Le principali misure del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

Con la presente si illustrano brevemente le principali disposizioni contenute nel D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” convertito in Legge ordinaria con alcune modificazioni.
PRINCIPALI NOVITÀ
– Art. 18 – Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
L’articolo stabilisce che il valore soglia, pari a € 3.000,00, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, viene gradualmente ridotto come segue:
– € 2.000,00 a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021,
– € 1.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
– Art. 20 – Lotteria degli scontrini
Viene posticipata al 1° luglio 2020 la data a decorrere dalla quale sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini. Viene inoltre previsto che i contribuenti, per
partecipare all’estrazione, al momento dell’acquisto debbano comunicare all’esercente uno specifico codice lotteria invece del proprio codice fiscale che sarà concretamente
individuato dal provvedimento attuativo della lotteria degli scontrini.
È previsto, infine, che il consumatore possa segnalare nella sezione dedicata dell’apposito Portale Lotteria la circostanza in cui l’esercente, al momento dell’acquisto, abbia rifiutato
di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione.
– Art. 21 – Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici
Si stabilisce che gli esercenti che svolgono attività di commercio al minuto o attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente (come disciplinate dall’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972), possano assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante i sistemi di incasso “c.d. evoluti”, ossia che prevedano la possibilità di utilizzo di mezzi di pagamento elettronico, quali carte di credito o di debito e che consentano la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Viene demandata a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi delle disposizioni in esame.
–  Art. 22 – Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici Viene introdotto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di con carte di credito, debito o prepagate, a decorrere dal 1° luglio 2020.
Il suddetto credito è riconosciuto agli esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all’anno d’imposta precedente non eccedano l’importo di € 400.000,00.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, gli operatori che mettono a disposizioni i sistemi di pagamento elettronico sono tenuti a comunicare le informazioni necessarie
all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili.
Deve essere, inoltre, indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
NOVITÀ IN MATERIA DI COMPENSAZIONI TRIBUTARIE
– Art. 1 – Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione L’articolo prevede che il debito tributario oggetto di accollo non può essere estinto mediante l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti erariali dell’accollante (accollo esclusivamente in forma “diretta”). Per rafforzare ulteriormente tale divieto si prevede che i versamenti in accollo effettuati con l’utilizzo di crediti in compensazione si debbano considerare “non effettuati”, con la conseguente applicazione delle sanzioni sui soggetti interessati.
– Art. 2 – Cessazione partita IVA e inibizione compensazione
L’articolo 2 stabilisce l’esclusione dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti per i destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie (c.d. “VIES”), In particolare, l’articolo in esame dispone che per i contribuenti a cui sia stato notificato
provvedimento di cessazione della partita IVA è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti.
Inoltre, si prevede che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto il modello F24 è scartato.
– Art. 3 – Contrasto alle indebite compensazioni
La nuova previsione consente la compensazione per importi superiori a € 5.000,00 annui esclusivamente a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.
Viene esteso, inoltre, l’obbligo di utilizzo delle modalità di pagamento telematiche (Entratel, Fiscoline) a tutti i soggetti (inclusi anche i soggetti non titolari di partita IVA) che intendono effettuare la compensazione introducendo una specifica disciplina sanzionatoria (pari al 5% dell’importo fino a € 5.000,00 e a € 250,00 per importi superiori a € 5.000,00 per ciascuna delega non eseguita).
Tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).
– Art. 4 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e reverse charge manodopera
È previsto l’obbligo per il committente che affida a un’impresa il compimento di una o più opere e/o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000,00, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (c.d. “labour intensive”), presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere alla stessa, obbligata a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute dei dipendenti utilizzati nell’espletamento del contratto, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute.
Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
Inoltre, dovrà essere inviato al committente, oltre alle deleghe di pagamento:
– un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
– un ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
– il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
In caso di mancata trasmissione o nel caso in cui risultino omessi o insufficienti versamenti è stabilito che il committente sia tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
Viene esteso, infine, il meccanismo dell’inversione contabile Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.
NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
– Art. 19 – Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontri e istituzioni di premi speciali per il cashless
Viene chiarito che i premi della lotteria, per l’intero ammontare, non concorrono alla formazione del reddito del vincitore percepito nel periodo di imposta di riferimento. Inoltre, le somme non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.
Qualora siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima, in luogo di aumentarne le probabilità di vincita.
La lotteria è rivolta ai contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Sono inoltre demandati a un provvedimento da istituire dei premi aggiuntivi per gli esercenti che, ai fini della certificazione delle operazioni di vendita o di cessione, utilizzano gli strumenti telematici per la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri.
– Art. 32 quater – Dividendi alle società semplici
Viene previsto che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione:
– per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all’applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
– per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
– per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%. In tal caso, la ritenuta è operata sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
Art. 58 – Quota versamenti in acconto
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (27 ottobre 2019) i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, i versamenti di acconto dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP devono essere effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50% (e non più 40% e 60%), tenendo conto di quanto già eventualmente versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico (per il 2019 gli acconti passano dal 100% al 90% con conseguente riduzione del versamento del 30 novembre (secondo acconto) che passa dal 60% al 50%).
