Procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione delle “Slot Machine” dismesse dal mercato a seguito della riduzione del numero degli apparecchi.

L’Agenzia Dogane Monopoli (ADM) ha introdotto una nuova procedura di smaltimento, cessione o trasferimento delle “Slot Machine” e delle relative schede di gioco.

Come è noto, l’art. 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., attivi alla data del 31 luglio 2015.

L’art. 6-bis, comma 1, del DL n. 50/2017, introdotto dalla legge di conversione, n. 96/2017, stabilisce che detta riduzione deve essere attuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e fissa il numero massimo di nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., ammessi alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2017 definisce le modalità di attuazione della riduzione del numero dei nulla osta di esercizio, prevedendo che ciascun concessionario della conduzione della rete telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento procede:

– nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto medesimo e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero dei nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016;

– entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore riduzione del numero dei nulla osta, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016.

L’art. 1, comma 1050, della legge n. 205/2017, al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS, che vengono dismessi dal mercato, prevede che, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stabilita una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi stessi.

In attuazione del menzionato art. 1, comma 1050, della legge n. 205/2017, è stato adottato il decreto del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli 30 marzo 2018, che fa rinvio ad un provvedimento dirigenziale per la definizione delle relative modalità attuative.

Il provvedimento è stato approvato il 30 aprile 2018 (provv. 72041 R.U.). In allegato allo stesso vi è la “Procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi dismessi dal mercato”.

Per tutti gli apparecchi da dismettere, a partire dal 1° maggio 2018, è necessario seguire una serie di adempimenti.

1) Entro 10 gg lavorativi dalla dismissione, è necessario comunicare l’ubicazione dell’apparecchio all’Ufficio territoriale ADM competente in base alla sede legale dell’azienda, utilizzando, se disponibile, la modulistica presente sul sito dell’Agenzia Dogane Monopoli nell’area dedicata agli operatori. La modulistica andrà firmata con firma digitale dal legale rappresentante e caricata nel software presente sempre nell’area riservata agli operatori.

Il sistema genera una ricevuta che va accuratamente conservata, poiché la data in essa riportata attesta l’inoltro della comunicazione.

ATTENZIONE:

– In caso di cambio di ubicazione degli apparecchi, successivo alla comunicazione sopra citata, va prodotta una ulteriore comunicazione con le stesse modalità.

– In caso di omissione della comunicazione o di comunicazione non veritiera o di comunicazione fuori termine, l’impresa verrà cancellata dall’Elenco Ries.

2) Entro 6 mesi dalla data di dismissione, è obbligatorio lo smaltimento degli apparecchi (le smart card in essi contenute vanno riconsegnate ad ADM). Ai fini dello smaltimento è necessario consegnare l’apparecchio e/o la scheda ad un’impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Utilizzando la modulistica presente sul sito dell’ADM, nell’area riservata, almeno 10 gg. lavorativi prima della consegna dell’apparecchio e/o della scheda, si deve inoltrare una dichiarazione all’Ufficio territoriale ADM in cui si dichiara la data esatta nella quale gli apparecchi e le relative schede di gioco saranno consegnati alle imprese di smaltimento.

Se l’impresa iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è situata in una Regione diversa da quella dove si trova la sede legale dell’impresa o la residenza del proprietario degli apparecchi (in caso di ditta individuale) è necessario inviare la comunicazione anche all’Ufficio Territoriale ADM competente per sede legale dell’impresa di smaltimento.

Se gli apparecchi e/o le schede di gioco vengono consegnati ad impresa non iscritta al Sistri, al momento della consegna bisognerà compilare il Formulario Identificazione Rifiuti, redatto in 4 copie. Il formulario è fornito dall’impresa cui si consegnano gli apparecchi; una copia deve essere conservata per 5 anni.

Se invece l’impresa cui viene consegnato l’apparecchio e/o la scheda è iscritta al Sistri (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) in base alla normativa vigente non si è tenuti alla compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti ma solamente a quella della scheda Sistri, che deve essere trasmessa in copia completa, ovvero con i dati identificativi degli apparecchi e/o delle schede di gioco, al proprietario degli apparecchi; anche la Scheda Sistri (nel caso in cui sia utilizzata) deve essere conservata per cinque anni dal proprietario degli apparecchi.

Entro 10 gg. lavorativi dalla consegna degli apparecchi e/o delle schede di gioco si deve inviare all’Ufficio territoriale ADM competente un modulo presente sul sito dell’Agenzia Dogane Monopoli, nell’area dedicata agli operatori, contenente la dichiarazione di consegna apparecchi e schede.

ATTENZIONE:

– La violazione degli obblighi di comunicazione (anche in caso di comunicazioni non veritiere), dei termini per la consegna, per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi e/o delle schede di gioco, la violazione dell’obbligo di trasferimento degli apparecchi, di compilazione del Formulario Identificazione Rifiuti, di compilazione della scheda Sistri e di conservazione dei medesimi comportano la cancellazione dall’elenco Ries. Stessa sanzione è prevista nel caso in cui si consegnino gli apparecchi e/o le schede di gioco ad aziende non iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In alternativa allo smaltimento ed alla distruzione, la procedura in esame prevede la cessione o il trasferimento in conto lavorazione delle Slot Machine/Awp e delle relative schede di gioco.

Entro 6 mesi dalla data di dismissione è infatti possibile:

-Trasferire in conto lavorazione la Slot Machine (rigenerazione dell’apparecchio);

-Vendere la Slot Machine e/o la scheda ai produttori o ad operatori esteri; nel caso di operatori esteri è possibile vendere il solo mobile senza la relativa scheda di gioco.

Qualora si decida di vendere l’AWP è necessario produrre fattura e Documento di trasporto con elenco analitico di tutti gli apparecchi, dei loro codici identificativi e delle schede oggetto della transazione.

Se invece si opta per il trasferimento della Awp e/o della scheda di gioco in conto lavorazione è necessario stilare il relativo Documento di trasporto ed un regolare contratto tra le parti.

Nel caso in cui si proceda alla vendita del solo apparecchio all’estero (all’estero, come si è detto, non si può infatti vendere la scheda di gioco) sarà necessario compilare una bolletta doganale completa del numero fornito dall’ADM (MRN assegnato nella fase di registrazione dei Documenti informatizzati per l’esportazione) oppure fattura di vendita per le esportazioni (per esportazioni fuori Unione europea) o documento di trasporto da cui risulti che è avvenuta una vendita ad operatore estero residente nell’UE.

Nel caso di vendita ad operatore avente sede o residenza nella Repubblica di San Marino deve essere predisposto un Documento di accompagnamento ed una fattura in quadruplice copia da parte del venditore che deve trasferirla all’acquirente.

ATTENZIONE:

– La documentazione deve essere conservata per cinque anni.

Nel momento in cui il proprietario degli apparecchi o delle schede trasferiti in conto lavorazione, rientra nel possesso dei medesimi per la reimmissione sul mercato, deve inoltrare all’Ufficio territorialmente competente di ADM apposita dichiarazione anch’essa reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’area dedicata.

– La violazione degli obblighi di comunicazione (anche in caso di comunicazioni non veritiere), dei termini per il trasferimento degli apparecchi e/o delle schede di gioco e per la rigenerazione dei medesimi nonché per la conservazione della documentazione a questi relativa, comporta la cancellazione dall’elenco Ries.