Esercizi legittimati alla vendita delle sigarette elettroniche. Procedure autorizzative

Come si ricorderà la FIESEL, Federazione degli esercenti la vendita di sigarette elettroniche, già il 22 novembre 2017, con nota Prot. n.108, aveva avvisato che anche la vendita e la distribuzione delle sigarette elettroniche sarebbe stata presto riservata alle tabaccherie e che la legge ne avrebbe consentito la commercializzazione fuori dal canale delle rivendite di tabacchi solo in negozi specializzati aventi come attività prevalente la vendita di e-cig.

Successivamente, questo Ufficio, con circolare prot. n. 4603, del 9 gennaio scorso, avente ad oggetto “Legge di Bilancio 2018. Principali disposizioni di interesse degli associati”, aveva comunicato che l’art. 1 della predetta legge (poi pubblicata con n. 205/2017), ai commi 75-76, ha modificato la disciplina relativa alla vendita delle sigarette elettroniche.

La legge di Bilancio prevede, in particolare, che la vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di tabacchi. Un decreto direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, avrebbe dovuto stabilire, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell’attività di vendita dei prodotti di cui sopra e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Nelle more dell’adozione del decreto, agli esercizi sopra elencati veniva consentita la prosecuzione dell’attività.

Orbene, il predetto Decreto direttoriale è stato approvato il 16 marzo e pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 23 marzo successivo (D.D. n. 47885/RU – Modalità e requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento da parte degli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni).

Gli esercizi di vicinato, come definiti dall’ art. 4, del D. Lgs. n. 114/98, le farmacie e le parafarmacie che già effettuavano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione, per continuare ad esercitare l’attività devono aver inoltrato all’Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia del decreto direttoriale, un’istanza, conforme al modello allegato al decreto medesimo (e che alleghiamo alla presente), per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’ art. 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che intendono esercitare l’attività di vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione, devono inoltrare all’Ufficio dei monopoli competente per territorio l’istanza (in bollo) di cui sopra prima di iniziare l’attività medesima.

Nel caso degli esercizi di vicinato, il legale rappresentante è tenuto a rendere una dichiarazione dalla quale risulti il valore delle vendite, registrate nell’ultimo anno solare, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, nonché il valore delle vendite delle eventuali altre attività dell’esercizio, allo scopo di consentire la verifica della prevalenza dell’attività di vendita dei prodotti da inalazione e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio sui prodotti di altro genere.

L’autorizzazione ha validità biennale, viene richiesta e rilasciata per ciascun locale in cui si vuole effettuare la vendita e va rinnovata presentando apposita istanza (mediante il medesimo modello di cui si è detto) trenta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione medesima.

Gli Uffici dei monopoli istituiscono un registro degli esercizi autorizzati distintamente per esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie.

Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati sono obbligati a fornirsi dei prodotti da inalazione senza combustione esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.

Per una conoscenza completa di ogni altro aspetto vi rimandiamo alle successive note, allegando, altresì, le FAQ sull’applicazione del Decreto Direttoriale pubblicate sul sito dell’AAMS.

Cordialmente,

Giuseppe Dell’Aquila

CONTENUTI TECNICI DEL DECRETO DIRETTORIALE AAMS n. 47885/RU, DEL 16/3/2018

L’istanza da inviare all’Ufficio dei monopoli competente per territorio riporta:

a) la denominazione della società o della ditta titolare dell’esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia, la sede legale, il numero di partita Iva, il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;

b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione dell’esercizio;

c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui è ubicato l’esercizio;

d) la dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dalla quale risulti:

1) che è titolare di esercizio di vicinato, di farmacia o di parafarmacia e che è in regola con le disposizioni vigenti che ne regolano l’attività;

2) che non ha riportato condanne per contrabbando e per delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione;

3) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

4) nel caso di esercizio di vicinato, il valore delle vendite registrate nell’ultimo anno solare dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, nonché il valore delle vendite delle eventuali altre attività dell’esercizio (ciò per consentire la verifica della prevalenza dell’attività di vendita dei prodotti da inalazione e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio sui prodotti di altro genere). In caso di recente attivazione dell’esercizio, tali valori sono riferiti alla frazione di anno solare in cui è stata esercitata l’attività. Qualora l’attività è esercitata da meno di tre mesi e nel caso di esercizio di vicinato di prossima attivazione, i valori delle vendite sono dichiarati entro quindici giorni dalla fine dei primi tre mesi di attività.

