Attività e strutture commerciali in Emilia-Romagna: le FAQ della Regione per il Coronavirus

FAQ: Attività e strutture commerciali

Strutture recettive, chiusure nei festivi, distributori automatici, commercio su aree pubbliche, consegne a domicilio, impianti sportivi

STRUTTURE RICETTIVE

In  seguito al DPCM del 22 marzo 2020 le strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere possono stare aperte?

La ricettività “a fini turistici” è sospesa in tutto il territorio nazionale in base a quanto previsto nell’art. 1 del DPCM dell’11 marzo 2020.

Non sono soggette a chiusura le strutture ricettive alberghiere, il cui codice Ateco è contemplato nell’Allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, che possono stare aperte per attività diverse dall’accoglienza a fini turistici; sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed axtralberghiere, nonché le “altre tipologie  ricettive”, comunque denominate.

Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed  altri operatori connessi alla gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali  e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore  del DPCM 22 marzo 2020 per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.

Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manuntenzione delle strutture  e di sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee.

ESCLUSI DA DIVIETO DI CHIUSURA NEI FESTIVI

Nei giorni festivi, le edicole, i distributori di carburante ed i tabaccai possono stare aperti?

Il divieto di chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi non si applica:

  • alle edicole che, quale parte delle filiera dell’informazione che in questo momento di emergenza deve continuare ad operare quale presidio essenziale del servizio pubblico, concorrono, attraverso la vendita dei quotidiani, alla necessaria funzione informativa quotidiana nei confronti della cittadinanza anche in relazione alla esigenza di massima diffusione delle informazioni in merito ai provvedimenti connessi all’emergenza Covid 19.
  • ai distributori di carburante, per l’erogazione del carburante, stante che costituisce un “servizio essenziale” che deve essere garantito; ciò fermo restando che il divieto si applica comunque alle eventuali attività di vendita complementari di beni non essenziali che fossero presenti, salvo tutto quello che può servire alla manutenzione dei veicoli.
  • Ai tabacchi: limitatamente alle vendita dei soli generi di monopolio

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Le attività di vendita tramite  distributori automatici di alimenti e bevande è consentita? I distributori automatici aperti h24 che vendono cibi e bevande sia calde che fredde in locali dedicati debbono chiudere?

Il commercio effettuato tramite distributori automatici é contemplato nell’elenco delle attività di vendita di beni di prima necessità  di cui Allegato 1 al DPCM 11 marzo e pertanto è in via generale consentito, fatte salve eventuali  limitazioni derivanti da misure più restrittive nelle aree oggetto di specifiche ordinanze regionali o comunali.

E’  consentita l’attività di vendita di alimenti e bevande  mediante distributori automatici all’aperto, all’interno di ospedali,  uffici pubblici, imprese etc. e nelle aree di servizio dei distributori di carburante, fermo restando  il mantenimento della distanza interpersonale e il divieto di assembramenti.

Non è consentita la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Le attività di commercio ambulante in forma itinerante sono sospese?

Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, nonché l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

CONSEGNA A DOMICILIO

Gli operatori del commercio su aree pubbliche possono effettuare la consegna a domicilio?

E’ comunque consentita agli operatori del commercio su aree pubbliche(titolari di autorizzazione di tipo A o B), che al momento non possono  esercitare presso i mercati e le fiere, perché sospesi, né in forma itinerante, la consegna a domiciliosu ordinazione, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.

Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore, la cui attività è sospesa, possono possono comunque fornire a domicilio ai loro clienti i prodotti inerenti ai trattamenti che normalmente vendono in negozio, stante la chiusura dell’attività?

E’ consentito alle imprese esercenti l’attività di acconciatore la consegna a domicilio su ordinazione dei prodotti afferenti i trattamenti che di norma vendono alla clientela, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.

I produttori agricoli possono effettuare la consegna a domicilio dei loro prodotti?

I produttori agricoli possono effettuare la consegna a domicilio su ordinazione dei prodotti di propria produzione, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.

IMPIANTI SPORTIVI

È consentita, per i gestori di centri ed  impianti sportivi (impianti natatori, palestre etc.) ,  centri termali e sciistici, centri benessere, la possibilità di effettuare le attività di manutenzione degli impianti?

Gli impianti e centri sportivi, gli impianti sciistici e termali, i centri benessere,  sono chiusi.

E consentita, per i gestori di impianti e centri sportivi, impianti sciistici e termali, centri benessere, la possibilità di effettuare le attività di manutenzione ordinaria indifferibili ed indispensabili per garantire la funzionalità dell’impianto.

 
 
FONTE: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/faq-attivita-e-strutture-commerciali