Onere di dichiarazione nutrizionale per alimenti preimballati, con decorrenza 13 dicembre 2016 u.s.. Eccezioni (bis)

Si dà seguito alla precedente nota di pari oggetto Prot.n. 4560.11/2016 GDA del 22 novembre u.s., relativa nello specifico alle comunicazioni diramate dal Ministero dello sviluppo economico circa gli alimenti ‘in deroga’ all’onere di tabella nutrizionale ai sensi dell’Allegato V n. 19 Regolamento CE n. 1169/2011, per informare che lo stesso dicastero ha formulato ulteriori precisazioni in materia nell’ambito della successiva Circolare MSE 5 dicembre 2016, n. 381060 (Chiarimenti interpretativi della Commissione UE sul coordinamento tra D.Lgs n. 109/1992 ss. e medesimo Reg. CE 1169/11), pubblicata la scorsa settimana su GU n. 2 del 3-1-2017 e parimenti operativa dal 3 gennaio u.s…

Nella fattispecie il dicastero, al punto 11 di tale Circolare 381060, si è soffermato in chiave interpretativa sulle tipologie di alimenti ‘in deroga’ di cui al n. 1 (prodotti non trasformati che comprendano un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti), al n. 2 (prodotti trasformati, che siano stati sottoposti unicamente a maturazione e comprendano un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti) ed al n. 18 (confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misuri meno di 25 cm2) del sopra citato Allegato V Reg. 1169/11.

A tal proposito, la Direzione ministeriale ha chiarito in sintesi quanto di seguito illustrato.

Allegato V n. 1 (prodotti ‘non trasformati’)

In primo luogo, ai fini dell’esonero dalla vigente dichiarazione nutrizionale, si reputano tali gli alimenti definiti all’art. 2 par. 1 lett. n) Regolamento CE n. 852/2004 come “non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati”.

Pertanto, a titolo esemplificativo, sono pacificamente inclusi nella deroga di cui all’oggetto:

  • i prodotti ortofrutticoli di III gamma (frutta e verdure surgelate) e quelli di IV gamma (ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo) che non hanno subito alcun trattamento o alcuna aggiunta di ingredienti all’infuori della stessa categoria, ortaggi o frutta, ad esempio un mix di ortaggi freschi lavati, tagliati e confezionati o anche surgelati;

  • i preparati ittici congelati (quindi non trasformati) per fritto e per sugo che sono ottenuti tramite pulizia, taglio, assemblaggio di prodotti ittici freschi e decongelati.

Viceversa gli oli vegetali, in qualità di prodotti ‘trasformati’ provenienti da un trattamento di estrazione definito all’art. 2 par. 1 lett. m) citato Reg. CE 852/2004, devono ritenersi esclusi dalla deroga in questione e dunque si reputano assoggettati all’onere di tabella nutrizionale.

Allegato V n. 2 (prodotti trasformati sottoposti unicamente a ‘maturazione’)

Ai fini dell’esenzione dalla dichiarazione in oggetto, si ritengono trasformati i cibi mono ingrediente o con unica categoria di ingredienti, la cui maturazione sia avvenuta mediante l’anzidetto trattamento, oppure tramite una qualsivoglia “azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, ivi compresi: trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti”.

NB: qualora l’iter di maturazione consista in un trattamento che utilizzi il sale (ad es. salagione o stagionatura), si riterrà che il sale stesso è stato ‘rilasciato nel prodotto trasformato’, configurandosi pertanto quale ingrediente aggiunto ed escludendo di conseguenza il prodotto finito dalla deroga in esame.

Allegato V n. 18 (cibi in imballaggi o contenitori con ‘superficie maggiore’ inferiore a 25 cm2)

In relazione a tali alimenti esonerati dalla tabella in oggetto, si ricorda anzitutto che è stata accolta dalla Commissione UE la proposta presentata al riguardo dal MSE di concerto con il Ministero della salute, nel senso di escludere dal computo della ‘superficie maggiore’ la parte zigrinata di chiusura della confezione del prodotto. Ciò in base all’analisi ad hoc, che di seguito riportiamo:

  • la cosiddetta saldatura zigrinata della carta è esclusa dal calcolo della «superficie maggiore» di una bustina di zucchero, allo stesso modo in cui la flangia (il bordo) è esclusa dal calcolo della «superficie maggiore» di una lattina;

  • quest’area infatti è un mero elemento necessario per saldare le due parti della bustina;

  • inoltre, stampare su questa superficie irregolare renderebbe il testo impossibile da leggere per i consumatori, in violazione dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 il quale prescrive che «le informazioni obbligatorie sugli alimenti [siano] apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili».

Pertanto, alla luce dell’analisi appena riportata, gli alimenti contenuti in bustine che rispecchino le condizioni ivi descritte si reputano in deroga all’onere della dichiarazione nutrizionale in vigore dal 13 dicembre 2016.