Adeguamento alla normativa UE delle norme interne su etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e relative sanzioni. Indicazioni sugli alimenti non preimballati e informazioni sugli allergeni nei pubblici esercizi

Si informa che è stato pubblicato, sulla GU n. 32, dell’8 febbraio 2018, il Decreto legislativo n. 231/2017, adottato dal Governo in merito all’oggetto, con particolare riferimento alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 1169/2011, concernente la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché per quanto attiene all’adeguamento della normativa nazionale alle vigenti regole comunitarie in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del capo VI del citato Regolamento.

Tale provvedimento delegato sarà in vigore a decorrere dal 9 maggio 2018, e da quella data verrà abrogato il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione nel nostro Paese della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

Vendita di prodotti non preimballati

La norma forse più importante del decreto è l’art. 19, relativo alla vendita di prodotti non preimballati.

Occorre intanto premettere che l’art. 44 del Regolamento n. 1169 stabilisce che, ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, è obbligatoria la fornitura delle indicazioni di cui all’art. 9, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento medesimo, ossia di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata, mentre non è obbligatoria la fornitura delle altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

Orbene, il nostro Paese ha deciso di rendere obbligatoria comunque la fornitura di determinate indicazioni sui prodotti non preimballati, oltre a quelle sugli allergeni, come di seguito specificato.

Premesso che il Regolamento intende per:

  • «alimento preimballato»: l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;

  • «collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale,

i seguenti prodotti:

  • prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio;

  • prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore;

  • prodotti preimballati ai fini della vendita diretta;

  • prodotti non costituenti unità di vendita in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché’ posti in confezione o involucro protettivo,

esclusi gli alimenti non preimballati ovvero non considerati unità di vendita forniti dalle collettività (dunque, tra gli altri, quelli forniti ai consumatori dai ristoranti),

devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti.

Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell’Unione europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica:

a) la denominazione dell’alimento;

b) l’elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal Regolamento. Nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all’Allegato II del regolamento (sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze), con le modalità e le esenzioni prescritte dall’articolo 21 del medesimo regolamento;

c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;

d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al DPR n. 187/2001;

e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;

g) la designazione «decongelato» di cui all’Allegato VI, punto 2, del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista (il cosiddetto “cartello unico degli ingredienti”) oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi, purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all’Allegato II del Regolamento (sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze) siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.

Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.

I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.

Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento (gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale), sui prodotti alimentari non preimballati come sopra descritti, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore e alle collettività, devono essere riportate le menzioni di cui all’art. 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del Regolamento, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati (e cioè la denominazione dell’alimento; l’elenco degli ingredienti; qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata), il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare, nonche’ l’indicazione del lotto di appartenenza, di cui all’art. 17, quando obbligatoria. Tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale, anche in modalità telematica, se è garantito che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Indicazioni per i pubblici esercizi

In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unità di vendita, serviti dalle collettività (fra questi meritano menzione soprattutto i piatti serviti nei ristoranti e nei pubblici esercizi in genere), è obbligatoria (solo) l’indicazione delle sostanze di cui all’allegato II del Regolamento (sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze).

Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.

In alternativa, l’avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze può essere riportato sul menù, su un registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.

Di detto cartello abbiamo fornito alle strutture territoriali un esempio assolutamente in linea con le norme attuali qui descritte.

Con riferimento agli alimenti serviti alle collettività, trova applicazione, altresì, l’obbligo di riportare la designazione «decongelato» di cui all’Allegato VI, punto 2, del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

Sanzioni

L’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni dell’art. 19 in materia di vendita dei prodotti non preimballati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, l’indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

Quando tale indicazione è resa con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali emanate ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, all’operatore del settore alimentare si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

L’operatore del settore alimentare che omette, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività, le indicazioni obbligatorie previste dall’art. 19, comma 7, è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

Identificazione delle partite di prodotti – Lotto

Premesso che per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche, i prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l’indicazione del lotto di appartenenza.

Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell’Unione europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

Per i prodotti alimentari preimballati l’indicazione del lotto figura sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta appostavi. Per i prodotti alimentari non preimballati l’indicazione del lotto figura sull’imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.

L’indicazione del lotto non è richiesta:

a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;

b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull’imballaggio globale;

c) per i prodotti agricoli, all’uscita dall’azienda agricola, nei seguenti casi:

1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;

2) avviati verso organizzazioni di produttori;

3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;

d) per i prodotti alimentari non preimballati di cui all’articolo 44 del regolamento;

e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm².

L’omissione dell’indicazione del lotto, o partita, comporta l’applicazione all’operatore del settore alimentare della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. L’indicazione del lotto, o partita, con modalità differenti da quelle previste dall’articolo 17 comporta l’applicazione all’operatore del settore alimentare della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro

Distributori automatici

Nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del Regolamento (denominazione dell’alimento; elenco degli ingredienti; qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata) nonche’ il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.

L’operatore del settore alimentare che viola le suddette disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. La medesima sanzione si applica quando le predette indicazioni obbligatorie non sono riportate in lingua italiana in conformità alle disposizioni dell’articolo 18, comma 2.

Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che omette di apporre sui distributori automatici l’indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.

Prodotti non destinati al consumatore

I prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonche’ i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l’indirizzo dell’operatore alimentare, nonche’ l’indicazione del lotto di appartenenza, quando obbligatoria.

Dette indicazioni possono essere riportate sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su un’etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché agli stessi riferiti.

L’operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalità di apposizione delle stesse è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

Altre sanzioni

Riportiamo alcune delle sanzioni ritenute rilevanti per le categorie rappresentate

Premesso che si considera soggetto responsabile l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, dall’importatore nel mercato dell’Unione

Art. 3

La violazione delle disposizioni di cui all’art. 7 del Regolamento, sulle pratiche leali d’informazione, comporta per l’operatore del settore alimentare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

Art. 4

Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile, il quale, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, par. 3, del Regolamento, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

Trattasi di una norma molto importante, perché obbliga i commercianti a stare molto attenti alla conformità delle indicazioni riportate sui prodotti dai fornitori.

Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che non assicura che le informazioni sugli alimenti non preimballati siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

Art. 5

La mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie del Regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.

Art. 10

La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell’etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

Art. 12

La violazione delle disposizioni relative all’indicazione del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

La violazione relative all’indicazione, rispettivamente, della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l’applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. Le diciture relative alle carni, alle preparazioni di carne ed ai prodotti della pesca non trasformati, surgelati conformemente alle norme dell’Unione europea, per le quali gli obblighi di cui all’allegato X, paragrafo 3, del Regolamento vengono ottemperati riportando in etichetta l’espressione «Surgelato il …», in luogo dell’espressione «Congelato il …» prevista alla lettera a), non comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell’articolo 24 e dell’allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone l’alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.

Autorità competente e procedura per l’irrogazione delle sanzioni

L’Autorità designata quale competente ad irrogare le sanzioni è il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari presso il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), ferme restando le funzioni spettanti in materia al Garante per l’Antitrust ai sensi del D. Lgs n. 145/2007 (Pubblicità ingannevole) e del D. Lgs n. 206/2005 (Codice del consumo) e rispettive ss. modificazioni.

Per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Dunque l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo (per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili).

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, l’organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’art. 16 della citata legge n. 689 del 1981 (pagamento in misura ridotta).

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell’art. 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981 è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (dunque imprese che occupino meno di 10 persone e realizzino un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR), la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo.

Non si applicano le disposizioni sanzionatorie alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.

Non si applicano le disposizioni sanzionatorie all’immissione sul mercato di un alimento che è corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal decreto.

Disposizioni transitorie
Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 9 maggio 2018, data di entrata in vigore del decreto, in difformità dallo stesso, possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
Trasmettiamo in allegato, per ogni eventuale ulteriore approfondimento in merito agli importi caratterizzanti l’anzidetto apparato sanzionatorio, il testo integrale ufficiale del Decreto legislativo n. 231/2017.


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