Contratti e Lavoro, Notiziario Confesercenti N.16 2013

1. Emersione lavoratori extracomunitari.
2. Lavoro accessorio: maxi-sanzione e conversione del rapporto.
3. Co.co.co nei call center outbound.
4. Voucher per servizi di baby sitting: le indicazioni operative.
5. Lavoro autonomo occasionale: nessuna ritenuta per i rimborsi spese.
6. Pagamenti in forma rateale dei debiti in fase amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’Inps – Circolare n.108 del 12 luglio 2013 e messaggio n. 11532 del 17 luglio 2013.

1. Emersione lavoratori extracomunitari.

I Ministeri del Lavoro e dell’Interno, con nota congiunta n.4417 del 10 luglio, hanno fornito chiarimenti in merito all’emersione dal lavoro irregolare per i lavoratori extracomunitari, in seguito alle novità introdotte dal c.d. Decreto occupazione.

In tema di regolarizzazione contributiva, viene chiarito che l’Inps fornirà ai Ministeri del Lavoro e dell’Interno gli elenchi dei datori di lavoro che hanno effettuato il pagamento della quota forfettaria prevista per legge: al momento della convocazione presso gli Sportelli Unici è necessario presentarsi con la posizione contributiva regolarizzata, pena il rigetto della domanda.

Qualora la domanda di emersione sia rigettata per cause imputabili unicamente al datore di lavoro, i procedimenti penali e amministrativi a carico dello straniero saranno archiviati, mentre per il datore di lavoro viene meno la sospensione dei procedimenti amministrativi e penali a suo carico.

Viene inoltre precisato che per i datori inseriti nelle c.d. black list le giustificazioni presentate in caso di mancato ritiro del nulla osta, nelle procedure di flusso di anni precedenti, e in caso di mancata assunzione del lavoratore dopo la firma del contratto di soggiorno per dichiarata irreperibilità, saranno valutate singolarmente, secondo i criteri di ragionevolezza e buona fede.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro resta inoltre responsabile del pagamento del quantum previsto sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

La nota fornisce inoltre alcune indicazioni operative per la fase di inoltro della richiesta di Durc riferito ai lavoratori subordinati oggetto di procedura di emersione e relativamente a requisiti reddituali, certificazione medica e idoneità alloggiativa in caso di assunzione di una o più colf o badanti.

 

2. Lavoro accessorio: maxi-sanzione e conversione del rapporto.

Il Ministero del Lavoro, con nota n.12695 del 12 luglio, ha fornito chiarimenti in relazione alle conseguenze sanzionatorie nel caso di inadempimenti da parte degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio.

In particolare viene precisato che in caso di mancata comunicazione preventiva all’Inps/Inail, cioè nel caso in cui l’attivazione del rapporto sia sconosciuta alla P.A., viene comminata la c.d. maxi sanzione per lavoro nero è comminata solo.

Invece, per quanto concerne il caso di corretta comunicazione di inizio prestazione a Inps/Inail, ma l’assenza di remunerazione di alcune giornate, non sarà applicata la maxisanzione, ma il rapporto di lavoro accessorio verrà trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione delle sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di un’impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione.

 

3. Co.co.co nei call center outbound.

Il Ministero del Lavoro, con nota n.12693 del 12 luglio, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al contratto di collaborazione coordinata e continuativa applicabile per le attività di call center outbound, in riferimento a quanto già precisato con la circolare n.14/13.

La nota sottolinea come il contratto a progetto per le attività di vendita diretta di prodotti e servizi tramite call center outbound non preveda la presenza di uno specifico progetto, a condizione che il contratto di collaborazione attenda l’erogazione del corrispettivo definito dalla contrattazione nazionale di riferimento. In attesa che la suddetta contrattazione introduca specifiche clausole relativamente ai corrispettivi in questione, come già specificato dalla circolare n.14/13, il compenso del collaboratore a progetto non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai Ccnl applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza ed esperienza sia analogo a quello del collaboratore, a prescindere dal requisito dimensionale dell’azienda e ferma restando la natura autonoma del rapporto di collaborazione.

 

4. Voucher per servizi di baby sitting: le indicazioni operative.

L’Inps, con messaggio n.11344 del 12 luglio, ha fornito indicazioni operative alle proprie sedi per la gestione dei voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting.

