Indennizzo per cessazione dell’attività commerciale

Riaperti i termini per il periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019, la legge n. 128 del 2 novembre 2019, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.
All’articolo 11-ter, introdotto dalla legge di conversione, al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l’attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 chcembre 2018, n. 145, l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, viene riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, in possesso dei seguenti requisiti:
a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commercia/i presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Ricordiamo che, ai sensi del comma 2, dell’art. 2, del D.Lgs. n. 207/1996, l’erogazione dell’indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell’attività commercia/e;
b) riconsegna de/l’autorizzazione per l’esercizio de/l’attività commerciale e de/l’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest’ultima sia esercitata congiuntamente a/l’attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell’attività dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio.
L’indennizzo è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell’INPS.
L’erogazione dell’indennizzo viene effettuata dall’INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.