Dpcm 3 Novembre 2020, Parma e l’Emilia Romagna sono Zona Gialla: le nuove regole

L’ultimo Dpcm firmato nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre dal Presidente del Congilio Giuseppe Conte divide l’Italia in tre macro-aree, distinte a seconda della gravità della situazione sanitaria Covid e dell’indice di contagiosità Rt, prevedendo diversi gradi di misura e restrizioni per ogni area individuata. La zona Rossa (rischio elevato) che comprende Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria e Alto Adige, la zona Arancione (rischio medio-alto) che comprende Campania, Liguria, Puglia, Sicilia e Veneto, la zona Gialla (rischio moderato) che comprende tutte le altre regioni. Il Decreto avrà effetti da venerdì 6 novembre e avrà validità fino al 3 dicembre.
L’Emilia-Romagna è inserita in zona Gialla, quindi si applicano le misure restrittive base previste per tutto il resto del territorio nazionale.
Restano confermate tutte le indicazioni relative all’uso dei dispositivi di protezione individuali nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e all’aperto, fatto salvo che per i bambini al di sotto dei sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio dell’attività sportiva. L’utilizzo dei DPI si deve accompagnare alle altre misure di riduzione del contagio quali il distanziamento fisico di almeno un metro e l’igiene costante e accurata delle mani. Resta in vigore l’obbligo di rimanere presso la propria abitazione e contattare il medico curante per tutte le persone con infezione delle vie respiratorie con febbre maggiore di 37,5 gradi.

Limitazioni alla circolazione

Divieto di circolazione dalle 22 alle 5, salvo per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
Consentiti gli spostamenti anche fuori Regione, purché le Regioni di destinazione siano nella stessa zona Gialla. rischio moderato.
La capienza dei mezzi pubblici è consentita fino al 50% del totale;

Commercio e somministrazione di alimenti

Le attività commerciali al dettaglio si possono svolgere liberamente fermo restando il rispetto della distanza interpersonale, gli accessi dilazionati e il rispetto dei protocolli di sicurezza. Il limite delle ore 18 non vale – ma limitatamente ai propri clienti – per l’attività di ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive. Resta consentita la ristorazione da asporto fino alle 22 e il delivery senza limiti di orario. Nessun limite orario anche nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali e aeroporti. Restano garantiti anche i servizi bancari, finanziari e assicurativi, l’attività del settore agricolo e agroalimentare. centri commerciali chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno.

Sale giochi e scommesse

Sospesa l’attività di sale giochi e scommesse, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, sale bingo e casinò.

Fiere e manifestazioni pubbliche

Sono sospesi i convegni, i congressi ad eccezione di quelli che si svolgono a distanza. Stop anche sagre e fiere. Vietate anche le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose. Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi. L’accesso ai luoghi di culto è ammesso solo con misure organizzative tali da evitare assembramenti, così come per le funzioni religiose.

Sport

Sono ammesse le attività di tipo riabilitativo e terapeutico fornite da piscine, centri benessere e termali, così come quelle rientranti nei livelli essenziali di assistenza. E’ consentito svolgere attività motoria e sportiva all’aperto o nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e due metri rispettivamente. Restano consentiti gli eventi sportivi di interesse nazionale così come verranno definiti in un atto del Coni – sia per quanto riguarda gli sport individuali che di squadra – ma senza la presenza di pubblico. A porte chiuse anche le sessioni di allenamento degli atleti -professionisti e non- che partecipano a tali competizioni.

Scuola e concorsi

Nelle scuole superiori la didattica a distanza passa al 100% in tutto il territorio nazionale: per quelle dell’Emilia-Romagna vuole dire lezioni esclusivamente da remoto, visto che la Dad in regione era fissata al 75%. Resta salva la possibilità di attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per assicurare l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali. Il nuovo Dpcm mantiene in presenza per le Regioni classificate in zona gialla l’attività didattica ed educativa delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ma con uso obbligatorio della mascherina fatta eccezione per i bambini con meno di sei anni e le persone con patologie incompatibili. Saranno invece totalmente a distanza le attività formative e curriculari delle Università, ad eccezione di quelle del primo anno di studi e di laboratorio. Sospesi anche i viaggi di istruzione e le uscite didattiche. E lo è anche lo svolgimento delle prove concorsuali, ad esclusione dei casi in cui la valutazione sia effettuata solo su base curriculare o per via telematica

Musei e mostre sono chiusi

Rsa e Pronto soccorso

L’accesso di parenti e visitatori alle Residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani e persone con disabilità è limitato ai casi indicati dalla direzione sanitaria, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire forme di trasmissione dell’infezione. E’ anche previsto il divieto di permanenza nella sala di attesa dei Pronto soccorso per gli accompagnatori dei pazienti.

I criteri per la determinazione delle zone arancioni e rosse

Le regioni in cui si applicano le ulteriori misure previste per le zone arancioni e rosse sono individuate con ordinanza del Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici e dei dati elaborati dalla cabina di regia, sentito il Comitato tecnico scientifico, sulla base di 21 indicatori sottoposti a monitoraggio (fra questi: l’andamento dell’indice Rt, il numero di casi sintomatici; l’andamento dei ricoveri in terapia intensiva e non; la percentuale di tamponi positivi su quelli fatti; il personale addetto all’attività di tracciamento e di somministrazione dei tamponi, il tasso di occupazione dei posti letto; il numero dei focolai attivi).
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