In particolare, viene chiarito che verranno emessi voucher esclusivamente del valore di € 10,00 o € 20,00. Il ritiro dei voucher può avvenire in un’unica fase o in maniera frazionata o mensilmente, a discrezione delle madri beneficiarie, a condizione che si riferisca a un numero di voucher pari a un importo di € 300,00 o multipli di € 300,00. In caso di rapporto di lavoro part time, gli importi del beneficio sono automaticamente riproporzionati in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Infine, viene chiarito che, in caso di rinuncia al beneficio successiva all’emissione dei voucher, la madre è tenuta restituire i voucher non utilizzati.

 

 

5. Lavoro autonomo occasionale: nessuna ritenuta per i rimborsi spese.

L’Agenzia delle Entrate, con la R.M. n.49/E dell’11 luglio, ha chiarito che, nell’ambito del lavoro autonomo occasionale, non sono assoggettabili alle ritenute alla fonte i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio, nell’ipotesi in cui tali spese siano solo quelle strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione di lavoro. Pertanto il percipiente non è tenuto ad indicare in dichiarazione le suddette somme.

 

6. Pagamenti in forma rateale dei debiti in fase amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’Inps – Circolare n.108 del 12 luglio 2013 e messaggio n. 11532 del 17 luglio 2013 

Il contribuente, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare un’unica domanda, che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’Inps, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza medesima.

Pertanto, la domanda di rateazione, nella quale il contribuente non indichi tutte le Gestioni nelle quali è maturato il debito da rateizzare, verrà respinta.

Il contribuente, tuttavia, potrà proporre una nuova istanza che, laddove comprenda l’intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla data di presentazione della medesima, consentirà l’attivazione del relativo procedimento amministrativo previsto per la definizione della domanda di rateazione.

La domanda può avere ad oggetto il debito per contribuzione in fase amministrativa denunciato dal contribuente o accertato dall’Istituto per il quale, alla data di presentazione, non risulti effettuato il versamento con le modalità e nei termini legali previsti per ciascuna delle Gestioni considerate.

Sono da intendersi in fase amministrativa i crediti dell’Istituto per i quali, alla data di presentazione della domanda di rateazione, non risulti ancora formato l’Avviso di Addebito di cui all’art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, nonché i crediti in gestione presso gli uffici legali che, alla medesima data, non siano stati affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione.

Si precisa, in particolare, che il contribuente può richiedere la rateizzazione di tutte le partite a debito dovute a titolo di omissione o di evasione, ivi comprese le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. 

Al riguardo, si intendono interamente richiamate le disposizioni impartite dall’Istituto con la circolare n. 148 del 24 novembre 2010 (paragrafo 3.) ai fini della verifica dell’avvenuto versamento delle quote a carico dei lavoratori.

Le rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa possono essere concesse fino ad un massimo di 24 mesi.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il prolungamento della rateazione fino a 36 rate.

Si rammenta infine che, per particolari specifici casi il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità.

 

 

Presentazione della domanda

Nella logica delle nuove disposizioni, appare opportuno precisare che il contribuente, identificato con il codice fiscale, che intende regolarizzare la propria posizione debitoria in forma rateale, è tenuto a presentare una domanda di rateazione unica per tutte le Gestioni amministrate dall’Inps attraverso i consueti canali telematici.

 

Definizione estratto contributivo

Nel procedimento di definizione delle rateazioni contributive, la fase di individuazione dell’importo delle partite a debito che saranno oggetto della domanda, riveste un ruolo di particolare importanza nella logica della costruzione di un rapporto di trasparenza e collaborazione con il contribuente.

In relazione a ciò, il contribuente, prima della presentazione della domanda, dovrà acquisire, avvalendosi anche dei supporti delle procedure informatiche a disposizione del medesimo o del proprio intermediario, una chiara conoscenza della propria situazione debitoria.

Nel caso emergano situazioni di difformità tra quanto il contribuente ritenga di richiedere in rateazione e l’importo del debito come sopra verificato, l’interessato dovrà provvedere a segnalare alla competente struttura dell’Istituto, anche tramite i suddetti canali informatici, la discordanza rilevata al fine di ottenere la sistemazione dell’intera esposizione debitoria.

Definito così l’importo del debito, nella domanda dovrà essere indicato, sia l’importo complessivo del medesimo debito da rateizzare, sia quello ripartito per ciascuna delle Gestioni interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.

