Esclusione dalla denuncia all’Agenzia delle dogane delle attività di vendita di prodotti alcolici in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita.

Come è noto, l’art. 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ha recentemente modificato l’art. 29 del D. Lgs. n. 505/95, in materia di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.

Il comma 1 dell’art. 29 prevede, in particolare, che gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio.

Il secondo comma, prima delle modifiche intervenute, stabiliva che “sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri”.

L’ultimo comma dello stesso articolo dispone che gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca.

L’art. 1, comma 178, della legge n. 124 ha previsto l’esclusione dalla denuncia di cui sopra degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini.

Ne risulta che sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota del 9 ottobre scorso, n. RU113015, ha inteso fornire chiarimenti sulle novità intervenute.

Nella nota, l’Agenzia ricorda che le misure di semplificazione di cui al D. Lgs. n. 222/2016 (cosiddetto “Decreto Madia” o “SCIA2”) hanno disposto l’equipollenza della comunicazione preventiva presentata al SUAP alla denuncia di esercizio ex art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 504/95.

In effetti, la voce 29 dell’allegato al “Decreto Madia” specifica che chi intende vendere prodotti alcolici in esercizi di vicinato e medie o grandi strutture di vendita deve presentare, unitamente alla SCIA o alla richiesta di autorizzazione, una comunicazione che vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs. n. 504/1995, da trasmettere all’Agenzia delle Dogane da parte del SUAP; gli interessati devono presentare detta comunicazione: a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione; c) all’avvio della vendita al minuto di alcolici (se successivo a quello dell’attività).

Ne avevamo desunto che per gli esercizi di vendita al dettaglio l’obbligo di denuncia non fosse messo in discussione, essendo esclusi formalmente da esso solo gli esercizi pubblici e gli altri richiamati espressamente dall’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017.

Orbene, l’Agenzia specifica ora che “la disciplina delle accise conosce una nozione omnicomprensiva di esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad imposta, all’interno della quale gli esercenti la vendita al minuto si differenziano, per la particolare regolamentazione tributaria ad essi riservata, dagli esercenti la vendita all’ingrosso”.

La vendita al minuto di prodotti alcolici ricomprende (invece) – secondo l’Agenzia ed ai fini tributari che nello specifico qui interessano – quelle attività che si rivolgono direttamente al consumatore finale, inclusi la vendita al dettaglio e la somministrazione di bevande alcoliche, qualsivoglia siano le classificazioni ed i requisiti per l’esercizio fissati dalla rispettiva normativa di riferimento”.

L’Agenzia delle dogane conclude dunque che, “ad una prima ricognizione, volta a facilitare la concreta attuazione della nuova disposizione, seppur non esaustiva, non sono soggetti a denuncia ex art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 504/95:

  • gli esercizi di vendita di liquori e bevande di cui all’art. 86 del TULPS (…), ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;

  • la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita, ovvero (in modo atecnico) i negozi al minuto, supermercati e ipermercati;

  • gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari (la nota dell’Agenzia richiama inutilmente detti esercizi, essendo già essi ricompresi negli esercizi autorizzati ex art. 86 del TULPS);

  • gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;

  • la vendita di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici”.

Per uniformità di disciplina, è da considerare esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.

Resta invece fermo l’obbligo di denuncia di attivazione e correlata licenza fiscale per gli esercenti la vendita all’ingrosso, compresi quelli esonerati dall’art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 504/95, che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

Trattasi degli esercenti i depositi di:

a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 2;

b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri;

c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;

d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall’amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;

e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;

f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all’11 per cento in volume.