Saldi estivi di fine stagione: deroga al divieto di promozione nei 30 giorni antecedenti

La Regione Emilia-Romagna ha recepito le richieste pervenute da Confesercenti e dalle altre Associazioni di categoria interessate, posticipando l’inizio dei saldi estivi al 1 agosto 2020. Ma c’è un’altra importante notizia per i negozianti. Il 29 maggio scorso è stata approvata la Legge Regionale n. 1/2020 recante “Misure urgenti per la ripresa dell’attività economica e sociale a seguito dell’emergenza Covid-19. Modifiche alle Leggi Regionali n. 3 del 1999, n.40 del 2002, n. 11 del 2017 e n. 13 del 2019”: tale legge deroga il divieto di promozione nei 30 giorni antecedenti la data di inizio dei saldi. Sarà quindi possibile effettuare vendite promozionali anche nei 30 giorni precedenti il 1 agosto.
Il Presidente Fismo Parma
Giorgio Vernazza
 
Restano sempre valide per i consumatori le raccomandazioni utili per poter valutare al meglio i propri acquisti e di conseguenza l’effettiva convenienza degli stessi:

  1. Prima dell’avvio dei saldi verificare il prezzo dei prodotti che si vogliono acquistare e, se possibile, fotografare la cifra con il telefono cellulare. In questo modo si avrà una prova certa del prezzo di partenza e sarà quindi possibile valutare la reale convenienza dello sconto;
  2. Non fermarsi al primo negozio che si incontra ma confrontare i prezzi applicati in diversi punti vendita, cercando di orientarsi verso prodotti di cui si ha reale necessità;
  3. Diffidare delle vetrine coperte da manifesti che non consentono di vedere la merce e di negozi che applicano sconti eccessivi, pari o superiori al 60% (un buon prezzo a saldo dovrebbe aggirarsi attorno al 40% di sconto);
  4. Controllare accuratamente il cartellino, su cui devono essere obbligatoriamente riportati, in modo leggibile, sia il vecchio prezzo che quello nuovo, oltre alla percentuale dello sconto;
  5. I prodotti a saldo devono essere sì di fine stagione, ma dell’anno in corso e non delle stagioni degli anni passati! I prodotti di risulta o di magazzino devono essere venduti separatamente da quelli in saldo;
  6. Anche se il cambio del prodotto non è obbligatorio ma a discrezione del negoziante, conservare lo scontrino quale prova di acquisto. Lo scontrino è infatti essenziale in caso di merce fallata o non conforme, poiché vincola il commerciante alle norme di legge relative alla garanzia di sostituzione o al rimborso della somma pagata;
  7. I commercianti non sono obbligati a far provare i capi di abbigliamento, tuttavia il nostro consiglio è di diffidare dei negozi in cui non sia appunto possibile provare tali capi;
  8. Per problemi o “bufale” rivolgersi ai vigili urbani, all’ufficio comunale per il commercio o ad un’Associazione di consumatori.
  9. RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORMATIVE ANTI-COVID19