Il piano di ammortamento verrà calcolato sulla base delle medesime partite debitorie indicate dal contribuente nella domanda, confermate in via definitiva dalla Sede competente a svolgere l’istruttoria in relazione alle singole Gestioni interessate.

Una volta emesso il piano di ammortamento, i versamenti effettuati successivamente, ancorché riferiti alle medesime partite debitorie inserite in rateazione, verranno considerati come partite a credito dell’azienda. Tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione con i contributi mensili o periodici dovuti a partire dalla data di presentazione della domanda.

Diversamente, saranno esclusi dalla compensazione i versamenti che il contribuente effettui, dopo l’emissione del piano di ammortamento, allo specifico titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.

All’atto della domanda, infatti, il contribuente si impegna ad effettuare il versamento della prima delle rate complessivamente accordate e delle successive rate uguali e consecutive nel numero e nella misura indicati nel piano di ammortamento.

L’eccezione rispetto a tale previsione è costituita dal versamento diretto ad estinguere anticipatamente ed integralmente la rateazione concessa.

Al fine di costruire un sistema in grado di rafforzare la scelta del contribuente di intraprendere un percorso virtuoso di rientro in bonis, compiuta all’atto della domanda e consolidatasi con il comportamento attuato successivamente all’accoglimento della medesima attraverso il rispetto delle condizioni di regolarità del versamento delle rate accordate e della correntezza contributiva, le partite debitorie oggetto di rateazione potranno essere integrate con quelle delle quali si sia avuta conoscenza solo successivamente all’emissione del piano di ammortamento, purché maturate precedentemente alla data di presentazione della domanda di rateazione in corso.

In tal caso, essendo l’ulteriore debito incardinato nella domanda di rateazione già attivata, lo stesso verrà estinto con il pagamento di un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute che saranno calcolate sugli stessi presupposti in base ai quali il piano di ammortamento in corso è stato emesso.

 

Requisito di correntezza contributiva

Per favorire l’utilizzo dell’istituto della rateazione come strumento idoneo ad agevolare il recupero dei crediti in funzione del definitivo superamento dello stato di insolvenza, potranno essere compresi nella rateazione anche gli importi relativi all’ultimo periodo contributivo – mese/trimestre/rata in relazione alla specificità di ciascuna Gestione – scaduto alla data di presentazione della domanda stessa.

Come precisato, il pagamento in forma dilazionata è finalizzato al recupero della condizione di regolarità del contribuente che, pertanto, per tutta la durata della rateazione concessa deve provvedere al regolare versamento, oltre che delle rate accordate, anche della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge.

In relazione a ciò, per espressa previsione del Regolamento, il contribuente non potrà inserire nell’istanza di rateazione un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione.

Il requisito di correntezza contributiva, infatti, costituisce una delle condizioni essenziali per il permanere del titolo al pagamento in forma rateale.

 

 

 Rateazione breve e rateazione di periodi relativi ad esposizioni debitorie maturate nel corso di una precedente dilazione. 

Il Regolamento, nella logica di una più ampia valutazione della situazione di difficoltà che può determinarsi in capo al debitore, ha previsto una mitigazione della previsione che esclude la possibilità di proporre una domanda diretta ad ottenere l’attivazione di una rateazione relativa ad un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione.

Il contribuente, infatti, in relazione alla specifica situazione debitoria maturata e sulla base di proprie valutazioni, potrà presentare alla  sede competente titolare della gestione dei crediti oggetto della rateazione in corso (principale):

1)domanda per accedere ad un apposito piano di “rateazione breve” ;

2)domanda di nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione.

Con riferimento al punto 1), al fine di agevolare il mantenimento della condizione di correntezza contributiva nel corso della rateazione concessa, è stata prevista la possibilità per il contribuente di accedere ad un apposito piano d
i “rateazione breve” di durata non superiore a sei mesi che possa consentire, a fronte di una situazione di temporanea mancanza di liquidità, l’effettuazione del versamento della contribuzione mensile o periodica, purché regolarmente denunciata o imposta.

Si precisa che tale strumento potrà essere utilizzato per una sola volta nel corso della rateazione principale e con pagamento da effettuare in un numero massimo di sei rate mensili.

