Notizie Lavoro Flash – Notiziario Lavoro e Previdenza n.4/2018

Numero Speciale
MANCATA APPLICAZIONE CCNL SOTTOSCRITTI DA ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE

Vi giriamo in allegato importante nota del 25 gennaio 2018 n. 3 dell’Ispettorato Nazionale del lavoro in risposta ad una esplicita denuncia ANASFIN- Confesercenti.

Come sapete, il numero di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti nel nostro Paese è cresciuto nel corso degli ultimi anni. L’archivio dei contratti, istituito per legge presso il CNEL, nel mese di settembre 2012 ne annoverava 549. Nello stesso mese dell’anno 2017, il numero dei CCNL depositati era salito a 869. Solo una parte di questi è sottoscritta dalle categorie di CGIL CISL E UIL. Tutti gli altri sono stati convenuti tra organizzazioni la cui rappresentatività è incerta e comunque tutta da dimostrare.

Se a un primo sguardo l’applicazione di un contratto collettivo, il cui contenuto non coincida con quello sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del medesimo settore, sembrerebbe garantire un vantaggio concorrenziale essenzialmente basato su retribuzioni dei lavoratori molto ridotte, si rivela invece molto rischioso per le imprese e foriero di complicazioni da cui derivano violazioni di norme e relative sanzioni.

Ricordiamo, che per organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative si intendono, al momento quelle indicate nella circolare 01/06/2012 n. 10310 del Ministero del Lavoro, ovvero quelle organizzazioni i cui tratti distintivi siano dettati da: il numero delle imprese associate, la diffusione territoriale, i contratti collettivi stipulati e vigenti.

Come detto nella nota dell’INL esplicitamente, l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni non rappresentative espone le imprese a molti rischi, in particolare:

  1. Godimento benefici normativi e contributivi art. 1, comma 1175, L. 296/2006 che potranno essere revocati;

  2. Calcolo dei contributi dovuti art. 1, comma 1, DL 338/1989 che potranno essere richiesti;

  3. Contratti di prossimità art. 8 DL 138/2011 eventuali contratti sottoscritti da soggetti non abilitati non potranno derogare alla legge ed ai CCNL.

Proprio con l’intento di incidere sulla corretta applicazione contrattuale l’INL ribadisce a tutti gli ispettori, all’INPS e all’INAIL che, pur considerando il principio di libertà sindacale, gli interventi sule discipline contrattuali, operato da contratti privi del requisito della rappresentatività, non hanno alcuna efficacia. Pertanto, l’ispettorato chiede ai destinatari della sua circolare di attivare tutte le azioni conseguenti.

In conclusione, vi invitiamo a verificare la corretta applicazione dei contratti di lavoro dei nostri associati e svolgere tutte le azioni necessarie per tutelare le imprese dai rischi di sanzioni sopra richiamate.

SCARICA QUI LA NOTA DEL 25 GENNAIO 2018