Nell’istanza di cui sopra è riportata, altresì, la dichiarazione del legale rappresentante con la quale lo stesso si impegna:

a) a verificare che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina commercializzati siano conformi alle disposizioni dell’art. 21, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni (recepimento in Italia della “Direttiva Tabacco”;

b) a osservare il divieto di vendita ai minori dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e a verificare la maggiore età dell’acquirente, richiedendo, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta; qualora la vendita sia effettuata mediante distributori automatici, a dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica dell’acquirente;

c) ad osservare il divieto di vendita a distanza di prodotti dei prodotti di cui alla lettera b), ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato;

d) a comunicare la modifica che dovesse eventualmente intervenire relativamente agli elementi identificativi già comunicati.

L’Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della istanza, rilascia l’autorizzazione, ferma restando la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali ulteriori titoli abilitativi prescritti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività.

L’autorizzazione ha validità biennale.

L’eventuale istanza di rinnovo dell’autorizzazione è presentata trenta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione medesima ed è conforme al modello di cui sopra.

L’autorizzazione non abilita alla preparazione o confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

Gli Uffici dei monopoli istituiscono un registro degli esercizi autorizzati distintamente per esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, nel quale sono riportati la denominazione della società o della ditta titolare dell’esercizio, la sede legale, il numero di partita Iva, il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante; le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione dell’esercizio; il comune, la via ed il numero civico o la località in cui è ubicato l’esercizio; la data di autorizzazione e gli estremi di eventuali provvedimenti sanzionatori adottati.

Gli Uffici dei monopoli, qualora riscontrino nell’ambito della ordinaria attività di controllo, che:

a) esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie, effettuano, in mancanza di autorizzazione, l’attività di vendita dei prodotti, dispongono la sospensione dell’attività di vendita dei medesimi prodotti fino all’inoltro dell’istanza;

b) non sussiste o sia venuto meno lo status di esercizio di vicinato, di farmacia o di parafarmacia, dispongono la decadenza dall’autorizzazione;

c) esercizi commerciali diversi dagli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie effettuano la vendita dei prodotti, procedono ai sensi dell’art.5 della legge n. 50/941;

d) nel caso di esercizio di vicinato, il valore delle vendite annuali dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo non è prevalente rispetto al valore delle vendite annuali delle eventuali altre attività dell’esercizio, dispongono la decadenza dall’autorizzazione;

e) esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie preparano o confezionano prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, applicano le sanzioni ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni2.

È onere degli esercizi di vicinato esibire, salvi gli ulteriori accertamenti di competenza degli Uffici dei monopoli, le scritture contabili obbligatorie dalle quali risultino i valori delle vendite, avvalendosi, qualora occorra, di documentazione contabile riepilogativa e di concordanza.

Gli esercizi commerciali diversi dagli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che al 23 marzo 2018 erano in possesso di prodotti da inalazione senza combustione avevano facoltà di cedere i prodotti medesimi ai soggetti fornitori e ai soggetti autorizzati ai sensi del decreto entro il termine di trenta giorni dalla predetta data, mentre gli esercizi di vicinato per i quali venga meno la prevalenza del valore delle vendite annuali dei prodotti da inalazione senza combustione rispetto al valore delle vendite annuali delle eventuali altre attività dell’esercizio possono avvalersi della facoltà di cedere i prodotti ai propri fornitori o a soggetti autorizzati alla vendita entro 30 giorni dalla fine del relativo anno.

Approvvigionamento dei prodotti
Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati sono obbligati a fornirsi di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, i quali sono obbligati ad evadere l’ordine di fornitura di prodotti dai medesimi commercializzati previa richiesta all’Agenzia di registrazione e assegnazione del codice identificativo univoco dei prodotti ai sensi dell’articolo 4 dello stesso decreto.

I documenti commerciali emessi dai soggetti fornitori, per ciascuna operazione, che accompagnano i prodotti e sono consegnati al destinatario, devono essere conservati, unitamente ai rispettivi ordini di fornitura, dagli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie autorizzati ai sensi del presente decreto per un periodo di dieci anni decorrente dall’anno contabile di emissione, anche in caso di cessazione dell’attività autorizzata.

I documenti commerciali e gli ordini di fornitura e, per gli esercizi di vicinato, i documenti contabili relativi al valore delle vendite dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, nonché i documenti contabili relativi al valore delle vendite degli altri prodotti e servizi, sono resi disponibili agli Uffici dei monopoli nell’ambito dell’attività di controllo di competenza.

RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI RELATIVI AL DECRETO DIRETTORIALE 16 MARZO 2018
D1. A quale Ufficio dei monopoli deve essere inoltrata la domanda per richiedere l’autorizzazione?
R1. La domanda deve essere inoltrata all’Ufficio dei monopoli competente per la regione in cui è localizzato l’esercizio di vicinato, la farmacia, la parafarmacia. I recapiti dell’Ufficio sono disponibili nel sito internet nella sezione “Chi siamo / Articolazione uffici / Organigramma periferico – Area monopoli”

D2. Cosa si intende per “valore delle vendite registrate nell’ultimo anno solare dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo”, nonché per “valore delle vendite delle eventuali altre attività dell’esercizio”?
R2. Il comma 5-bis dell’articolo 62-quater del Testo unico delle accise, prevede che per gli esercizi di vicinato “l’attività di vendita” dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo sia prevalente rispetto alle eventuali altre attività dell’esercizio. La prevalenza “dell’attività di vendita”, pertanto, non può che essere riferita “al valore delle vendite”, comprensive di tutte le imposte (imposta sul valore aggiunto, imposta di consumo). In pratica, il valore dell’attività di vendita corrisponde al prezzo complessivo di vendita al pubblico dei beni e servizi oggetto delle due tipologie di attività. Il requisito della prevalenza deve sussistere in riferimento a ciascun locale autorizzato e ad un anno solare di attività.

D3. Come è possibile verificare la conformità dei prodotti a quanto previsto dai commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 6/2016?
R3. Poiché l’autorizzazione prevista dall’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (Testo unico delle accise), non abilita alla preparazione e confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione, la conformità dei prodotti a quanto stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, deve essere assicurata dai fabbricanti. In considerazione della responsabilità solidale del soggetto che commercializza i prodotti, prevista in termini generali dal Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005), il soggetto medesimo è tenuto, come stabilito dal decreto direttoriale 16 marzo 2018, a verificare detta conformità con le modalità ritenute più opportune, compresa l’acquisizione di certificazioni e dichiarazioni rese dai fabbricanti.

D4. L’autorizzazione prevista dal decreto direttoriale 16 marzo 2018 può essere riferita a più locali?
R4. No. L’autorizzazione deve essere richiesta per ciascun locale (esercizio di vicinato, farmacia, parafarmacia) che effettua l’attività di vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, anche se gestiti da un’unica ditta individuale o società. Qualora intervenga una variazione della denominazione della società o della ditta titolare dell’esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia, della sede legale, del numero di partita Iva, del codice fiscale e delle generalità del legale rappresentante, delle generalità delle persone eventualmente delegate alla gestione dell’esercizio, del comune, della via, del numero civico o della località in cui è ubicato l’esercizio, se ne deve dare comunicazione all’Ufficio competente per territorio entro 15 giorni dalla intervenuta variazione.

D5. L’autorizzazione prevista dal decreto direttoriale 16 marzo 2018 si riferisce anche ai distributori automatici di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina?
R5. Poiché l’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (Testo unico delle accise), consente la vendita dei prodotti in questione agli esercizi di vicinato, farmacie, parafarmacie, la relativa autorizzazione è riferibile anche ai distributori automatici a condizione che gli stessi siano installati presso i locali autorizzati in modo che siano ordinariamente riconducibili all’attività di quest’ultimi.

D6. Prima di ricevere l’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale 16 marzo 2018 bisogna sospendere l’attività?
R6. Il comma 1 dell’articolo 1 si riferisce agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che alla data di pubblicazione del decreto direttoriale 16 marzo 2018 già esercitavano l’attività di vendita dei prodotti liquidi da inalazione. Tali esercizi possono proseguire l’attività ma sono tenuti a presentare l’istanza entro trenta giorni dalla sopraindicata data. Il comma 2 dello stesso articolo si riferisce, invece, agli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che intendono, in futuro, esercitare la suddetta attività: in tal caso devono ottenere l’autorizzazione prima di iniziarla.

D7. La domanda di autorizzazione è soggetta a bollo?
R7. Ai sensi del dPR n. 642/1972, le domande della specie sono soggette all’imposta di bollo.

D8. Il divieto di vendita ai minori dei prodotti liquidi da inalazione è applicabile anche nei confronti dei prodotti che non contengono nicotina?
R8. Il comma 5-bis dell’articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (Testo unico delle accise) prevede che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione degli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, alla vendita e all’approvvigionamento “dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina”, deve essere osservato, tra gli altri, il criterio della “effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori”. Il decreto direttoriale 16 marzo 2018, recando le disposizioni attuative del citato comma 5-bis, non può che riferire il criterio della “effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori” ai prodotti che sono oggetto di autorizzazione, “contenenti o meno nicotina”. Per evidenti ragioni di ragionevole e uniforme applicazione della legge, tale divieto deve essere osservato anche dagli altri soggetti abilitati alla vendita al pubblico dei prodotti in questione.

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