Tenuto conto del carattere di eccezionalità che il ricorso a tale strumento riveste, è stato previsto che il periodo dilazionabile in modalità breve potrà essere:

– tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti;

– un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.

 

Il contribuente che utilizzi tale modalità e che provveda al versamento delle rate richieste (nel numero massimo di sei) manterrà il requisito di correntezza contributiva previsto dal Regolamento di cui al precedente paragrafo.

 

In tal caso, il contribuente, oltre al regolare versamento delle rate accordate con la rateazione principale, dovrà effettuare il corretto adempimento delle rate in conto della “rateazione breve”.

 

Il mancato o parziale versamento mensile di una delle rate determinate con il piano di “rateazione breve”, comporterà, da una parte, la revoca della rateazione principale e, dall’altra, il venir meno del titolo al versamento delle rate ancora dovute in conto della contribuzione corrente regolarizzata mediante la medesima “rateazione breve”.

Il credito residuo oggetto della rateazione principale e l’importo ancora dovuto per le mensilità regolarizzate con il piano di “rateazione breve” saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.

La “rateazione breve”, infatti, presuppone sempre un piano di rateazione principale cui la stessa accede.

Si precisa che tale strumento potrà essere utilizzato dal contribuente – sulla base delle condizioni e dei limiti di durata specificati – per mantenere il requisito di correntezza contributiva non solo rispetto a ciascuna delle Gestioni comprese nella rateazione principale ma anche rispetto a quelle, non incluse in quest’ultima, per le quali il contribuente, identificato dal medesimo codice fiscale, è tenuto all’assolvimento di un ulteriore obbligo contributivo. In tal caso la domanda andrà indirizzata alla sede competente a gestire la contribuzione mensile/periodica regolarizzata con la domanda di “rateazione breve”.

 

Qualora il periodo di irregolarità superi quello sanabile mediante ricorso alla modalità di “rateazione breve”, gli importi ancora dovuti in conto della rateazione principale revocata saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.

 

Per quanto concerne l’ipotesi di cui al punto 2) che regola l’ammissione del contribuente ad una nuova rateazione di un’esposizione debitoria che si sia determinata nel corso di una precedente dilazione, il Regolamento, che ha definito il principio dell’unicità della rateazione in capo al medesimo contribuente, ha espressamente previsto che la nuova domanda può essere accettata a condizione che vi sia stata l’integrale definizione, con il pagamento delle rate accordate a ancora dovute, delle partite debitorie inserite nella precedente rateazione. 

 

Definizione della domanda di rateazione ed emissione del piano di ammortamento, annullamento e revoca, competenze decisionali

La definizione della domanda di rateazione, all’esito dell’istruttoria compiuta sulla base della verifica del rispetto di tutte le condizioni previste, avviene con un provvedimento motivato di accoglimento, cui segue l’emissione del piano di ammortamento ovvero con un provvedimento di reiezione.

Il provvedimento adottato è comunicato al contribuente all’indirizzo PEC o al numero di fax indicati alternativamente ed obbligatoriamente nella domanda.

Il Regolamento definisce le fasi di gestione della domanda fissando il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda medesima per la conclusione del procedimento.

In relazione a ciò, il pagamento della prima rata, effettuato non oltre il termine assegnato con il piano di ammortamento, determinerà l’attivazione della rateazione costituendo lo stesso espressione della volontà del contribuente di accettazione del piano di ammortamento comunicato con le modalità su indicate.

Il piano di ammortamento a rate costanti sarà pari al numero di rate accordate.

Le rate successive alla prima avranno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di versamento della prima rata.

Qualora il pagamento della prima rata abbia una scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, il versamento da effettuare sarà pari al numero di rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.

Sulle rate accordate con l’accoglimento dell’istanza sono applicati gli interessi di dilazione calcolati al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione.

Nel rinviare alle disposizioni impartite dall’Istituto in tema di modalità di applicazione della riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi dei commi 15 e 16 della medesima norma, si rammenta che il Regolamento ha stabilito che il credito, costituito dalla differenza tra la misura delle sanzioni calcolate alla data di emissione del piano di ammortamento e quella definita a seguito della concessione della riduzione, è riconosciuto a favore del contribuente. Tale somma sarà conguagliata sull’importo del debito residuo oggetto della rateazione ovvero rimborsata in caso di intervenuto pagamento della stessa.

