Accise: aumenti dal 1 Gennaio 2014

Dall’agenzia delle Dogane e Monopoli:
Talune previsioni giuridiche succedutesi in diversi provvedimenti legislativi emanati negli ultimi mesi, recanti disposizioni che hanno introdotto misure volte al rilancio di determinati settori economici od a favore di altre attività, hanno fissato incrementi d’imposta rinviandone talvolta la concreta statuizione a determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In proposito, alla luce anche dell’avvenuta adozione delle menzionate determinazioni, appare utile richiamare di seguito le variazioni previste in materia di aliquote di accisa e di imposta di consumo, distintamente per settore impositivo ed evidenziando la data di entrata in vigore degli aumenti.

1. Imposta di consumo sugli oli lubrificanti
L’art.14, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione, e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, ha disposto una variazione in aumento dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all’Allegato I al testo unico approvato con il D.Lgs. n.504/95.
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In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta di consumo sui lubrificanti viene incrementata nella misura di seguito indicata:
– Oli lubrificanti, da euro 750,00 ad euro 787,81 per mille chilogrammi.
2. Accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonchè sul gasolio usato come carburante
L’art.61, comma 1, lett.e), del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, ha disposto che agli oneri derivanti dall’attuazione di varie disposizioni contenute nello stesso decreto-legge si provvedesse, quanto a 75 milioni per l’anno 2014, mediante aumento dell’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’Allegato I al testo unico approvato con il D. Lgs. n.504/95.
In esecuzione della medesima disposizione, che ha rimesso al Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di stabilire la misura dell’aumento, la determinazione prot. n. RU145733 del 23.12.2013 , pubblicata nel sito internet della medesima Agenzia, ha incrementato le aliquote di accisa sui menzionati prodotti energetici, a decorrere dal 1° marzo 2014 e fino al 31 dicembre 2014, come di seguito indicato:
– Benzina e benzina con piombo, da euro 728,40 ad euro 730,80 per mille litri;
– Gasolio usato come carburante, da euro 617,40 ad euro 619,80 per mille litri.
Inoltre, in aderenza al riconosciuto meccanismo strutturale di neutralizzazione di qualsiasi aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante dagli esercenti l’attività di autotrasporto, viene attribuito il rimborso del conseguente maggior onere agli esercenti l’attività di trasporto merci, limitatamente ai veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate ed a determinate categorie del trasporto persone [art.61, comma 1, lett. e) del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 09.08.2013, n. 98].
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3. Accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole etilico
A. Incremento aliquote dal 1° gennaio 2014
L’art. 25, ai commi 2 e 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ha rideterminato in aumento, per l’anno 2014 e poi a decorrere dall’anno 2015, le aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull’alcole etilico di cui all’Allegato I al testo unico approvato con il D.Lgs. n.504/95, già fissate dall’art.14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, 91.
In base a quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le aliquote di accisa afferenti i citati prodotti sono incrementate nella misura di seguito indicata:
– Birra, da euro 2,66 ad euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;
– Prodotti alcolici intermedi, da euro 77,53 ad euro 78,81 per ettolitro;
– Alcole etilico, da euro 905,51 ad euro 920,31 per ettolitro anidro.
B. Incremento aliquote dal 1° marzo 2014
L’art. 15, comma 2, lett. e-bis) ed e-ter) del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione, e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, ha disposto ulteriori incrementi delle aliquote di accisa sui prodotti in esame. In particolare, al fine di provvedere agli oneri derivanti dall’attuazione di determinate disposizioni contenute nello stesso decreto-legge, tali incrementi devono garantire un maggior gettito netto pari ad almeno 8 milioni di euro per l’anno 2014 e ad almeno 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
Secondo quanto previsto dall’art.7 del decreto-legge 30 novembre 2013, n.133, recante “Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia”, gli aumenti sono stabiliti dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Pertanto, con determinazione prot.n.RU145744 del 23.12.2013, pubblicata nel sito internet dell’Agenzia, sono state fissate le aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi ed all’alcole etilico, a decorrere dal 1° marzo 2014, nella misura di seguito indicata:
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– Birra, da euro 2,70 ad euro 2,77 per ettolitro e per grado-Plato;
– Prodotti alcolici intermedi, da euro 78,81 ad euro 80,71 per ettolitro;
– Alcole etilico, da euro 920,31 ad euro 942,49 per ettolitro anidro.