Contributo per “Green Corner”. Modifica conversione DL “Clima” 2019

Si dà seguito alla precedente Circolare Legis Prot. n. 4671.11/2019 del 15 ottobre u.s. in merito all’oggetto per informare che il vigente Decreto – Legge n. 111, recante come è noto disposizioni urgenti in materia di contrasto ai cambiamenti climatici per l’osservanza degli oneri di cui alla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria, è stato convertito in Legge ordinaria n. 141/2019 – pubblicata in GU 292 del 13-12-19 – con modificazioni, efficaci da venerdì scorso, tra le quali è appena il caso di evidenziare le seguenti integrazioni al comma 1 del già illustrato art. 7 recante come è parimenti noto l’introduzione delle recenti misure sperimentali per l’incentivazione del commercio di prodotti sfusi o alla spina.
Descriviamo nello specifico tali variazioni:
In primo luogo, alla luce della relativa rimodulazione testuale approvata in sede di conversione a livello parlamentare ed appena entrata in vigore, si segnala qualora occorra che per quanto attiene alla platea degli esercenti potenzialmente interessati l’ivi previsto contributo a fondo perduto, per non oltre € 5.000, riguarderà non solo i titolari degli esercizi di vicinato e delle medie strutture come già inizialmente contemplato, ma anche i titolari delle grandi strutture di vendita, di cui all’art. 4 comma 1 lett. f) citato D. Lgs Bersani n. 114/1998 e ss. (Riforma del commercio).
In secondo luogo, a norma del testo coordinato del medesimo art. 7 comma 1 DL “Clima” 111/19 con le correlate integrazioni, si rileva che nell’ambito dell’incentivo in oggetto detti esercenti saranno finanziabili non soltanto qualora attestino di aver installato nei propri locali per almeno tre anni a proprie spese i c.d. “Green corner” dedicati alla vendita di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, come originariamente previsto dal legislatore, ma anche nei casi in cui certifichino l’apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi.
Inoltre, per quanto concerne le necessarie caratteristiche dei recipienti “non monouso” fruibili dai consumatori in fase d’acquisto dei descritti prodotti sfusi, si ricorda che ai sensi di quanto precisato nell’ambito del nuovo testo coordinato della disposizione in vigore di cui all’art. 7 comma 1 la prevista condizione ‘sine qua non’ ai fini del contributo risiede ora nel fatto che il contenitore offerto dall’esercente alla propria clientela sia riutilizzabile ed altresì conforme alla normativa vigente in materia di MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti).[1].
Infine, per quanto attiene ancora ai recipienti in questione, l’art. 7 DL “Clima” 111/19 è stato integrato con l’introduzione del nuovo comma 1-bis, in virtù del quale sarà facoltà dei clienti utilizzare contenitori propri, purché riutilizzabili, puliti ed idonei per l’uso alimentare, salva restando in ogni caso la facoltà per l’esercente di rifiutare l’uso dei contenitori che reputi “igienicamente non idonei”.
Si conferma per la residua ed inalterata parte dell’art. 7 DL 111 che il contributo in oggetto, come già comunicato con la sopra richiamata Circolare Legis Prot. n. 4671.11/2019 del 15 ottobre u.s., sarà corrisposto agli esercenti interessati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ritenute ammissibili in base ai sopra descritti requisiti entro il limite di stanziamento pari a € 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento di tali risorse.
Ciò salvo restando che le modalità tecniche per accedervi e le procedure di verifica circa il triennio minimo di installazione dei “Green corner” saranno stabilite con prossimo ed apposito Decreto del Ministero dell’ambiente, da adottare d’intesa con il MSE e sentito il parere della Conferenza Unificata Stato – Regioni.
[1] In ordine a tale disciplina, v. ns. Circolare Legis Prot. n. 4586.11 del 3 agosto 2017 su: Regolamentazione nazionale in tema dei c.d. MO.CA., di cui al D.M. 21 marzo 1973 e ss. (Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale) ed al D. Lgs n. 29/2017 e ss. (Regime sanzionatorio)