Indennizzo cessazione attività commerciale (legge 147/2013 art. 1 comma 490)

La legge di stabilità 2014 ha modificato i termini per la richiesta dell’indennizzo alle aziende commerciali in crisi, di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996 numero 207. L’indennizzo di cui al citato decreto, n. 207/96, è concesso nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 01/01/2009 ed il 31/12/2016. Le domande per accedere all’indennizzo possono essere presentate fino al 31/01/2017.

 

Tutti i soggetti titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto svolta in sede fissa o ambulante, gli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e gli agenti e rappresentanti di commercio, iscritti da oltre 5 anni  nella gestione commercianti, che abbiamo cessato definitivamente l’attività commerciale e che abbiamo compiuto 62 anni se uomini o 57 anni se donne, possono entro il 31/01/2017 presentare domanda di richiesta dell’indennizzo.

La richiesta deve essere inoltrata utilizzato apposito modulo.

L’indennizzo mensile compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia.

Durante tutto il periodo di indennizzo il soggetto non può svolgere attività di lavoro dipendente o autonomo. La titolarità di un trattamento pensionistico non è invece ostativa alla riscossione dell’indennizzo.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio patronato ITACO presso la nostra sede di Parma.