Credito di imposta per le librerie (tax credit): disposizioni applicative

La legge di stabilità 2018 (legge n. 205/2017, art. 1, c. 319), ha previsto il credito d’imposta in oggetto per le librerie. Un decreto da emanare entro 60gg. dal 1° gennaio 2018, avrebbe dovuto regolamentare questo credito d’imposta Il decreto è stato emanato il 23 aprile 2018 (G.U. 7 giugno 2018)!

Art. 1 Oggetto e requisiti
Il credito d’imposta spetta al settore delle vendite al dettaglio di libri in esercizi specializzati, con codice ATECO principale:
47.61 Commercio al dettaglio di libro nuovi in esercizi specializzati
47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano

Requisito fondamentale:
aver sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall’art. 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati dall’art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Bisogna realizzare almeno il 70% dei ricavi complessivi, nel commercio di libri (nuovi e/o usati).

Art. 2 Riconoscimento del credito d’imposta
Come già diceva la norma, il credito d’imposta spetta:
fino ad un massimo annuo di € 20.000, per gli esercenti librerie “che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite”.

Come si calcola il credito d’imposta, ne parliamo di seguito.

Art. 3 Parametri per il calcolo del credito d’imposta
Il credito d’imposta, con riferimento al singolo punto vendita, è “parametrato”, o meglio, deve fare riferimento (o riguarda), alle voci riportate in tabella:

TABELLA 1
MASSIMALI DI COSTI AI FINI DELLA PARAMETRAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
TEORICO

Parametro (*)

Massimale Euro

a) Imposta municipale unica – IMU

3.000

b) Tributo per i servizi indivisibili – TASI

500

c) Tassa sui rifiuti – TARI

1.500

d) imposta sulla pubblicità

1.500

e) tassa per l’occupazione di suolo pubblico

1.000

f) spese per locazione, al netto IVA

8.000

g) spese per mutuo

3.000

h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente

8.000

(*) Le voci sono riferite agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta.

 

TABELLA 2
PERCENTUALE DELLE VOCI DI COSTO UTILIZZATI QUALI PARAMETRI VALIDA PER QUANTIFICARE IL CREDITO DI IMPOSTA TEORICO

Scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, con riferimento all’anno precedente

Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito di imposta teorico spettante (*)

I. fino a euro 300.000

100%

II. compreso tra euro 300.000 e euro 600.000

75%

III. compreso tra euro 600.000 e euro 900.000

75%

IV. superiore a euro 900.000

25%

(*) Nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione li libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi, ciascuna percentuale è ridotta del 5%.

Art. 4 Richiesta di riconoscimento del credito d’imposta
La domanda del credito va presentata in via telematica, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (“DG biblioteche e istituti culturali”), su appositi modelli predisposti dalla medesima DG, corredata della eventuale documentazione richiesta.
La domanda va presentata entro il 30 settembre di ogni anno.
Entro 30gg. la DG, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti richiedenti il riconoscimento del credito d’imposta.

Vi sono poi delle priorità:
La DG procede, in una prima fase, a riconoscere il credito d’imposta ai soggetti esercenti una unica attività nel settore della vendita al dettaglio di libri, in esercizi specializzati, presente nel territorio comunale.
Poi, dopo questa ripartizione, la Dg, provvede al riparto in base alle risorse disponibili.
Se le richieste superano le disponibilità, la DG, procede al riparto per gli scaglioni di fatturato visti sopra, partendo dal più basso al più alto.

Art. 5 Utilizzo del credito d’imposta
Questo credito d’imposta, come tanti, non concorre a formare la base imponibile ai fini imposte sul reddito, irap ed ai fini del rapporto previsto per gli interessi passivi. E’ utilizzabile solo in compensazione, ed il modello F24, deve essere presentato solo in via telematica.

Art. 6 Cause di revoca del credito e recupero del beneficio
Il credito decade o è revocato:

  1. nei casi previsti dalle norme fiscali e tributarie vigenti;

  2. qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti dal presente decreto.

In questi casi si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato degli interessi e sanzioni.
Il termine di decadenza, per i controlli ed accertamenti, è il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui il credito è stato utilizzato.

Art. 8 Disposizioni finali
Entro 30gg dal 7 giugno, la DG predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste del credito.

SCARICA LA VERSIONE INTEGRALE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/04/2018 (TAX CREDIT)