Web tax 2019: imposta sui servizi digitali contenuta nella Legge di Bilancio 2019

Tra le principali disposizioni in materia fiscale contenute nella Legge n.145 del 30 dicembre 2018, c.d. “Legge di Bilancio 2019”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2019, merita particolare attenzione l’imposta sui servizi digitali (c.d. “Web Tax”), disciplinata dall’art.1 commi 35-50 della sopracitata norma.
L’imposta sui servizi digitali si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa (quindi persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla tipologia e dalla forma giuridica utilizzata) che prestano tali servizi e che:
–  realizzino congiuntamente nell’anno solare:
> un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a € 750.000.000,00;
> un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio italiano non inferiore a € 5.500.000,00.
– L’imposta si applica esclusivamente con aliquota secca fissata al 3% dei ricavi da servizi digitali prodotti dal soggetto passivo e viene versata entro il mese successivo di ciascun trimestre (I° trim. 2019 – versamento aprile 2019; II° trim. 2019 – versamento luglio 2019. etc.). La base imponibile alla quale applicare l’imposta è formata quindi dai suddetti ricavi assunti al lordo dei costi e al netto dell’IVA e di altre eventuali imposte indirette.
– La dichiarazione dell’imposta avviene invece con cadenza annuale e riguarda l’ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta.
> Per ricavi da servizi digitali si intendono quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:
> veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (presumibilmente Motori di ricerca, Providers, etc.);
> messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (pres. Social Networks, Marketplaces, etc);
> trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale (pres. Segmentazione di mercato svolta da imprese digitali a seguito di autorizzazione diretta o indiretta concessa dall’utente).
– Il periodo d’imposta coincide con l’anno solare;
– Un ricavo si considera tassabile se l’utente (colui che si avvale materialmente del servizio digitale) è effettivamente localizzato nel territorio dello Stato al momento della fruizione nel periodo di imposta interessato. A riguardo un utente è considerato localizzato nel territorio dello Stato qualora:
1. nel caso di un servizio di veicolazione su interfaccia digitale di pubblicità mirata, i servizi promozionali in questione figurano sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il device è utilizzato da quest’ultimo nel territorio dello Stato;
2. nel caso di un servizio di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale, che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi:
a. se il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale che facilita cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, quest’ultimi utilizzano un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere all’interfaccia digitale e concludono un’operazione corrispondente sulla stessa nel periodo di imposta interessato (pres. Amazon, Ebay, etc.);
b. se il servizio comporta un’interfaccia digitale multilaterale diversa da quelle definite nel punto a) consistente in un conto online, sottoscritto dall’utente nel territorio dello Stato per l’intero o solo una parte del periodo d’imposta, che gli consenta di accedere ad una qualsiasi interfaccia digitale ed utilizzare i fondi presenti sul conto stesso per acquistare servizi digitali di qualsiasi natura (pres. Portafogli elettronici: Skrill, Neteller, Paypal, etc.);
c. nel caso di servizio di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale, tali dati devono essere stati prodotti da un utilizzo di un dispositivo nel territorio dello Stato, nel corso del periodo di imposta interessato o di un periodo d’imposta precedente.
Si ricorda infine che l’effettiva attuazione ed i chiarimenti in merito agli attuali dubbi interpretativi riguardanti la “Web tax” sono subordinati alla emanazione di regolamenti attuativi e provvedimenti operativi dell’Amministrazione finanziaria da emanare entro 4 mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio (la norma richiama espressamente la previsione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in collaborazione con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite l’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale nonché l’emanazione di uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate).
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