Modalità applicative del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner)

Con la DGR in oggetto la Regione ha:
1. definito le modalità per l’applicazione del divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (corner);
2. inserito modifiche relativamente ai provvedimenti comunali conseguenti la mappatura dei luoghi sensibili;
3. definito la tempistica per l’attuazione dei provvedimenti comunali nel caso di aggiornamento della “mappatura dei luoghi sensibili” dovuta all’apertura di nuovi luoghi sensibili;
4. modificato interamente il “regime sanzionatorio” previsto dall’attuale DGR n.831.
Nello specifico per quanto riguarda i “corner” così come definiti dall’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica) la DGR prevede;
1. che l’attività di raccolta delle scommesse svolta in locali situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili non può protrarsi oltre la scadenza dei contratti di concessione in essere e comunque, non oltre il 31 dicembre 2019;
2. il divieto di nuova installazione dei corner a decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione della DGR in oggetto.
Per quanto riguarda le sale giochi e le sale scommesse la DGR stabilisce che il periodo di proroga di 6 mesi LEGATO alla RICHIESTA DI DELOCALIZZAZIONE della sala giochi/scommessa PUO’, in ragione di particolari esigenze del Comune, ESSERE PROROGATO per un massimo di ulteriori SEI MESI . La decisione di concedere la “proroga per un massimo di ulteriori 6 mesi” non è automatica ma bensì in capo alla volontà dei Comuni che dovranno motivarla con un relativo provvedimento ed è usufruibile nel caso vi sia la richiesta di “delocalizzazione” dell’attività.
Nel caso di aggiornamento da parte del Comune della “mappa dei luoghi sensibili”, dovuta anche all’apertura di nuovi “luoghi sensibili” (così come definiti dall’Art.6 comma 2bis LR 5/2013), la DGR stabilisce che, per salvaguardare l’investimento degli operatori economici che si ritroverebbero posizionati a una distanza inferiore a 500 metri dai nuovi punti sensibili, i
provvedimenti di divieto di esercizio (chiusura/delocalizzazione), debbano stabilire un “periodo congro a consentire l’ammortamento effettuato dagli operatori” e comunque non eccedente la
durata massima di dieci anni dalla notifica dell’approvazione dell’aggiornamento della mappatura. Tale precisazione è da riferirsi a tutti gli esercizi che sono autorizzati ad ospitare
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (art. 110 comma 6 del TULPS e art. 86 e 88 del TULPS ovvero sale giochi, sale scommesse, esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e
bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni…).
In merito alle diverse sanzioni (le cui applicazioni sono in capo ai Comuni), vi informo che la DGR ha riscritto interamente il paragrafo “Sanzioni” della delibera n. 831. Relativamente al
nuovo paragrafo vi segnalo in particolare che;
• per le sale gioco, sale scommesse e i corner l’inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività comporta la chiusura dell’esercizio e l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 9.000,00 euro. Il divieto di prosecuzione delle attività di raccolta scommesse per il corner, si attua con la disattivazione degli apparecchi per il gioco d’azzardo presenti nell’esercizio;
• mentre per gli esercizi, l’inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000,00 euro per ogni apparecchio e la chiusura mediante sigilli dell’apparecchio.
Infine la DGR chiarisce che “Con riguardo alla tempistica di adozione di provvedimenti di chiusura da parte del Comune si precisa che i sei mesi previsti dalla delibera n. 831 decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione in cui il Comune notifica al titolare che, a seguito della mappatura, l’esercizio è collocato in zona soggetta al divieto”.
In allegato, scaricabili, la DGR n 68 del 21.01.2019 e la DGR n 831/2017