’indicazione di origine dei prodotti prevede l’utilizzo in etichetta della dicitura:

a) «Paese di coltivazione del pomodoro»: nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;

b) «Paese di trasformazione del pomodoro»: nome del Paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

Qualora il pomodoro impiegato per i prodotti sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, l’indicazione di origine potrà prevedere l’utilizzo della sola dicitura: “Origine del pomodoro: nome del Paese”.

Indicazione in etichetta in caso di coltivazione del pomodoro in più Paesi:

Se la coltivazione o produzione del pomodoro avviene nei territori di più Paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».

Le indicazioni sull’origine devono essere indelebili e riportate in etichetta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.

Disposizioni transitorie

I prodotti che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione previsto in etichetta.

GIURISPRUDENZA – frode in commercio

Prodotti dolciari da forno. Lievitazione, cottura e somministrazione in loco. Mancata indicazione della provenienza da semilavorato congelato. Atto non equivoco di offerta e consegna agli avventori di alimenti diversi per qualità. Reato di cui all’art. 515 c.p.

Cass. Pen. Sez. III

Sent. n. 899; Ud. 20.11.15; Pres. Fiale; Est. De Masi; ric. Bordonaro

La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 4393/2014, ha confermato la sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 10/4/2010, nei confronti di Bordonaro Paola – imputata del reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p., perché quale legale rappresentante del Bar Caffè Gelateria “Fiorio-Paloma” s.a.s., detenendo per la successiva somministrazione, presso i locali della suddetta attività, vari prodotti di pasticceria congelati, di cui non era indicata né sulle liste menù rinvenute sui tavoli della saletta di somministrazione, né sulla vetrina espositrice, il reale stato fisico di conservazione, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare agli avventori alimenti diversi per qualità da quanto dichiarato (Torino, 20/6/2008) – con cui l’imputata era stata condannata, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 500 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, pubblicazione della sentenza e confisca di quanto in sequestro.

Può infatti concretizzare la fattispecie di reato in esame anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande, posta sui tavoli di un ristorante, che determinati prodotti sono congelati, in quanto l’esercizio di ristorazione ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori, di tal che la mancata specificazione della qualità del prodotto (naturale o congelato) integra il reato di tentata frode nell’esercizio del commercio, perché la stessa proposta di vendita non veritiera, insita nella lista vivande, costituisce un atto diretto in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all’art. 515 c.p. (Sez. 3, n. 44643 del 2/10/2013, Rv. 257624, Sez. 3, n. 5474 del 05/12/2013, dep. 4/2/2014, Rv. 259149, Sez. 3, n. 9310

del 14/2/2013, non massimata; Sez. 3, n. 24190 del 27/6/2005, Rv. 231946).