Fase 2: ordinanza Emilia-Romagna del 6 maggio. Permessi gli spostamenti in regione

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (pdf) ha aggiornato le misure di contenimento del Coronavirus in vigore in tutto il Paese. In Emilia-Romagna le misure sono integrate dalle ordinanze del presidente della Giunta n. 73 del 28 aprile 2020 (pdf) e n. 74 del 30 aprile 2020 (pdf). L’ordinanza n. 75 del 6 maggio 2020 (pdf) ha aggiornato in parte le misure in vigore, relativamente agli spostamenti delle persone e alle attività sportive.
Al territorio della provincia di Piacenza si applicano le stesse disposizioni in vigore nel resto del territorio ragionale: cessa dunque di essere “zona arancione”. Il territorio della Repubblica di San Marino, ai fini della disciplina degli spostamenti individuali, va assimilato a quello della provincia di Rimini per gli spostamenti in ambito provinciale e a quello della Regione Emilia-Romagna per gli spostamenti in ambito regionale.

SPOSTAMENTI

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Gli spostamenti per situazioni di necessità (come fare la spesa) sono consentiti in ambito regionale in forma individuale o insieme a persone conviventi.
È consentito, in forma individuale o insieme a persone conviventi, spostarsi in ambito regionale per incontrare “congiunti”, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Il Governo ha chiarito che per “congiunti” si intendono i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
È vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Ogni tipo di spostamento deve essere giustificato con l’apposita AUTOCERTIFICAZIONE (pdf).
 

MASCHERINE

È obbligatorio sull’intero territorio nazionale usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i
mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
L’ordinanza regionale del 30 aprile rende obbligatorio l’uso della mascherina in Emilia-Romagna nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO

ono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (come indicati nell’allegato 1 del DPCM 26 aprile 2020 – vedi elenco sotto), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Gli esercizi commerciali la cui attività non sia sospesa sono tenuti ad assicurare il rispetto delle misure indicate nell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020.

ATTIVITÀ CONSENTITE

Ipermercati – Supermercati – Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici
ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi
specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
  4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
  7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
    a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo
    di due operatori;
    c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

 

MERCATI

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
In Emilia-Romagna sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l’accesso all’area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 (pdf, 279.72 KB), anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento e la vigilanza degli accessi.

RISTORAZIONE, BAR, ASPORTO

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
È consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
L’asporto è altresì consentito agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri e  nelle aree di servizio e rifornimento carburante, nonché in quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.
Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE, INDUSTRIALI, COMMERCIALI

Possono ripartire tutte le imprese del settore manifatturiero e quelle dell’edilizia e costruzioni, oltre al commercio all’ingrosso funzionali ai due comparti.
Nel dettaglio, sono dunque sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del DPCM del 26 aprile (pdf).
Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonchè servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
É sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui (allegato 6 del  DPCM del 26 aprile (pdf), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 7 del  DPCM del 26 aprile (pdf), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 8 del DPCM del 26 aprile (pdf ).
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.
È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle lavanderie (anche industriali) e dei servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

ANIMALI

In Emilia-Romagna è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale ( decreto del presidente della Giunta n. 69 del 24 aprile 2020 (pdf, 111.71 KB).
È consentita l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ( decreto del presidente della Giunta n. 74 del 30 aprile 2020 (pdf, 125.89 KB)).

 

MANIFESTAZIONI, EVENTI, SPETTACOLI

Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (esempio: feste pubbliche e private, anche
nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
 

BANCHE, ASSICURAZIONI

Sono garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
 

CONCORSI

Sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza. I concorsi pubblici sono sospesi.
 

ESAMI DI GUIDA

Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione di tale sospensione.

NIDI, SCUOLE, UNIVERSITA’

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
Sono sospesi i viaggi d’istruzione, gli scambi, i gemellaggi, le visite guidate, le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche.
I dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

BIBLIOTECHE, MUSEI, ISTITUTI CULTURALI

Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico di musei, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali.
In Emilia-Romagna è consentita la riapertura delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la
restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio.

 

ORTI

È consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo anche all’interno di orti urbani e comunali. Tali attività potranno avvenire esclusivamente all’interno della propria provincia di residenza.

 

SECONDE CASE, CAMPER, ROULOTTE, IMBARCAZIONI, VELIVOLI

In Emilia-Romagna è consentito raggiungere seconde case, camper, roulotte, imbarcazioni e velivoli di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene.
Lo spostamento può avvenire in forma individuale o insieme a persone conviventi, è limitato all’ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale.
È consentito altresì ai proprietari la possibilità di portare le imbarcazioni ai cantieri navali per avviare le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri stessi.
È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.


PARCHI E GIARDINI

È consentita la riapertura di parchi e giardini. L’accesso del pubblico è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramenti e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Attenzione: il sindaco può disporre la temporanea chiusura delle aree in cui non sia possibile garantire la sicurezza.
Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.

 

SPORT INDIVIDUALE

È consentito svolgere individualmente o insieme a persone conviventi attività sportiva o motoria all’aperto (come per esempio ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione) rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
È consentito per tali attività lo spostamento individuale o con le persone conviventi in ambito regionale.
L’accesso agli specchi d’acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali può avere luogo esclusivamente secondo specifiche modalità definite dalle singole amministrazioni comunali.
I minori o le persone non completamente autosufficienti possono svolgere le attività con un accompagnatore.
Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.

EVENTI E COMPETIZIONI

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

PALESTRE E CENTRI

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
L’attività sportiva è consentita all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano nello svolgimento dell’attività il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture compreso l’utilizzo di spogliatoi, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.

ALLENAMENTI DEGLI ATLETI

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, sia per gli atleti di discipline sportive individuali che non individuali.

SCI

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

SPIAGGE

Sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o liberi, ivi compresi la battigia.
In base alle ultime due ordinanze regionali, sono invece consentiti i lavori di ristabilimento e manutenzione degli stabilimenti balneari e degli arenili utili alla ripartenza.

 

ACCESSO DEI PARENTI A PRONTO SOCCORSO, RSA, STRUTTURE RESIDENZIALI

È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
In Emilia-Romagna sono sospese le visite agli ospiti delle strutture sociosanitarie residenziali per persone non autosufficienti.

 

CHIESE, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE, CIMITERI

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza tra persone di almeno un metro.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose.
Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
In Emilia-Romagna è consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso sono definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti.

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