NOVITÀ IN MATERIA IVA
Art. 14 – Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
Viene consentito alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle entrate, per le attività analisi del rischio e controllo ai fini fiscali ovvero nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria e con idonee misure di garanzia a tutela dei diritti degli interessati, l’utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche.
Art. 15 – Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria
Estesa all’anno 2020 la disciplina transitoria in tema di fatturazione elettronica prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Inoltre, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, dal 1° luglio 2020 sono tenuti all’invio telematico dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.
Art. 16 – Semplificazioni fiscali
Viene differita al 1° luglio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2020) la messa a disposizione dei soggetti IVA, delle bozze dei registri IVA acquisti e vendite e delle comunicazioni periodiche IVA in un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, viene previsto che a partire dalle operazioni IVA 2021 (precedentemente previsto IVA 2020) l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente anche la bozza
della dichiarazione annuale IVA (a partire dalla dichiarazione annuale IVA 2022).
Cambia inoltre la periodicità di presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso
e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro). La trasmissione telematica sarà effettuata trimestralmente.
Art. 17 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Viene introdotta una specifica procedura per individuare il “quantum” dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche (in luogo di riferirsi al mancato, insufficiente o tardivo pagamento della stessa) secondo la quale l’Amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.
Infine, è previsto che, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di € 1000,00, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere
assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Art. 32 ter – IVA con aliquota agevolata per i prodotti igienico sanitari
L’articolo prevede la diminuzione dell’aliquota IVA per gli assorbenti compostabili o lavabili dal 22% al 5%.
NOVITÀ DEL SETTORE GIOCHI
Art. 26 – Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento La previsione in esame incrementa, dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento, fissate rispettivamente:
al 23% per le “amusement with prizes” (c.d. “New Slot” o “AWP”);
al 9% per le videolottery (c.d. “VLT”).
Le aliquote vigenti, rispettivamente, del 21,6% per le “AWP” e del 7,9% per le “VLT” si applicano fino al 9 febbraio 2020.
Con riferimento al 2021, invece, l’aumento è pari al:
– 1,25% per le “AWP”;
– 1% per le “VLT”.
– Art. 27 – Registro unico degli operatori del gioco pubblico
Viene istituito il “Registro unico degli operatori del gioco pubblico” presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall’esercizio 2020.
L’iscrizione a tale Registro costituisce titolo abilitativo all’esercizio di attività legate al gioco pubblico ed è disposta (e rinnovata annualmente) dall’Agenzia, previa verifica del
possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari.
L’esercizio di qualsiasi attività funzionale alla raccolta di gioco in assenza di iscrizione al Registro determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 10.000,00 e
l’impossibilità di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
Il citato articolo prevede un elenco delle diverse categorie di operatori tenuti all’iscrizione e le relative somme da versare ai fini dell’iscrizione al Registro.
 Art. 28 – Blocco dei pagamenti ai soggetti senza concessione
L’articolo vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che
operano sul territorio nazionale.
La violazione del divieto comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da € 300.000,00 a € 1.300.000,00 per ciascuna violazione accertata
ed è irrogata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il territorio ove il trasgressore ha il suo domicilio fiscale.
Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni sono fissate con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
 Art. 30, commi 1 e 2 – Requisiti titolari concessioni
La norma vieta agli operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente
accertate degli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
di essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali
sia offerto gioco pubblico.
È previsto, inoltre, che non possa partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica
né ottenere il rilascio o rinnovo o mantenimento di concessioni in materia di giochi
pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale, risulti condannato, anche con
sentenza non definitiva, per alcuni reati tributari (dichiarazione fraudolenta), di delitti
contro la pubblica amministrazione (tra cui peculato, concussione e corruzione, abuso
d’ufficio) e contro il patrimonio (tra cui usura, ricettazione, riciclaggio).
 Art. 31 – Omesso versamento dell’imposta unica
Viene affidata ad un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la chiusura
dei punti vendita in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici, se il
relativo concessionario è debitore d’imposta unica in base a sentenza anche non
definitiva.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli diffida coloro che risultino inadempienti, in tutto
o in parte, al versamento di quanto dovuto a titolo di imposta unica e, in caso di mancato
versamento nei termini di cui al primo periodo, procede all’escussione delle garanzie
prestate.
Il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli conterrà l’invito al
pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza
di condanna e l’intimazione alla chiusura se, decorso il periodo previsto, non venga
fornita dall’esercente prova dell’avvenuto pagamento. L’Agenzia delle dogane e dei
monopoli avviserà senza ritardo il competente Comando della Guardia di Finanza per
procedere all’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura dell’esercizio,
il soggetto sanzionato è punito con la sanzione amministrativa da € 10.000,00 a €
30.000,00, oltre alla chiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza
favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo, l’Agenzia delle dogane e
dei monopoli dispone il rimborso delle somme dovute, come risultanti dalla sentenza,
entro novanta giorni dal deposito.
