Pubblicazione della Legge n. 115/2015 (c.d. “Europea 2014”), in vigore a decorrere dal 18 agosto p.v., recante tra l’altro alcune disposizioni rilevanti per i settori associati, con particolare attenzione al recepimento delle direttive in tema di turismo

Si informa che è stata pubblicata lunedì scorso su GU n.178 del 3-8-2015 la Legge n. 115 (c.d. “europea 2014”), in vigore a decorrere dal prossimo 18 agosto 2015, recante le disposizioni annuali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza del nostro Paese all’Unione europea.

A tal proposito, si ricorda che la nuova legge comunitaria in trenta articoli prevede tra l’altro alcune norme di specifico interesse per i settori nostri associati, che illustriamo sinteticamente tramite apposite tabelle.

 

In primo luogo, per quanto attiene al settore turistico, occorre evidenziare che l’art. 9 (Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti “tutto compreso”.Procedura di infrazione n. 2012/4094) contempla le seguenti modificazioni agli artt. 50 e 51 vigente D.Lgs n. 79/2011 e ss. (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).

 

ESTRATTO DLGS 79/11 –TESTO ATTUALE

ESTRATTO DLG 79 –TESTO MODIFICATO

 

Art. 50  Assicurazione

In vigore dal 18 agosto 2015

1.  L’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.

2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato possono essere assistiti da polizze assicurative che, per i viaggi all’estero, garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenze imputabili o meno al comportamentodell’organizzatore o dell’intermediario, e che assicurino al turista assistenza anche di tipo economico.Tali polizze possono altresi’ garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.

Qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall’amministrazione pubblica competente, l’assicuratore e’ tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.

3.  Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

4.  L’obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

5.  In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per i
l soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale diligenza.

6.  E’ fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista.

 

Art. 51  Fondo nazionale di garanzia

In vigore dal 4 settembre 2013

1.  Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

2.  Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, è alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 50, comma 1, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso.

3.  Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.

4.  Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.

5.  Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

6.  Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

 

 

Art. 50  Assicurazione

In vigore dal 18 agosto 2015

1.  L’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.

2.  In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarieche, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. L’obbligo, per l’organizzatore e l’intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periododecorre dal 1° gennaio 2016. Qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall’amministrazione pubblica competente, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.

3.  Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

4.  L’obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

5.  In ogni caso, il Ministero degli affari esteri può chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale diligenza.

6.  E’ fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista.

 

Art. 51  Fondo nazionale di garanzia

In vigore dal 4 settembre 2013

 

 

 

 

 

 

 

Abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016.

 

Alla luce delle variazioni e delle decorrenze appena descritte ai sensi dell’art. 9 Legge n. 115/2015, può evincersi che l’attuale disciplina dell’art. 51 citato D.Lgs n. 79/2011 e ss. (Fondo nazionale di garanzia) continuerà ad applicarsi ai contratti di vendita dei pacchetti turistici che risultino esser stati stipulati entro il prossimo 31 dicembre 2015, le cui istanze di rimborso:

 

  • dovranno esser presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio;

  • saranno definite sino ai limiti di capienza del predetto Fondo di garanzia ex art. 51 D.Lgs 79/11, la cui gestione liquidatoria verrà assicurata dalla competente amministrazione.

 

In secondo luogo, per quanto concerne la sicurezza alimentare, si segnala che l’art. 19 (Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri) prevede le seguenti integrazioni all’art. 12 comma 2 vigente D.Lgs n. 196/1999 e ss. (Attuazione direttiva 97/12/CE che aggiorna la già citata dir. 64/432/CEE su problemi di polizia sanitaria in tema di scambi intracomunitari di animali di specie bovina).

 

ESTRATTO DLG 196/99 –TESTO ATTUALE

ESTRATTO DLG 196 –TESTO MODIFICATO

 

Art. 12.  

1. Presso il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unità sanitarie locali è istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unità sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanità; il Ministero perle politiche agricole è interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell’espletamento delle funzioni di propria competenza.

2. In relazione a ciascun animale della specie bovina sono indicati:

a) il codice di identificazione;

 

 

 

 

 

 

b) la data di nascita;

< span style="font-size: small;">c) il sesso;

d) la razza o il mantello;

e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di animale importato da un Paese terzo, il numero di identificazione attribuito conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modifiche, nonché il numero di identificazione di origine;

f) il numero di identificazione dell’azienda di nascita;

g) i movimenti di ciascun animale a partire dall’azienda di nascita e, per gli animali importati da Paesi terzi, dall’azienda di importazione;

h) la data del decesso o della macellazione;

i) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l’animale è stato custodito e le date di ciascun movimento.

 

 

Art. 12.  

1. Presso il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unità sanitarie locali è istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unità sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanità; il Ministero perle politiche agricole è interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell’espletamento delle funzioni di propria competenza.

