Approvazione da parte del Senato del Disegno di legge AS n. 1345-B (Reati Ambientali), recante l’introduzione nel vigente Codice Penale degli artt. 452-bis e seguenti concernenti tra l’altro le nuove fattispecie dolose di inquinamento, disastro ambiental

    Si informa che l’altro ieri 19 maggio u.s. è stato approvato in via definitiva dal Senato il Disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 1345-B (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente), recante all’articolo 1 alcune sostanziali integrazioni al Codice Penale, con particolare riferimento alla prevista penalizzazione di illeciti contravvenzionali in materia ambientale.

  A tal proposito, in attesa che il nuovo testo di legge sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si ricorda che è contemplata l’introduzione delle fattispecie di reato di seguito illustrate in sintesi

Artt. 452-bis e 452-ter Cod. Pen.

Inquinamento ambientale ed aggravanti

 

  Chiunque cagioni abusivamente ed in maniera “significativa e misurabile” una compromissione od un deterioramento dello stato preesistente delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna, sarà punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000.

  NB: tale pena aumenterà ogni qual volta l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico od archeologico, oppure in danno di specie animali o vegetali protette.

  Qualora dal reato di inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale con malattia dal decorso superiore a venti giorni, come effetto non voluto dal reo, l’illecito si reputa aggravato ed il reo stesso sarà punito con la reclusione da due anni e mezzo a sette anni.

  L’inquinamento è parimenti aggravato qualora determini nella persona una lesione grave (pena della reclusione da tre a otto anni), una lesione gravissima (reclusione da quattro a nove anni) o il decesso (reclusione da cinque a dieci anni).

  NB: laddove i predetti eventi lesivi scaturenti dal reato di cui agli artt. 452-bis e 452-ter Cod. Pen. siamo plurimi ed a carico di più persone, troverà applicazione nei confronti del reo la pena che dovrebbe infliggersi per l’illecito più grave aumentata sino al triplo, salvo restando in ogni caso la soglia massima di reclusione (vent’anni).

  Nel caso di condanna per inquinamento doloso, sarà ordinata in base al successivo Art. 452-undecies Cod. Pen. la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo, salvo che appartengano a persone estranee all’illecito.

 

Art. 452-quater Cod. Pen.
Disastro ambientale ed aggravanti

 

  Chiunque provochi un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema che si configuri irreversibile o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, oppure cagioni l’offesa all’incolumità pubblica determinata in riferimento alla rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, o in ragione del numero di persone offese o esposte al pericolo, fuori dalle vigenti fattispecie di crollo delle costruzioni od altri disastri dolosi (v. art. 434 Cod. Pen.), sarà punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

 

   NB: tale pena aumenterà ogni qual volta il disastro sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico od archeologico, oppure in danno di specie animali o vegetali protette.

 

  Anche nel caso di condanna per disastro doloso, sarà ordinata in base al successivo Art. 452-undecies Cod. Pen. la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo, salvo che appartengano a persone estranee all’illecito.

 

Art. 452-quinquies Cod. Pen.

Delitti colposi contro l’ambiente

 

  Qualora i sopra descritti reati di inquinamento e disastro ambientale si rivelino non dolosi,  dunque siano posti in essere dal reo non intenzionalmente ma per sua colpa o negligenza, le pene sopra richiamate saranno ridotte sino a due terzi, con ulteriore diminuzione di un terzo se da tali delitti colposi derivi il solo pericolo (non il danno) di inquinamento o disastro ambientale.

 

Art. 452-sexies Cod. Pen.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

 

  Chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga,  trasferisca, abbandoni materiale ad alta radioattività o se ne disfi illegittimamente, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sarà punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000.

 

  NB: tale pena aumenterà ogni qual volta dal traffico o abbandono di materiale altamente radioattivo scaturisca il pericolo di una compromissione od un deterioramento dello stato preesistente delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo o di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

 

  Laddove altresì dal reato di cui all’art. 452-sexies Cod. Pen. derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena stessa sarà aumentata sino alla metà.

 

 

  Parimenti nel caso di condanna per traffico e abbandono doloso di materiale ad alta radioattività, sarà ordinata in base al successivo Art. 452-undecies Cod. Pen. la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo, salvo che appartengano a persone estranee all’illecito.

 

Art. 452-septies Cod. Pen.

Impedimento del controllo

 

  Chiunque impedisca, intralci o eluda l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro oppure ne comprometta gli esiti negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, sarà punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

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  Si ricorda infine che l’art. 1 della nuova legge prevede specifiche aggravanti qualora i nuovi reati contro l’ambiente siano commessi in forma associativa (Art. 452-octies Cod. Pen.), nonché riduzioni di pena sino a due terzi nel caso di ravvedimento operoso da parte di chi si impegni ad evitare che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica e qualora possibile al ripristino dello stato dei luoghi (Art. 452-decies Cod. Pen.).

 

  A tal proposito, occorre infine evidenziare che è stato introdotto il l’Art. 452-terdecies Cod. Pen., riguardante il nuovo reato di Omessa bonifica, nel quale incorrerà chiunque non provveda alla bonifica, al ripristino od al recupero dello stato dei luoghi pur essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice o per disposizione di una pubblica autorità.

  Nella fattispecie appena descritta, il reo sarà punito con la reclusione da dodici mesi a quattro anni e con la multa da € 20.000 a € 80.000.

 

 Trasmettiamo nel frattempo in allegato, per eventuale conoscenza del Disegno di legge in corso di pubblicazione, il testo integrale appena approvato dal Senato in merito all’oggetto