ULTERIORI NOVITÀ
 Art. 5 – Contrasto alle frodi in materia di accisa
Si prevedono tempi più stringenti per la chiusura del regime sospensivo attraverso la
definizione sia del termine entro il quale trasmettere all’Amministrazione
finanziaria la nota di ricevimento del bene soggetto ad accisa che di quello entro
il quale prendere in consegna i prodotti in questione (entro ventiquattr’ore dal
momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario). L’intervento riguarda
anche il sistema di informatizzazione e monitoraggio telematico delle movimentazioni
dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (sistema EMCS) che consente,
all’Amministrazione finanziaria, di monitorare ogni trasferimento dei prodotti energetici
in questione tra depositi fiscali, nazionale o unionali. Con la nuova previsione si intende
evitare che un unico documento di accompagnamento (eAD) sia utilizzato per realizzare
trasferimenti multipli di carburanti (quindi conseguente frode Iva).
 Art. 6 – Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti
La deroga al generale obbligo di versare, senza possibilità di compensazione, l’IVA
afferente ai carburanti immessi in consumo nel territorio nazionale da depositi fiscali di
prodotti energetici ovvero estratti da depositi di soggetti abilitati a operare come
destinatari registrati, si applica solo qualora ricorrano entrambe le condizioni secondo cui
il soggetto interessato debba sia integrare specifici criteri di affidabilità che prestare
un’idonea garanzia.
Infine, si impedisce l’utilizzo della dichiarazione d’intento (non è abolito l’istituto, ma
esclusivamente l’utilizzo ed il valore del documento per alcune tipologie di operazioni
considerate “rischiose”) per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i
prodotti indicati dalla normativa in riferimento, ad eccezione di alcune cessioni aventi ad
oggetto il c.d. “gasolio commerciale” impiegato dai soggetti esercenti attività di trasporto
merci e passeggeri.
 Art. 7 – Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti
Introdotto un nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti lubrificanti nel territorio
nazionale al fine di contrastare l’uso fraudolento dei prodotti classificabili come oli
lubrificanti (mistificazione della categoria merceologica del prodotto al fine di non
applicare l’accisa), che vengono illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per
autotrazione o, in misura minore come combustibili per riscaldamento.
A tal fine viene introdotto un nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti lubrificanti nel
territorio nazionale stabilendo che i prodotti lubrificanti individuati dalla norma mediante
i relativi codici di nomenclatura combinata hanno l’obbligo di circolare nel territorio
nazionale, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo e per ciascun
trasferimento dei medesimi, con la scorta di un “Codice amministrativo di riscontro”,
emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia dogane e monopoli, da annotare sulla
prescritta documentazione di trasporto.
 Art. 8 – Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale
Il gasolio utilizzato da alcune categorie di soggetti esercenti attività di trasporto merci e
passeggeri è sottoposto ad accisa con l’applicazione dell’aliquota agevolata. L’attuale
normativa prevede che, in virtù del predetto beneficio, le suddette categorie di operatori
ottengano il rimborso della differenza tra l’aliquota di accisa intera applicata al gasolio
usato come carburante e quella agevolata attraverso la presentazione di una dichiarazione
al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’articolo introduce un
parametro per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile, fissato in un litro
di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione
in argomento, per ogni chilometro percorso.
 Art. 10 – Estensione del sistema INFOIL
Si prevede di dare applicazione al c.d. “Sistema INFOIL” anche ai depositi fiscali
di prodotti energetici di mero stoccaggio (installazione di sistemi di telemisure
storicizzate e di misuratori all’estrazione nei serbatoi per permettere l’accesso autonomo
e diretto da parte dell’Amministrazione finanziaria alle relative letture). Si prevede di
rendere obbligatorio l’adempimento entro il 30 giugno 2020, per gli esercenti depositi
fiscali di prodotti energetici qualificati come infrastrutture energetiche strategiche,
nonché per quelli aventi rilevanti capacità di stoccaggio (non inferiore a 3.000 mc),
limitatamente agli stoccaggi di determinati carburanti per autotrazione.
– Art. 11 – Introduzione del documento amministrativo semplificato telematico
La decorrenza dell’obbligo è stata più volte differita (ultima data del 1° gennaio 2020),
per il necessario allineamento nazionale al piano delle attività predisposto dalla
Commissione Europea. L’articolo fissa la data ultima del 30 giugno 2020 entro la quale
trova applicazione tale obbligo circoscrivendone, nell’immediatezza
dell’introduzione, la portata applicativa ai soli trasferimenti del gasolio per uso
carburazione e della benzina lungo tutta la filiera logistica dei carburanti.
– Art. 16 bis – Riordino termini presentazione 730 e assistenza fiscale
La disposizione stabilisce che i contribuenti possono adempiere all’obbligo di
dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione:
a) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell’anno successivo a quello
cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare
l’assistenza fiscale;
b) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell’anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla
documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.
Inoltre, si prevede che i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato non
hanno più un termine fisso per rivolgersi al sostituto o a un CAF – per adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi (attualmente possono rivolgersi al sostituto, se il
contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAFdipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio) ma possono
rivolgersi al sostituto o a un CAF- dipendenti alla sola condizione che il contratto duri
almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.
– Art. 38 ter – Introduzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale
attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA
È previsto l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA,
a decorrere dal 1° gennaio 2020.