Nuove sanzioni per produttori, importatori, distributori in ambito tessile. Campagna informativa.

L’etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dall’8/5/2012 dal regolamento UE n.1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011.
Dal 4 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 190/2017 che innova il quadro sanzionatorio per le violazioni in materia di etichettatura dei settori tessile e calzaturiero.
Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall’art. 4 del D.Lgs. 190/2017, che conseguono ad eventuali violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011 sono di seguito elencate:
“1)Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che immette, in violazione all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, sul mercato un
prodotto tessile senza garantire la fornitura dell’etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
2)La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche al fabbricante o l’importatore che immette sul mercato un prodotto tessile il cui documento commerciale di
accompagnamento, sostitutivo dell’etichetta o il contrassegno, in violazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa.
3)Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un
prodotto tessile privo dell’etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a
3.500 euro.
4)Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011,
immette sul mercato un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento di cui al
comma 2, fatte salve le tolleranze di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1007/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
5)Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.
6)Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato
un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non
decrescente, non in lingua italiana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
7)Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un
prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non
decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
8)Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o il distributore che, in violazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011, non forniscano, all’atto
della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
9)Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che, in violazione dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011, immette sul mercato un prodotto tessile
contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull’etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali
parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.
10)L’autorità di vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l’etichettatura non è conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1007/2011,
previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei precedenti commi, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.
11)Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti di cui al comma 10 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro. 12)Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti tessili di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1007/2011. “
Sono inoltre fatte salve le disposizioni in materia si sicurezza generale dei prodotti e pratiche commerciali scorrette, D.Lgs. 206/2005, recante Codice del consumo, che all’art. 104 prescrive espressamente “che siano riportati: l’indicazione dell’identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell’azienda, indirizzo) il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.” La sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro è a carico del produttore (art. 112, comma 5)
Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, industria artigianato e
agricoltura. I funzionari preposti all’ufficio sicurezza prodotti delle Camere di Commercio e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere ad ispezioni negli stabilimenti, magazzini, depositi, laboratori, esercizi e punti di vendita nei quali si esercita l’attività imprenditoriale o commerciale.