Indicazione della sede dello stabilimento di produzione sugli alimenti preimballati.

Dal 5 aprile 2018 sono applicabili le norme di cui al D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 145, “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015”.

Come è noto, ai sensi del Regolamento 25.10.2011, n. 1169/2011/UE, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, non sarebbe obbligatoria nel nostro Paese l’indicazione, nelle etichette apposte sugli alimenti preimballati, e cioè sulle “unità di vendita destinate a essere presentate come tali al consumatore finale e alle collettività, costituite da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolte interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio”, riportare l’indicazione dello stabilimento di produzione, originariamente obbligatoria in Italia ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 109/92.

Tuttavia, il Governo, approvando il D. Lgs. n. 145/2017, ha reintrodotto tale obbligo, prevedendo che i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Ovviamente, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 145 non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività (ossia qualunque struttura, compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile, come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale) per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l’indicazione relativa allo stabilimento di produzione o di confezionamento sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l’alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento (l’indirizzo può essere omesso qualora l’indicazione della località consenta l’agevole e immediata identificazione dello stabilimento).

L’indicazione può essere omessa nel caso in cui:

a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell’art. 9, paragrafo l, lettera h), del Regolamento (UE) n. 1169/2011;

b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al Regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

c) il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento.

Nel caso in cui l’operatore del settore alimentare responsabile dell’informazione sugli alimenti disponga di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti, purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’art. 13 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, quindi in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile; non deve essere in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire e deve avere le dimensioni di carattere indicate dal predetto articolo.

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge:

– non riporta sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta o, nei casi previsti, sui documenti commerciali l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro;

– nel caso in cui l’impresa disponga di più stabilimenti, non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro;

– non riporta in etichetta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall’art. 13 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano ferme le competenze spettanti agli organi preposti all’accertamento delle violazioni.

Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del D. Lgs. n. 145/2017 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dunque, come si è detto, dal 5 aprile 2018.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal decreto entro il 5 aprile 2018 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Dunque, non vi sono problemi per i commercianti al dettaglio che detengano per la vendita prodotti preimballati mancanti dell’indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento, qualora possano provare di averli acquistati prima del 5 aprile 2018.

Inoltre, il grossista che acquisti prodotti dal produttore sarà sempre in grado di risalire alla data dell’acquisto per ciascuna fornitura: tale data costituisce la data di immissione sul mercato del prodotto. Lo steso grossista potrà quindi riferire tale data al rivenditore al dettaglio che da lui si approvvigiona, garantendo che i prodotti che non risultano soddisfare le disposizioni obbligatorie sono stati immessi in commercio prima del 5 aprile 2018, anche se sono stati da lui immagazzinati da tempo e venduti allo spirare del termine previsto dalla norma.

È comunque un diritto del rivenditore avere ampia assicurazione in tal senso e contestualmente interesse del grossista/intermediario fornirne l’attestazione, in quanto diversamente vedrebbe invenduta la sua merce.