Borse ultraleggere biodegradabili: sostituiscono la plastica ma il cliente deve pagare. Facciamo chiarezza.


Come noto è entrato in vigore il divieto di vendita e utilizzo negli esercizi commerciali ed in particolare in quelli di vendita dei prodotti alimentari, relativo all’utilizzo delle borsine ultraleggere in plastica o polietilene. Dal 1° gennaio è infatti possibile fornire ai clienti solo borsine ultraleggere biodegradabili, composte almeno per il 40% da materiale rinnovabile mentre nel 2020 si passerà al 50% e nel 2021 al 60% di materia rinnovabile. La novità sta nel fatto che per disincentivarne l’utilizzo, la legge impone di fare comunque pagare il sacchetto.
Non c’è un prezzo imposto, sta al commerciante decidere “quanto”, ma va inserito nello scontrino. Quanto sopra nell’ottica di avere sempre meno sostanze inquinanti a base plastica e favorire invece l’utilizzo di materiali biodegradabili ovvero la vecchia “rete” della spesa da riutilizzare.
Va detto a tal proposito che non vi è alcun divieto nella legge al fatto che il cliente ri-utilizzi tali sacchetti, anche se siamo in attesa di uno specifico parere del Ministero della Salute che tolga ogni dubbio. Il fatto di consentire tale riutilizzo in realtà dipende dalla scelta del titolare dell’impresa; certo è che nella GDO questo pone problemi ulteriori, visto che tutto è standardizzato rigidamente, a differenza del negozio tradizionale che può personalizzare il rapporto col cliente o fare altre scelte sugli imballaggi.
Peraltro il divieto di cedere gratuitamente i sacchetti di plastica pura esiste già da anni e – fonte Legambiente Italia – dal 2011 ad oggi come risultato di tali scelte abbiamo che è calato il consumo e la distribuzioni di tali shoppers in plastica di ben il 55%, dato non trascurabile in termini di protezione dell’ambiente e deli mari. Detto questo, le uniche cose da fare sono di attualizzare il registratore di cassa con apposita funzione, esporre un cartello alla cassa con il prezzo deciso (1 cent, 5 cent…il prezzo è libero) e fare attenzione in quanto la sanzione amministrativa pecuniaria prevede il pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto.
Per ogni chiarimento o dubbio rivolgetevi in Associazione. Il referente di settore è Stefano Cantoni
Scarica la circolare sulle borse ultraleggere inviata da Confesercenti Nazionale