Il Regolamento al fine di realizzare la tutela del credito meno garantito, ha espressamente previsto che l’imputazione dei versamenti effettuati in conto della rateazione avvenga a partire dal periodo più remoto.

Si evidenzia infine che i versamenti mensili delle rate accordate sono accettati dall’Inps a titolo di acconto sul credito oggetto di rateazione, lasciando salva la possibilità per l’Istituto di esperire ogni atto o azione idonei ad escludere il pregiudizio in ordine al recupero del credito residuo.

Qualora all’esito dell’istruttoria compiuta, la domanda di rateazione sia definita con un provvedimento motivato di accoglimento e con l’emissione del piano di ammortamento, il mancato o parziale pagamento della prima rata,  entro il termine assegnato con il medesimo piano comporterà l’annullamento del piano emesso.

In tal caso, resta preclusa la possibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione. Inoltre, i crediti interessati dall’annullamento saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.

Diversamente, laddove sia intervenuto un provvedimento di reiezione per carenza delle condizioni, il contribuente, una volta rientrato in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento, potrà riproporre una domanda di dilazione riferita alle medesime partite che avevano formato oggetto della precedente istanza.

Il permanere del titolo al pagamento in forma dilazionata dei crediti compresi nella domanda è condizionato alla circostanza che, nel corso della rateazione concessa, il contribuente provveda al regolare versamento sia della contribuzione dovuta per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge, sia delle rate accordate.

In tal senso, all’atto della presentazione della domanda, il contribuente si impegna ad effettuare, in caso di accoglimento della medesima, sia il versamento delle r
ate mensili accordate e definite nel piano di ammortamento, sia il versamento dei contributi correnti mensili o periodici nei confronti di tutte le Gestioni previdenziali dell’Istituto.

Il venir meno di una o di entrambe le condizioni comporta l’immediata revoca della dilazione accordata.

Si evidenzia, tuttavia, che il requisito della correntezza contributiva può essere mantenuto dal contribuente facendo ricorso allo strumento della “rateazione breve”.

Si precisa, infine, che i residui crediti oggetto della dilazione revocata saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all’Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.

 

Ai Direttori provinciali dell’Istituto è attribuito il potere di:

– decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi in fase amministrativa, nel limite d’importo di euro 500.000,00;

– esprimere il parere sull’estensione della rateazione fino a 36 rate, nel limite del predetto importo;

– dare esecuzione all’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull’estensione della dilazione a 36 rate.

 

Ai Direttori regionali dell’Istituto, è attribuito il potere di:

– decidere le rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi in fase amministrativa, nel limite d’importo superiore ad euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;

– esprimere il parere sull’estensione della rateazione fino a 36 rate, entro i predetti limiti d’importo.

 

Al Direttore Centrale Entrate, titolare della funzione di monitoraggio e verifica della puntuale ed uniforme applicazione della normativa in materia di rateazione dei debiti contributivi da parte delle strutture territoriali finalizzata all’individuazione delle eventuali azioni correttive, compete il potere di:

– decidere le domande di rateazione nel limite di 24 rate per i crediti di importo superiore a euro 1.000.000,00;

– esprimere il parere sull’estensione della rateazione fino a 36 rate nell’ambito degli importi di competenza.

 

Le sopra specificate competenze si estendono anche al potere di decisione delle richieste di riduzione delle sanzioni civili in applicazione della già richiamata disciplina della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

 

Istruzioni operative

Nelle more della pubblicazione del modello integrato di domanda, l’INPS con messaggio n. 11532 del 17 luglio 2013 fornisce le prime istruzioni per la presentazione della “Domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa”, che si riportano in sintesi.

1. Modalità di presentazione della domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa relativi esclusivamente ad una delle Gestioni Amministrate dall’Inps.

Il soggetto responsabile dell’adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante) identificato con il codice fiscale, ovvero il delegato o l’intermediario a ciò appositamente autorizzato, deve attenersi alle seguenti indicazioni in relazione alle Gestioni Private, Dipendenti Pubblici e Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, di volta in volta interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.

