Green pass, esercenti: verifica dell’identità solo per abuso o elusione delle norme

Una circolare del Ministero dell’Interno, diffusa ieri, definisce la questione dell’onere di gestori ed esercenti in merito al controllo dell’identità degli avventori che presentano il green pass.
La circolare (Clicca qui per consultare il documento) precisa che “la verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione”.
In sostanza, precisa il ministero, gli esercenti hanno la facoltà di chiedere la carta d’identità ma non sono obbligati a farlo, a meno che non si trovino in presenza di un chiaro tentativo di frode: ad esempio una data di nascita riportata sul pass incompatibile con l’età del possessore, o un possessore uomo a fronte di un’intestataria donna.
La circolare chiarisce che nelle “suindicate fattispecie l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità” ma precisa anche che “la verifica dovrà essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi”