Agenti di Commercio dal 12 maggio 2017 l’iscrizione nell’ex Ruolo non dimostra più i requisiti professionali

A partire dal 12 maggio 2017 l’iscrizione nel soppresso Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di commercio non potrà più essere fatta valere ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agente di commercio.
Ciò secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 3 del DM 26/10/2011 per cui la validità dell’iscrizione nel soppresso Ruolo ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agente di commercio decade decorsi 5 anni dall’entrata in vigore (12 maggio 2012) del citato D.M. con il quale è stato definitivamente abrogato il Ruolo.
Tutti coloro che avranno intenzione di svolgere l’attività economica di agente/rappresentante di commercio dovranno dichiarare il possesso dei requisiti ai sensi della legge n. 204/85 – Disciplina dell’attivita’ di agente e rappresentante di commercio.
In particolare, per quanto riguarda i requisiti professionali è necessario:

  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di una laurea in materie commerciali o giuridiche;

oppure

  • aver frequentato, con esito positivo, apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;

oppure

  • aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque alle dipendenze di un’impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite (inquadrato in uno dei primi due livelli contrattuali), coadiuvante, titolare o amministratore di società con attività di vendita o somministrazione.