Trasmissione telematica dei corrispettivi: regime transitorio riguardante gli esoneri dalla memorizzazione

Come già descritto in precedenti comunicazioni, l’art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015 al comma 1 prevede che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate, al cui art. 22 del D.P.R. 633/1972, memorizzino elettronicamente e trasmettono telematicamente
all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Il citato art. 2 del D. Lgs. n.127/2015 è stato modificato dall’art. 17 D.L. n. 119/2018 il quale prevede che:
–  a partire dal 1° luglio 2019, per i soggetti che superano i limiti previsti dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 (volume d’affari annuo superiore a 400.000 €) è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i suddetti corrispettivi all’Agenzia delle entrate;
–  dal 1° gennaio 2020 l’obbligo diviene generalizzato per tutte le imprese a prescindere dal volume d’affari.
La medesima disposizione ha demandato a un Decreto del MEF l’individuazione di eventuali specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata.
A seguito di un incontro con le Associazioni di categoria, lo scorso 18 maggio, è stato pubblicato in G.U. S.g. n. 115/2019, il Provvedimento nel quale sono state individuate le fattispecie di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (c.d. “scontrino elettronico”).

Si evidenzia che, in fase di prima applicazione, gli esoneri previsti dal Decreto sono da considerarsi transitori e non definitivi.
In particolare l’art. 1 stabilisce che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica:
a) alle operazioni già non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, del D.P.R. n. 696/1996;
b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’ 1% del volume d’affari complessivo dell’attività esaminata dell’anno 2018;
d) alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad es. navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale.

L’art. 2 del Provvedimento, inoltre, prevede che restino invariate le disposizioni relative alle cessioni di carburanti e cessioni di beni o servizi effettuata tramite distributori automatici (c.d. “distributori altamente automatizzati” e “vending machine”).
 Per quanto riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi c.d. “non oil” effettuate da quest’ultimi che rientrerebbero invece nell’obbligo, in analogia con quanto previsto genericamente per le “operazioni marginali” di cui alla lett. c), fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati anche per tali operazioni qualora i compensi/ricavi non superino l’1% del volume di affari complessivo dell’anno 2018.

Il decreto specifica tuttavia che le operazioni rientranti nell’ambito della deroga continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.

A titolo esemplificativo, secondo quanto previsto dalla disciplina derogatoria, a parere dello scrivente Ufficio, rientrano genericamente tra i soggetti esclusi dal nuovo obbligo:
– i commercianti al dettaglio di prodotti del tabacco e generi di monopolio (D.P.R. n. 696/1996 art. 2, c. 1, lett. a) relativamente “le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”);
– gli esercenti distributori carburanti (D.P.R. n. 696/1996 art. 2, c.1 lett. b) relativamente “le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione”. Non sono compresi in questa previsione gli impianti altamente automatizzati e le vending machine come espressamente previsto all’art. 2 del provvedimento del MEF;
– gli esercenti di giornali, riviste e periodici (D.P.R. n. 696/1996 art. 2, c. 1, lett. e) relativamente “le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato”);
– le agenzie di viaggi e i tour operator (D.P.R. n. 696/1996 art. 2, c. 1, lett. ff) relativamente “le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente”).

Si ricorda, infine, che il Decreto rimanda a specifici nuovi atti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Associazioni di categoria, l’individuazione e relative date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall’attuale disciplina.

Confesercenti Direzione Nazionale – Ufficio Tributario – Roma, lì 20.05.2019

– Scarica la circolare sul regime trasitorio per specifici esoneri
– Scarica il Decreto MEF del 18.05.2019
– Scarica il documento sul Regime transitorio esoneri sulla trasmissione telematica dei corrispettivi