Pubblicazione obbligatoria per le Associazioni delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi ed altri vantaggi economici ricevuti dalle PA

Con la presente si ricorda alle Nostre Sedi territoriali la scadenza introdotta dalla L. n. 124/2017 in merito alla pubblicazione obbligatoria prevista per le Associazioni, le Onlus e le Fondazioni, che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche amministrazioni o con società controllate direttamente o indirettamente dalle medesime Pubbliche amministrazioni.
Tale pubblicazione deve essere effettuata entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti istituzionali o portali digitali, e deve contenere tutte le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, per un importo superiore a € 10.000,00 (tale importo è considerato come la somma totale dei contributi ricevuti nell’anno precedente), ricevuti dalle Pubbliche amministrazioni o società controllate nell’anno precedente. Le imprese, invece, che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche amministrazioni o dalle società controllate sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
Si ricorda, altresì, che l’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dal 28 febbraio
Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vostra disposizione.