Nota MIPAAFT e Parere MSE su quantità netta e peso unitario di prodotti ittici congelati/surgelati con “glassatura” (Etichettatura dei prodotti alimentari)

Si informa che il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, con Nota circolare a cura del proprio Ispettorato Centrale QRF (Qualità e Repressione Frodi) Prot. 0000211 del 28/03/2019, ha diramato alle Associazioni di categoria ed alle competenti Amministrazioni pubbliche alcuni chiarimenti, forniti dal Ministero dello sviluppo economico previo apposito quesito in merito all’oggetto, con specifico riferimento all’uniforme applicazione delle già illustrate norme comunitarie di cui all’art. 9 ed all’Allegato IX punto 5 vigente Reg. UE n. 1169/2011 e ss. (Etichettatura dei prodotti alimentari).

In particolare, il predetto Ispettorato del MIPAAFT, per quanto attiene alla corretta indicazione della quantità netta e del prezzo unitario nell’etichetta all’alimento in questione, ha interessato la Direzione generale per la competitività e le PMI del MSE in ordine al graduale affermarsi da parte di alcuni operatori, sul mercato nazionale, delle seguenti prassi:

commercializzare ai consumatori finali o anche verso le collettività (ad es. esercizi di ristorazione etc.) prodotti ittici congelati/surgelati con la c.d. “glassatura” (ovvero “ghiaccio di copertura”), indicando non solo il peso netto, ma anche il peso lordo comprensivo della medesima glassatura;

stabilire il prezzo di tali prodotti in base al peso comprensivo della glassa, in violazione al combinato disposto tra le sopra citate previsioni comunitarie e le vigenti norme nazionali di cui all’art. 15 comma 3 D. Lgs. 206/2005 e ss. (Codice del consumo) ed all’art. 3 Legge n. 441/1981 e ss. (Vendita a peso netto delle merci).

Orbene, la Direzione MSE interpellata ha ricordato anzitutto che la questione relativa a tali consuetudini è stata già affrontata e chiarita a suo tempo dalla Commissione UE, con la Risposta a quesito Q&A 2.12.2 del 2013 in tema di applicazione del richiamato Reg. UE 1169/2011, poi confluita lo scorso anno nell’ambito della propria Comunicazione 2018/C 196/01 pubblicata l’8 giugno 2018, di cui riportiamo di seguito un estratto sull’argomento:

2.4.3. Indicazione della quantità netta.

Il regolamento prevede che «quando l’alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell’alimento non debba includere la glassa». In questo caso, il peso netto dell’alimento è quindi identico al peso netto sgocciolato.

È obbligatorio indicare sull’etichetta sia il «peso netto» che il «peso netto sgocciolato»?

Disposizioni pertinenti: allegato IX, punto 5

Quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, anche il peso netto sgocciolato di questo elemento deve essere indicato, oltre alla quantità netta/peso netto. Ai fini del presente punto, l’acqua congelata o surgelata è considerata come un liquido di copertura e ciò comporta l’obbligo di indicare sull’etichetta il peso netto e il peso sgocciolato. Inoltre, il regolamento specifica che quando un alimento congelato o surgelato è glassato, il peso netto dichiarato non deve comprendere il peso della glassatura (peso netto senza glassatura).

Di conseguenza, il peso netto dichiarato dell’alimento glassato è identico al suo peso netto sgocciolato. Tenuto conto di questo elemento e della volontà di non indurre in errore il consumatore, sono possibili le seguenti indicazioni:

doppia indicazione:

peso netto: X g e

peso netto sgocciolato: X g;

indicazione comparativa:

peso netto = peso sgocciolato = X g;

indicazione unica:

peso netto (senza glassatura): X g..

Alla luce di tale Risposta a quesito Q&A formulata dalla Commissione UE, la Direzione MSE interrogata dall’Ispettorato MIPAAFT in relazione alla quantità di alimento da trascrivere ha ribadito che nel caso prospettato non rientra tra le facoltà degli operatori del settore alimentare vendere ai consumatori finali od alle collettività i prodotti che riportino in etichetta, oltre all’indicazione del peso netto, anche il peso del prodotto lordo, comprensivo della glassatura.

Si intende che tale parere deriva dalla corretta interpretazione dell’art. 36.1 richiamato Reg. UE 1169/11, a norma del quale non è infatti possibile fornire alla clientela informazioni volontarie ulteriori concernenti le indicazioni obbligatorie di cui ai precedenti artt. 9 e 10, fermo restando che nella fattispecie l’eventuale inserimento aggiuntivo del peso “al lordo della copertura glassata” è suscettibile tra l’altro di indurre in errore l’utente circa l’effettiva quantità consumabile dell’alimento acquistato.

NB: nulla vieta che l’indicazione aggiuntiva di tale peso lordo sia riportata a titolo meramente informativo o per altri scopi commerciali nell’ambito delle relazioni tra i fornitori, all’unica condizione che il prezzo destinato all’acquirente consumatore venga computato sulla base del solo peso “al netto della glassatura”.

Per quanto attiene altresì al prezzo da riportare in etichetta, il dicastero interpellato ha ribadito che i prodotti alimentari immersi in un liquido di governo – ancorché congelato o surgelato – devono riportare in etichetta, ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 84/2000 e ss. (Recepimento Direttiva n. 98/6/CE sulla tutela dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi di vendita), il prezzo per unità di misura con riferimento al peso netto del prodotto sgocciolato.

Non è casuale che tale disposizione nazionale sia stata successivamente confermata a norma del sopra citato art. 15 comma 3 D. Lgs. 206/2005 e ss. (Codice del consumo), che a sua volta come è noto così recita: “Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.”.

Riepilogando in sintesi, il Ministero dello sviluppo economico, pur ritenendo che l’indicazione del prezzo per unità di vendita sia obbligatoria in relazione al solo peso netto senza glassatura e pur prendendo atto che il settore interessato ha mantenuto ad oggi la sopra descritta prassi della “doppia indicazione” nelle more di un successivo chiarimento ufficiale della Commissione UE circa l’eventuale divieto di indicare in etichetta il peso al lordo della glassatura, ha suggerito all’Ispettorato Centrale QRF (Qualità e Repressione Frodi) del MIPAAFT di divulgare in via preliminare agli operatori del settore la seguente Risoluzione interpretativa in merito all’oggetto:

  • ai fini della corretta etichettatura degli alimenti glassati preimballati destinati al consumatore finale ed alle collettività, non è permesso indicare il c.d. “doppio peso”, ancorché ciò avvenga su base meramente volontaria;

  • l’indicazione del prezzo per unità di vendita deve essere riferita al solo peso netto senza la c.d. “glassatura”, non anche al peso comprensivo della medesima copertura conservativa;

  • il mantenimento del “doppio peso”, a titolo puramente informativo o per altri scopi di natura commerciale, sarà consentito soltanto per quanto concerne l’ambito delle relazioni tra i fornitori del prodotto;

  • preso atto dell’attuale consuetudine della doppia indicazione del peso, occorrerà prevedere un congruo periodo transitorio, teso a permettere lo smaltimento delle etichette già ordinate e riportanti il “doppio peso”.

In conclusione, alla luce di tale parere, l’Ispettorato Centrale QRF ha ritenuto opportuno assegnare agli operatori un termine utile di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione della propria Nota Prot. 0000211, dunque sino al 28 marzo 2020, entro il quale sarà possibile smaltire i prodotti che riportino indebitamente in etichetta oltre al peso netto anche l’indicazione del peso al lordo della c.d. “glassatura”.