Divieto di vendite promozionali antecedenti ai saldi di fine stagione. Le indicazioni del Comune di Parma

Il Comune di Parma ha diffuso una nota in cui si ribadisce alle attività commerciali di Parma il divieto di effettuare vendite promozionali delle seguenti tipologie merceologiche: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, ossia nei trenta giorni precedenti il primo giorno feriale antecedente l’Epifania (con la specifica che nel caso in cui detto giorno coincida con il lunedì l’inizio dei saldi sarebbe anticipato al sabato), e nei trenta giorni precedenti il primo sabato di luglio e, quindi, con riferimento all’anno corrente, a far tempo dal 06 giugno 2018.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 22, c.3 del D.lgs. n. 114/1998, la violazione delle disposizioni dell’art. 15 del D.lgs. n. 114/1998 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 ad Euro 3.096,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 1.032,00.
Si precisa, infine, che al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni anzidette, a partire dalla prossima settimana, saranno operati approfonditi controlli da parte della Polizia Municipale.
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