Agenzia delle entrate: sanatoria irregolarità formali entro il 31 maggio 2019

Nei giorni scorsi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11/E a chiarimento della “sanatoria delle irregolarità formali”. La sanatoria è valida per le irregolarità formali, in materia di IVA, IRAP, IMPOSTE DIRETTE, IMPOSTE SOSTITUTIVE, RITENUTE E CREDITI D’IMPOSTA, commesse fino al 24 ottobre 2018.

Sono irregolarità formali quelle che non incidono sul pagamento del tributo. Di solito, quelle sanzionate in misura fissa (es. da 250 a 2.000) e non commisurate al tributo.

La sanatoria, va effettuata entro il 31 maggio 2019, con il pagamento con modello F24, di € 200 per ogni anno in cui si ritiene o si sa per certo, di aver commesso delle irregolarità. Quindi, gli anni interessati sono dal 2014 al 2018 (fino al 24 ottobre). Si può pagare anche in 2 rate uguali: la prima entro il 31 maggio 2019 a seconda entro il 2 marzo 2020.

Il codice da usare, nella sezione erario è: PF99. L’anno di riferimento è quello in cui si ritiene o si sa di aver commesso la violazione. In caso di versamento rateale nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese di rif.” va indicato “0102”, nel caso di pagamento della prima delle 2 rate. In caso di pagamento in una unica soluzione va indicato “0101”. Non è ammessa la compensazione.

Esempio di compilazione del modello F24  nel caso di sanatoria relativa a tutti gli anni con pagamento in un’unica rata.

A titolo di esemplificativo, ma non esaustivo, si possono regolarizzare:

– L’errata indicazione o incompleta di dati (codice fiscale, indirizzo, ecc.) nelle dichiarazioni annuali. In questo caso, l’anno da indicare sul mod. F24, non è quello di presentazione della dichiarazione ma l’anno d’imposta cui si riferisce;

– L’omessa o irregolare presentazione dello spesometro o delle comunicazioni delle liquidazioni iva, sempreché, riferita a quest’ultima, si sia assolta l’imposta;
– L’omessa o irregolare presentazione degli elenchi INTRASTAT;
– L’omessa restituzione dei questionari o l’incompletezza degli stessi;
– La tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari
– L’irregolare applicazione del reverse charge, sempreché l’imposta sia stata assolta;
– L’anticipazione di ricavi o la posticipazioni di costi, in violazione del principio di competenza, sempreché la violazione non abbia inciso sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;
– L’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempreché si sia tenuto un comportamento concludente coerente;
– La mancata iscrizione al VIES (quella che consente di effettuare operazioni con soggetti nella UE, senza iva).

La sanatoria si perfeziona:

  1. a) Con il versamento delle somme dovute;
  2. b) Con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

A quest’ultimo riguardo, va detto che la norma stessa, intanto, afferma che la rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020. Ma poi  il  provvedimento del 15/3/2019, dell’AE, ha detto che qualora il contribuente non abbia rimosso tutte le irregolarità per giustificato motivo, ha tempo 30gg a richiesta dell’Agenzia delle Entrate. E comunque, sempre il provvedimento, ha disposto che la mancata rimozione spontanea o su invito dell’Agenzia, non pregiudica il perfezionamento della sanatoria.

Vi sono poi inoltre, casi in cui la rimozione non è necessaria. Si tratta, ad esempio:
–          Delle violazioni in materia di reverse charge;
–          Le violazioni sul principio di competenza;
–          L’omessa presentazione delle liquidazioni periodiche iva.