Obbligo per i pubblici esercizi di utilizzare per la somministrazione dell’olio di oliva vergine confezioni fornite di particolari dispositivi di chiusura

  Come comunicato con circolare dello scrivente Ufficio prot. n. 4487, in data 14 novembre u.s., da domani, 25 novembre, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 18 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.

    La violazione della norma è punita con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e con la confisca del prodotto.

    Come si ricorderà, la questione delle oliere “anti rabocco” si era presentata quando, nel 2006, l’art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aveva previsto che “al fine di prevenire le frodi nel commercio dell’olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente”. Il MISE aveva fornito successivamente chiarimenti sulla norma, mediante risoluzioni tra cui l’ultima in ordine di emissione (n. 9886/2006) affermava che le disposizioni in essere non significano “che l’esercente sia obbligato ad utilizzare bottiglie di vetro di capacità ridotta, da offrire al consumatore in modo ermeticamente chiuso”.

    Con l’emanazione della legge n. 9/2013 (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), in ogni caso, la disposizione di cui all’art. 4 del DL n. 2/2006 era stata abrogata, senza che sulla questione si affermasse altro.

    A seguito della comunicazione al Governo italiano da parte della Commissione UE dell’apertura di una pre-procedura di infrazione (Caso EU Pilot n. 4632/13/AGRI) la decisione del legislatore di intervenire con la legge europea 2013-bis, che, all’art. 18 (Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), modifica l’art. 7 della menzionata legge n. 9/2013 nel modo sopra evidenziato.

    Attualmente, a quanto risulta, nessuna Autorità ha previsto o validato (e d’altra parte manca una apposita previsione normativa in merito) le caratteristiche dell’idoneo dispositivo di chiusura atto a impedire che il contenuto delle confezioni di olio possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata o del sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.

    Non appena dovessero esserci novità in merito alla questione ci impegniamo a darvene notizia.