Calciobalilla, biliardi e freccette. Obbligo di iscrizione nel registro unico degli operatori del gioco pubblico anche per i bar

I bar, e comunque tutti i proprietari di apparecchi da intrattenimento senza vincita, sono tenuti ad iscriversi nel registro unico degli operatori. Attenzione alle scadenze. 

La norma che estende l’obbligo di iscrizione nel registro unico degli operatori, strumento con il quale il legislatore intende contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, è contenuta nel testo del dl Fiscale su cui il voto finale e’ atteso nel pomeriggio. Il provvedimento, dopo il via libera di Montecitorio atteso per domani, passerà ‘blindato’ al Senato per l’approvazione definitiva.

Il testo originario del provvedimento, prima del passaggio alla Camera, prevedeva l’estensione dell’obbligo di iscrizione al registro istituito presso l’ADM a tutti i produttori, proprietari, possessori e detentori di apparecchi da intrattenimento, compresi quelli che non erogano vincite di denaro.

Una modifica ha ‘corretto’ la norma escludendo dall’obbligo in questione i ‘possessori o i detentori a qualsiasi titolo‘ degli apparecchi in questione (quindi calciobalilla, flipper, oltre che biliardi a tempo o freccette). Questo vuol dire che il bar, il circolo o l’oratorio, se non addirittura l’associazione che ospita un apparecchio di questo tipo, non dovrà versare l’importo richiesto, nonchè adempiere all’obbligo di registrazione seguendo l’iter previsto.

Va precisato che, secondo quanto prevede la norma e a patto che la stessa non subisca una nuova modifica (ipotesi alquanto remota), resta l’obbligo per tutti i proprietari degli apparecchi in questione che ricordiamo possono essere:

  1. a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
  2. c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco e’ regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo .

Questo vuol dire che, ad esempio, il bar che ha acquistato il calciobalilla, o il ping pong, la freccetta, o magari un biliardo con utilizzo a tempo, dovrà adempiere all’obbligo di iscrizione alla stessa stregua di tutti gli altri soggetti indicati nel decreto legge.

Va precisato che per gli apparecchi c-bis, ovvero che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, l’iscrizione è obbligatorio anche per i detentori. 

Il decreto fiscale prevede anche che esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell’iscrizione all’elenco è punita con:

  • una sanzione pecuniaria di 10.000 euro;
  • e con l’impossibilità di iscriversi all’elenco per i 5 anni successivi.

Le disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta/iscrizione/cancellazione del Registro, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento della somma prevista per l’iscrizione, saranno stabile con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

A decorrere dall’istituzione del Registro, e comunque dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovrà prevedere le disposizioni applicative del Registro, l’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della L. 266/2005, verrà abrogato

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha spiegato in una nota che il  Decreto Ministeriale a cui si fa riferimento “detterà le disposizioni applicative relative alla tenuta del Registro, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del versamento”.

Nel frattempo tutti i proprietari degli apparecchi citati dovranno cominciare ad organizzarsi dato che l’iscrizione non implica solo il versamento della cifra rischiesta ma anche  compilazione della domanda on line, possesso di indirizzo p.e.c. e firma digitale, autocertificazione requisiti necessari, ecc..