Newslot e rinegoziazione dei contratti. No alla modifica unilaterale proposta dai concessionari. In allegato il modulo da inviare ai concessionari.

In relazione alla riduzione delle risorse statali a disposizione delle concessionarie e degli operatori della filiera la legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all’art. 1, comma 649, ha disposto che «a fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell’ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell’art. 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall’anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Si tratta di apparecchi – cosiddette newslot (AWP) e Videolottery (VLT) obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4, del dPR, n. 640/72, per i quali sono stati individuati, con procedure ad evidenza pubblica, per la relativa gestione, i concessionari della rete dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

Conseguentemente, ai sensi del citato comma 649, dal 1° gennaio 2015:

 

a) gli operatori di filiera (si tratta degli operatori che sono legati contrattualmente ai concessionari, fra i quali i noleggiatori e gli operatori commerciali presso i quali le macchine sono installate: pubblici esercizi, tabaccherie, sale giochi e sale scommesse) devono versare ai concessionari l’intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell’eventuale successiva denuncia all’autorità giudiziaria competente;

 

b) i concessionari, oltre a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti e sulla base delle convenzioni di concessione, devono versare, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, la somma aggiuntiva di 500 milioni di euro ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 15 gennaio 2015, previa ricognizione, ha stabilito il numero degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS, riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento.

 

c) i concessionari ripartiscono infine con gli altri operatori di filiera (quelli sopra indicati) le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.

Ne risulta che:

 

1. i 13 concessionari, in base ai calcoli effettuati, relativi al numero di apparecchi installati negli esercizi, dovranno versare allo Stato circa 1.200 euro per apparecchio;

 

2. la legge consente ai concessionari di ripartire con gli operatori della propria filiera le somme che residuano dal pagamento allo Stato delle imposte ed altri oneri e delle somme ulteriori come sopra individuate (circa 1.200 euro per macchina); tale ripartizione avverrà sulla base di una rinegoziazione dei contratti in essere.

 

 

3. gli operatori commerciali, come si è detto, a termini di legge devono versare ai concessionari l’intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi, al netto delle vincite pagate: ciò vuol dire che, secondo quanto si afferma testualmente nella norma, gli operatori non potrebbero trattenere sulle somme raccolte il loro aggio: tanto è vero che i concessionari, come previsto dalla legge, devono comunicare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano il versamento, anche ai fini dell’eventuale successiva denuncia all’autorità giudiziaria competente, e che gli aggi e i compensi dovuti, secondo quanto previsto dalla legge, possono essere versati agli operatori «esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati».

 

In questi giorni si sta assistendo, sul territorio, a fattispecie che vedono la presentazione agli operatori del gioco (pubblici esercizi, tabaccai, ecc.), da parte dei concessionari, di patti aggiuntivi ai contratti originari (costituenti, nelle intenzioni dei concessionari, altrettante «rinegoziazioni», ma che si rivelano in realtà vessatorie condizioni unilaterali), che prevedono una decurtazione degli aggi in varia misura, dalla totalità della somma dei 1.200 euro a macchina, alla divisione al 50% ed altro.

Tali patti vengono proposti con varie modalità, che prevedono la sottoscrizione espressa, l’implicita adesione mediante pagamento delle somme richieste, fino all’adesione «obbligata» in relazione al mantenimento in funzione delle macchine ed all’incasso delle giocate da parte degli utenti.

Operativamente, gli stessi concessionari sembrano chiedere agli operatori (lo desumiamo da alcune lettere inviate recentemente agli operatori medesimi) di versare le somme incassate, al netto delle vincite, comprensive della quota di aumento decisa unilateralmente dai concessionari e detratto l’aggio già convenuto, che viene trattenuto dall’operatore.

 

Ciò premesso, pur considerato che, a norma di legge, come si è detto, aggi e compensi dovuti possono essere versati esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati,   Ogni eventuale comunicazione unilaterale che non ammetta altro contegno che la sua sottoscrizione o l’implicita adesione va considerata contraria ai principi che regolano il contratto. Si ritiene dunque che qualsiasi pretesa da parte dei concessionari di vedersi corrispondere somme diverse da quelle attese secondo le regole dei contratti originari sia illecita. Occorre, per la modifica degli aggi e dei compensi, un accordo bilaterale, sulla base del consenso diretto delle parti o almeno mediante la negoziazione indiretta tra concessionari e Associazioni rappresentative degli operatori del gioco.  Invitiamo gli operatori del gioco associati (tabaccai, pubblici esercenti, ecc.) a tener  presente che non si ritiene opportuna la sottoscrizione di patti aggiuntivi proposti unilateralmente dalle concessionarie senza alcuna preventiva negoziazione e accordo utile ad entrambe le parti.

E, dal momento che i rapporti finanziari tra concessionari ed operatori sono gestiti con varie modalità, si ritiene altrettanto opportuno che gli operatori comunichino ai concessionari, utilizzando il modello annesso alla presen
te, che continueranno ad applicare, fino alla sottoscrizione espressa di nuovi accordi, le stesse condizioni contrattuali previste dal contratto originario a suo tempo
sottoscritto, considerando ogni diverso comportamento da parte dei concessionari medesimi un atto compiuto in violazione del contratto.

Le strutture territoriali Confesercenti, al fine di fornire la necessaria assistenza e consentire una rinegoziazione delle condizioni contrattuali mediata dall’Associazione, sono a disposizione per ricevere copia del modello inviato ai concessionari in modo da supportare la loro iniziativa attraverso la sede Nazionale.

 

A tal fine, nel caso in cui decidesse di opporsi alle proposte di modifica contrattuale, la preghiamo di inviarne copia del modulo compilato,  anche in Associazione a : infoconfesercenti@confesercentiparma.it – alla c.a. Fiepet Confesercenti Parma – Stefano Cantoni.

 

Per ogni ulteriore approfondimento potete rivolgerVi in Associazione – Fiepet Confesercenti o Assotabaccai Parma. 0521 382611.

Â