Gestioni Private

I predetti soggetti, in possesso di PIN abilitato ai servizi Inps, qualora la regolarizzazione in forma rateale abbia ad oggetto debiti maturati esclusivamente nei confronti delle Gestioni Private opereranno come segue:

a) singola Gestione Privata

Nel caso in cui l’esposizione debitoria risulti riferita ad una singola Gestione tra quelle Private, la domanda di rateazione deve essere inoltrata attraverso i consueti canali telematici già in uso, utilizzando il modulo previsto per la Gestione oggetto di regolarizzazione;

b) due o più Gestioni Private

Ove l’esposizione debitoria sia maturata in due o più Gestioni, la domanda deve essere trasmessa, sempre mediante il predetto canale telematico, utilizzando il modulo previsto per la Gestione per la quale il debito da rateizzare risulti di maggiore importo.

Es. esposizione debitoria così articolata:

-datore di lavoro con dipendenti € 10.000,00;

-committenti di co.co.co. e/o co.co.pro. € 2.000,00;

-titolare di impresa commerciale € 1.000,00.

Il modello di domanda da utilizzare è quello in uso per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

Gestioni private: datori di lavoro con dipendenti; lavoratori autonomi artigiani e commercianti, committenti co.co.co. o co.co.pro., professionisti iscritti nella gestione separata; datori di lavoro agricolo con dipendenti e lavoratori autonomi agricoli.

Gestione lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico: Lavoratori dello spettacolo; Sportivi professionisti.

 

Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
Le istanze di rateazione dei contributi in fase amministrativa che abbiano ad oggetto esclusivo la regolarizzazione dei contributi dovuti alle Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, nelle more della pubblicazione del modello di domanda telematico, dovranno essere presentate utilizzando il modello (SC78) disponibile sul sito www.inps.it alla sezione Informazioni/ex Enpals Area dedicata/Modulistica/Italiano/Imprese.

Tale modello deve essere inoltrato, in formato pdf, alla casella di Posta Elettronica Certificata della sede Inps nella quale opera il “Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico” (per brevità, “Polo PALS”) di competenza.
La PEC deve riportare in oggetto la dicitura “Domanda di rateazione amministrativa Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”.
L’elenco dei Poli PALS ai quali il contribuente, in base alla propria sede legale, deve inoltrare la domanda in esame, viene allegato al presente messaggio; nel medesimo viene data evidenza degli ambiti territoriali di competenza dei citati Poli, delle rispettive Sedi Inps nelle quali gli stessi sono integrati e delle caselle di Posta Elettronica Certificata alle quali inoltrare la domanda di rateazione.

2. Modalità di presentazione della domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa relativi alle Gestioni Private, Gestioni Dipendenti Pubblici e Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico

Il contribuente, ovvero l’intermediario a ciò appositamente autorizzato, in possesso di PIN abilitato ai servizi Inps, come sopra chiarito è tenuto a presentare una domanda di rateazione, unica per tutte le Gestioni amministrate dall’Inps.

In presenza di pluralità di esposizioni debitorie riconducibili oltre che ad una delle Gestioni Private anche alle Gestioni Dipendenti Pubblici e/o alle Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, la domanda, trasmessa attraverso i consueti canali telematici, deve essere inoltrata seguendo le indicazioni sotto riportate.

In caso di contribuente che presenti un’esposizione debitoria che interessa una sola delle Gestioni Private unitamente alle Gestioni Dipendenti Pubblici e/o alle Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, l’inoltro dell’istanza deve essere effettuato mediante il modello telematico in uso per la Gestione privata interessata dalla regolarizzazione in forma rateale.
Es. datore di lavoro con dipendenti, datore di lavoro tenuto al pagamento alla cassa CPDEL e datore di lavoro di lavoratori dello spettacolo o sportivi professionisti: in tale ipotesi il modello di domanda da utilizzare è quello dei datori di lavoro che operano c
on il sistema UniEmens.

Qualora il medesimo contribuente risulti avere posizioni a debito in due diverse Gestioni tra quelle Private, es. datori di lavoro con dipendenti e committenti di co.co.co. e/o co.co.pro., oltre che nelle Gestioni Dipendenti Pubblici e/o Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, la domanda deve essere inoltrata utilizzando il modello telematico relativo alla Gestione privata nella quale risulti il debito di maggiore importo da rateizzare.
Es. esposizione debitoria così articolata:

-datore di lavoro con dipendenti € 5.000,00;

-committenti di co.co.co. e/o co.co.pro. € 1.000,00;

-datore di lavoro tenuto al pagamento alla cassa CPS € 8.000,00;

-datore di lavoro di lavoratori dello spettacolo € 7.000,00.

