Al via le attestazioni per l’iscrizione al registro degli operatori compro oro

A seguito della riforma attuata con il DL.gs. 92/2017 per l’esercizio dell’attività di compro oro sono cambiate le modalità di assolvimento degli obblighi di registrazione e conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni acquisiti nella fase di acquisto degli oggetti preziosi usati, rispetto a quanto disposto dall’art. 128 del TULPS  e dall’art. 247 del RD 635/40.
Gli artt. 5 e 6 del DL.gs 92/2017 prevedono misure per la tracciabilità delle operazioni dei compro oro e i relativi obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni. Una scheda numerata progressivamente deve recare: indicazione dei dati del cliente, estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal contante, la descrizione dell’oggetto prezioso usato con natura e qualità, l’indicazione della quotazione dell’oro e/o metalli preziosi, due fotografie digitali dell’oggetto prezioso, data e ora dell’operazione, importo corrisposto, mezzo di pagamento, ecc. Inoltre il comma 4 dell’art. 6 del DL.gs 92/2017 stabilisce che l’adempimento  degli obblighi di conservazione, previsti dallo stesso, costituiscono valido modalità di assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 128 del TULPS e del suo regolamento di esecuzione n. 635/40