2. Per ciascun animale appartenente allaspecie bovina sono indicati:

a) il codice o i codicidi identificazione unici per i casi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 4-ter, all’articolo 4-quater, paragrafo 1, e all’articolo 4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive modificazioni;

b) la data di nascita;

c) il sesso;

d) la razza o il mantello;

e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di un animale importato da un Paese terzo, il codice unico di identificazione del mezzo di identificazione individuale assegnato all’animale dallo Stato membro di destinazione a norma del citato regolamento (CE) n. 1760/2000;

 

f) il numero di identificazione dell’azienda di nascita;

g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l’animale è stato custodito e le date di ciascuncambiamento di azienda;

h) la data del decesso o della macellazione;

i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all’animale.

 

 

Ne deriva che a norma dell’art. 19 Legge n. 115/2015 sono state recepite, dalla vigente disciplina nazionale in materia di movimentazione dei bovini destinati al consumo umano, le più recenti integrazioni al citato Regolamento comunitario CE n. 1760/2000 e ss. ove è contemplato l’aggiornamento elettronico dei rispettivi codici unici di identificazione.

 

 

Per quanto riguarda altresì il settore ambientale:

 

– si evidenzia anzitutto che l’art. 22 (Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI) ha così modificato l’art. 21 comma 1 lettera cc) vigente Legge n. 157/1992 e ss.(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

 

ESTRATTO Art. 21 L 157 –TESTO ATTUALE

ESTRATTO Art. 21 –TESTO MODIFICATO

 

1. E’ vietato a chiunque:

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti)

 

1. E’ vietato a chiunque:

cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, anche se importati dall’estero

 

 

– si rileva infine che l’art. 23 (Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123) ha introdotto le seguenti variazioni al vigente D.Lgs n. 152/2006 e ss. (Codice ambiente).

 

 

ESTRATTO DLG 152/06 –TESTO ATTUALE

ESTRATTO DLG 152 –TESTO MODIFICATO

 

Art. 217(Ambito di applicazione)

In vigore dal 29 aprile 2006 al 17 agosto 2015Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 29 luglio 2015, n. 115.

1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell’ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.

 

2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi titolo, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della «responsabilità condivisa», che l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.

 

 

 

3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.

 

 

Art. 217(Ambito di applicazione)

In vigore dal 18 agosto 2015

1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell’ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.

 

2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europeae di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali che li compongono. Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi della «responsabilità condivisa», che l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita.

 

3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, come quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.

 

3-bis. In attuazione dell’articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell’ordinamento europeo, è garantita l’immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE.

 

 

 

Art. 218(Definizioni)

In vigore dal 29 aprile 2006 al 17 agosto 2015Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 29 luglio 2015, n. 115.

1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo si intende per:

 

omissis.

 

o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell’interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

 

omissis

 

z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 220;

aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall’inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell’imballaggio stesso;

bb) ritiro: l’operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

cc) ripresa: l’operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall’utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell’imballaggio stesso;

dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell’articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell’Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

 

 

 

Art. 218(Definizioni)

In vigore dal 29 aprile 2006 al 17 agosto 2015Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 29 luglio 2015, n. 115.

1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo si intende per:

 

omissis.

 

o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell’interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

 

omissis

 

z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 220;

aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall’inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell’imballaggio stesso;

bb) ritiro: l’operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

cc) ripresa: l’operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall’utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttor
e dell’imballaggio stesso;

dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

2. La definizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 è inoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell’articolo 3 della direttiva 94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esempi illustrativi riportati nell’Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

 

 

Art. 226(Divieti)

In vigore dal 26 agosto 2010 al 17 agosto 2015Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 29 luglio 2015, n. 115.

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

 

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall’articolo 221, comma 4.

 

3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall’articolo 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all’emanazione del predetto decreto si applica l’Allegato F alla parte quarta del presente decreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.

 

5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono determinate, in conformità alle decisioni dell’Unione europea:

a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;

b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.

 

 

Art. 226(Divieti)

In vigore dal 18 agosto 2015

1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

 

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall’articolo 221, comma 4.

 

3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell’allegato F alla parte quarta del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione. In mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 94/62/CE nonché quelli di cui all’allegato F alla parte quarta del presente decreto si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 9 della direttiva 94/62/CE. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all’emanazione del predetto decreto si applica l’Allegato F alla parte quarta del presente decreto.

 

4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 1999/177/CE del 8 febbraio 1999.

 

5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono determinate, in conformità alle decisioni dell’Unione europea:

a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;

b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.

 

 

Ne consegue che a norma dell’art. 23 Legge n. 115/2015 sono state recepite dal nostro ordinamento, con particolare attenzione alla vigente disciplina nazionale in materia di gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti, le più recenti modificazioni alla direttiva 94/62/CE.

 

Trasmettiamo nel frattempo in allegato, per opportuna conoscenza, il testo integrale ufficiale della Legge n. 115 in vigore dal 18 agosto p.v. (Europea ’14)