Il modello di domanda da utilizzare è quello in uso per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

Qualora il medesimo contribuente risulti avere posizioni a debito in due diverse Gestioni tra quelle Private, es. datori di lavoro con dipendenti e committenti di co.co.co. e/o co.co.pro., oltre che nelle Gestioni Dipendenti Pubblici e/o Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, la domanda deve essere inoltrata utilizzando il modello telematico relativo alla Gestione privata nella quale risulti il debito di maggiore importo da rateizzare.
Es. esposizione debitoria così articolata:

-datore di lavoro con dipendenti € 5.000,00;

-committenti di co.co.co. e/o co.co.pro. € 1.000,00;

-datore di lavoro tenuto al pagamento alla cassa CPS € 8.000,00;

-datore di lavoro di lavoratori dello spettacolo € 7.000,00.

Il modello di domanda da utilizzare è quello in uso per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

In entrambe le ipotesi 2.1 e 2.2, unitamente alla domanda, deve essere compilato anche il modello (SC18) allegato al presente messaggio e pubblicato sul sito internet www.inps.it, alla sezione “Moduli” – <Aziende e contributi>, nel quale devono essere riportati gli importi degli ulteriori debiti maturati alla stessa data e relativi alle Gestioni diverse da quella oggetto della domanda telematica.

Il modello “Allegato alla domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa”, che, ai fini del requisito di unicità sopra richiamato, integra la domanda di rateazione, deve essere trasmesso unitamente all’istanza medesima.

 
Qualora la tipologia di modulo telematico non consenta di inviare allegati, il modello deve essere trasmesso via e-mail all’indirizzo di posta elettronica “Servizi al Soggetto Contribuente” della sede competente, reperibile sul sito internet dell’Istituto, alla sezione “Le Sedi INPS”.

Ricorrendo tale ipotesi, nel campo “NOTE” della domanda telematica di rateazione, deve essere riportata la seguente indicazione <Allegato alla domanda e atto di impegno per il pagamento rateale dei contributi in fase amministrativa trasmesso via e-mail il gg/mm/aaaa>.

 

3. Modalità di presentazione della domanda e atto di impegno per il pagamento con piano di “Rateazione breve” della contribuzione mensile o periodica in fase amministrativa

Il contribuente è tenuto, per tutta la durata della rateazione concessa, ad effettuare il regolare versamento, oltre che delle rate accordate, anche della contribuzione dovuta mensilmente o periodicamente per ciascuna Gestione, alle rispettive scadenze di legge.

Il requisito di correntezza contributiva, ove si determini la condizione di temporanea mancanza di liquidità, può permanere attraverso il ricorso ad un piano di “Rateazione breve” disciplinato dalla circolare sopra citata, che al paragrafo 5. sub 5.c ne ha fissato i limiti e le modalità di applicazione.

Al riguardo, si rammenta che la rateazione principale è quella per la quale il contribuente ha richiesto il pagamento in un massimo di 24 (36/60) rate. Diversamente, il piano di “Rateazione breve”, che può essere utilizzato una sola volta nel corso della rateazione principale, consente l’estinzione del debito in un numero massimo di sei rate mensili per la regolarizzazione di tre mesi per i datori di lavoro ed i committenti ed un trimestre/rata per i lavoratori autonomi.

L’accesso alla “Rateazione breve” deve avvenire, per ciascuna delle Gestioni amministrate dall’Inps, seguendo le indicazioni sotto riportate.

 

Gestioni private

Il contribuente che acceda a tale strumento, deve compilare il modello di domanda telematico in uso per la Gestione privata interessata dalla particolare tipologia di regolarizzazione, riportando nel campo “NOTE” l’indicazione <Domanda di Rateazione breve collegata alla domanda di “Rateazione principale” presentata il gg/mm/aaaa in corso di pagamento>. Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico Per le Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, la domanda deve essere inoltrata utilizzando il modello (SC79) disponibile sul portale www.inps.it alla sezione Informazioni/ex Enpals Area dedicata/Modulistica/Italiano/Imprese.Tale modello deve essere inoltrato, in formato pdf, alla casella di Posta Elettronica Certificata della sede Inps nella quale opera il “Polo PALS” di competenza. La PEC deve riportare in oggetto la dicitura “Domanda di rateazione breve Gestioni Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”.